MEZZI DI TRASPORTO IMPONIBILI AI FINI IVA
Mariagrazia Mazzaraco
Nel contesto di riferimento della lettera f) del 4° co. dell’art. 7 del DPR n. 633/72 tutte le prestazioni di noleggio aventi ad oggetto le piattaforme aeree per il sollevamento merci per l’esecuzione di lavori in altezza e montate su autocarri, rientranti nella categoria dei mezzi di trasporto, rese da residenti sul territorio nazionale e/o comunitario, sono territorialmente imponibili ai fini dell’imposta sul valore aggiunto – IVA.
Ma cosa debba esattamente intendersi con la locuzione “mezzi di trasporto” né la normativa comunitaria-nazionale né l’allora risoluzione n. 187/2009 dell’Agenzia delle Entrate lo chiarisce.
A supplire la mancanza è intervenuta la sentenza C-51/88/89 della Corte di Giustizia della Comunità che ha fornito un’interpretazione omnicomprensiva dell’espressione “mezzi di trasporto” ovvero tutti i mezzi utilizzati per la movimentazione di cose e/o persone anche se non principalmente usati in quanto tali, le piattaforme aeree autocarrate paragonabili ad attrezzature destinate al sollevamento ed allo spostamento di merci, i carrelli elevatori a forcale soggetti alla tassazione IVA ex DPR n. 633/72.
Dalla lettura dell’art. 7 già menzionato, si apprende che l’operazione di noleggio è imponibile in Italia qualora il prestatore sia extracomunitario ed il mezzo ivi impiegato; ex adverso non rileva se il soggetto noleggiatore è dell’Unione Europea.