L’armonizzazione della valutazione equitativa del danno a persona (B. Grazzini)


[1] Di recente, in materia di risarcimento del danno non patrimoniale, per tutti Ziviz, I danni non patrimoniali, Torino, 2012; Id., Il danno non patrimoniale. Evoluzione del sistema risarcitorio, Milano, 2011; Cendon-Negro,  Danno biologico e tabelle milanesi, Milano, 2011; Barcellona, Corso di diritto civile, La responsabilità extracontrattuale, Torino, 2011; Ponzanelli, Il danno non patrimoniale: una possibile agenda per il nuovo decennio (2010-2020), in Nuova giur. civ., 2011, II, p. 247 ss.; Negro, Il nuovo danno biologico. Prova, liquidazione, casistica, Milano, 2011; Delle Monache (a cura di), Responsabilità civile. Danno non patrimoniale, diretto da Patti, Torino, 2010.

[2] Per una panoramica a partire dalle prime elaborazioni giurisprudenziali, Sella, La liquidazione del danno biologico, in Trattato dei nuovi danni, vol. I, Danni in generale. Integrità fisica e psichica. Criteri del risarcimento, a cura di Cendon, Padova, 2011, Parte quinta: Criteri di risarcimento, p. 1043 ss., specie p. 1048 ss. V. inoltre, anche sul ruolo svolto dall’equità in questo ambito, per tutti, Navarretta (a cura di), Il danno non patrimoniale. Principi, regole e tabelle per la liquidazione, Milano, 2010; Chindemi, Tecniche di liquidazione del danno non patrimoniale: equità e tabelle, in Resp. civ. prev., 2011, p. 201 ss.

[3] Trib. Genova, 25 maggio 1974, in  Giur. it., 1975, I, 2, p. 70.

[4] Sul tema, per tutti, Cendon (a cura di), Trattato dei nuovi danni. Volume I, Danni in generale. Integrità fisica e psichica. Criteri del risarcimento, Padova, 2011, parte quinta, specie p. 1026 ss.; Baggio, I sinistri stradali, in Il quantum nel danno esistenziale, a cura di Cendon, Milano, 2010; Scotti, Il danno da sinistro stradale, Milano, 2010; Bona, Il danno alla persona nel Codice delle assicurazioni e nel nuovo processo civile, Milano, 2006; Sella, La quantificazione dei danni nei sinistri stradali, Torino, 2006.

[5] Cfr. art. 138, comma 2, lett. a), d.lgs. 209/2005.

[6] In particolare, a norma del comma 1° dell’art. 139, « a) a titolo di danno biologico permanente, è liquidato per i postumi da lesioni pari o inferiori al nove per cento un importo crescente in misura più che proporzionale in relazione ad ogni punto percentuale di invalidità; tale importo è calcolato in base all’applicazione a ciascun punto percentuale di invalidità del relativo coefficiente secondo la correlazione esposta nel comma 6. L’importo così determinato si riduce con il crescere dell’età del soggetto in ragione dello zero virgola cinque per cento per ogni anno di età a partire dall’undicesimo anno di età. Il valore del primo punto è pari ad euro seicentosettantaquattro virgola settantotto;b) a titolo di danno biologico temporaneo, è liquidato un importo di euro trentanove virgola trentasette per ogni giorno di inabilità assoluta; in caso di inabilità temporanea inferiore al cento per cento, la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno ». Inoltre (comma 3), « l’ammontare del danno biologico liquidato ai sensi del comma 1 può essere aumentato dal giudice in misura non superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato ».

[7] Cass., 7 giugno 2011, n. 12408, in Foro it., 2011, 9, I, c. 2274. Nel senso della non applicabilità in via analogica della norma, v. per tutti Ponzanelli, Le tabelle milanesi e la supplenza giudiziale, in Danno e resp., 2011, 10, p. 939 ss.

[8] Cass., Sez. un., 11 novembre 2008, n. 26972, in Resp. civ. prev., 2012, p. 38 ss., con commento di Monateri, Il pregiudizio esistenziale come voce del danno non patrimoniale; di Navarretta, Il valore della persona nei diritti inviolabili e la complessità dei danni non patrimoniali; di Poletti, La dualità del sistema risarcitorio e l’unicità della categoria dei danni non patrimoniali; di Ziviz, Il danno non patrimoniale: istruzioni per l’uso. A commento v. anche AA.VV., Il danno non patrimoniale. Guida commentata alle decisioni delle S.U. 11 novembre 2008, nn. 26972/3/4/5, Milano, 2009; Navarretta (a cura di), Il danno non patrimoniale. Principi, regole e tabelle per la liquidazione, cit.; Ponzanelli, Sezioni Unite: il nuovo statuto del danno non patrimoniale, in Foro it., 2008, I, c. 134. Sul processo evolutivo che ha coinvolto il sistema di risarcimento del danno non patrimoniale, per tutti, Ziviz, Il danno non patrimoniale. Evoluzione del sistema risarcitorio, Milano, 2011.

[9] Sulle voci di danno risarcibile ed il problema della duplicazione delle voci risarcitorie, Cendon (a cura di), Il risarcimento del danno non patrimoniale, Torino, 2009; Id., Duplicazione no, risarcimento integrale sì, in AA.VV., Il danno non patrimoniale, Milano, 2009.

[10] Per l’approvazione della  « Tabella delle menomazioni », della « Tabella indennizzo danno biologico » e della « Tabella dei coefficienti », relative al danno biologico ai fini della tutela dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, si veda il D.M. 12 luglio 2000. Si può altresì ricordare il D.P.R. 3 marzo 2009, n. 37 (poi abrogato dall’articolo 2269, comma 1, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66) in relazione alla disciplina delle modalità di riparazione dei danni alla salute subiti dal personale impegnato in missioni militari all’estero.

[11] Trib. Pisa, 19 maggio 1982, in Giur. it., 1994, I, p. 427. Per un panorama sui criteri di liquidazioni elaborati dalla giurisprudenza, Sella, La liquidazione del danno biologico, cit., p. 1048 ss.

[12] Corte cost., 14 luglio 1986, n. 184, in Foro it., 1986, I, c. 2053.

[13] Sella, La liquidazione del danno biologico, cit., p. 1050.

[14] Cass., 7 giugno 2011, n. 12408, in Resp. civ. prev., 2011, p. 2018 ss., con commento di Ziviz, Danno non patrimoniale da lesione alla salute: la Cassazione impone una valutazione (in duplice senso) unitaria; in Danno e resp., 2011, p. 939 ss., con commenti di Hazan, L’equa riparazione del danno (tra r.c. auto e diritto comune) e di Ponzanelli, Le tabelle milanesi e la supplenza giurisprudenziale; in Diritto & Giustizia, 2011, 11 giugno (s.m.), con commento di Di Marco,  Risarcimento danni: tabelle milanesi erga omnes; in Riv. it. dir. lav., 2011, 4, II, p. 1041 ss. con commento di Bolego, La liquidazione del danno non patrimoniale: oscillazione tra equità e ‘tabelle milanesi’; in La nuova giur. civ., p. 1063 ss., con commento di Sganga, Una nuova equità? Le tabelle di Milano e la Cassazione tra ius dicere e ius dare. V. anche i rilievi di Franzoni, Una sentenza, le tabelle milanesi e una legge che non c’è, in Resp. civ., 2011, p. 646 ss.

[15] Cass., 30 giugno 2011, n. 14402, in Foro it., 2011, 9, c. 2274; in Diritto & Giustizia, 2011, 2 luglio (s.m.), con commento di Savoia, Sull’applicazione delle tabelle di Milano la Cassazione avanza in ordine sparso.

[16] L’art. 1374 c.c., che include l’equità tra le fonti di integrazione del contratto; l’art. 1450 c.c., che consente la riduzione ad equità del contratto per evitarne la rescissione; l’art. 1467, che prevede la riduzione ad equità del contratto risolvibile per eccessiva onerosità sopravvenuta; gli artt. 1733, 1748 e 1755 c.c., che consentono di fissare secondo equità la misura della provvigione, rispettivamente, del commissionario, dell’agente e del mediatore; gli artt. 2045 e 2047 c.c., che attribuiscono al danneggiato da illeciti causati, rispettivamente, in stato di necessità o dall’incapace, il diritto ad un’equa indennità; gli artt. 2263 e 2500 quater c.c., che fissano secondo equità la ripartizione dei guadagni e delle perdite del socio d’opera nella società semplice e la quota spettante al socio d’opera in caso di fusione societaria; l’art. 2 cod. cons., che riconosce il diritto all’equità nei rapporti contrattuali; l’art. 7 d.lgs. 231/2002, sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, che commina la sanzione della nullità all’accordo sulla data di pagamento o sulle conseguenze del ritardato pagamento, che risulti gravemente iniquo in danno del creditore.

[17] Quanto alla seconda della richiamate funzioni dell’equità, la regola della proporzione, intesa quale parità di trattamento, è già stata affermata, anche con riferimento specifico alla liquidazione del danno biologico, sia dalla giurisprudenza della Cassazione, sia dalla giurisprudenza della Corte costituzionale. Si richiama, in particolare, la pronuncia della Consulta 14 luglio 1986, n. 184, cit., nella quale si afferma che la liquidazione del danno alla salute deve avvenire mediante un criterio che deve risultare rispondente « da un lato ad un’uniformità pecuniaria di base (lo stesso tipo di lesione non può essere valutato in maniera del tutto diversa da soggetto a soggetto: è, infatti, la lesione, in sè e per sè considerata, che rileva, in quanto pregna del disvalore giuridico attribuito alla medesima dal divieto primario ex artt. 32 Cost. e 2043 c.c.) e dall’altro ad elasticità e flessibilità, per adeguare la liquidazione del caso di specie all’effettiva incidenza dell’accertata menomazione sulle attività della vita quotidiana, attraverso le quali, in concreto, si manifesta l’efficienza psico – fisica del soggetto danneggiato ».

[18] Si veda la giurisprudenza di legittimità precedente: Cass., 11 gennaio 2007, n. 392, in Giust. civ. Mass., 2007, 1; Cass., 29 marzo 2007, n. 7740, ivi, 7-8; Cass., 26 aprile 2010, n. 9921, in Diritto & Giustizia, 2010: « nella liquidazione del danno biologico il giudice del merito deve innanzitutto individuare un parametro uniforme per tutti, e poi adattare quantitativamente e qualitativamente tale parametro alle circostanza del caso concreto ».

[19] Sulla tabella unitaria Bellè, Allegazione e prova del danno non patrimoniale, in Navarretta (a cura di), Il danno non patrimoniale. Principi, regole e tabelle per la liquidazione, cit., p. 172.

[20] Quanto alle divergenze, anche di implicazioni sistematiche, fra le due pronunce, Franzoni, Tabelle nazionali per sentenza, o no?, in Corr. giur., 2011, 8, p. 1075 ss.

[21] Così Franzoni, Tabelle nazionali per sentenza, cit., p. 1075 ss. Si legge, infatti, nella decisione di Cass., n. 12408/2011 che « l’avere assunto, con operazione di natura sostanzialmente ricognitiva, la tabella milanese a parametro in linea generale attestante la conformità della valutazione equitativa del danno in parola alle disposizioni di cui all’art. 1226 c.c. e art. 2056 c.c., comma 1°, c.c. non comporterà la ricorribilità in Cassazione, per violazione di legge, delle sentenze d’appello che abbiano liquidato il danno in base a diverse tabelle per il solo fatto che non sia stata applicata la tabella di Milano e che la liquidazione sarebbe stata di maggiore entità se fosse stata effettuata sulla base dei valori da quella indicati. Perché il ricorso non sia dichiarato inammissibile per la novità della questione posta non sarà infatti sufficiente che in appello sia stata prospettata l’inadeguatezza della liquidazione operata dal primo giudice, ma occorrerà che il ricorrente si sia specificamente doluto in secondo grado, sotto il profilo della violazione di legge, della mancata liquidazione del danno in base ai valori delle tabelle elaborate a Milano; e che, inoltre, nei giudizi svoltisi in luoghi diversi da quelli nei quali le tabelle milanesi sono comunemente adottate, quelle tabelle abbia anche versato in atti. In tanto, dunque, la violazione della regola iuris potrà essere fatta valere in sede di legittimità ex art. 360 c.p.c., n. 3, in quanto la questione sia stata specificamente posta nel giudizio di merito ». Sembra adeguarsi in ordine a questo profilo Cass., 29 maggio 2012, n. 8557, in Diritto & Giustizia, 2012, dove si rileva che non «si pone alcun problema di eventuale applicabilità di diverse tabelle quali, ad esempio, quelle del Tribunale di Milano, cui questa Corte ha riconosciuto valenza generale di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno nella recente pronuncia 7 giugno 2011, n. 12408. A queste tabelle, infatti, il ricorrente ha fatto solo un generico richiamo nelle memorie presentate ai sensi dell’art. 378 c.p.c., sicché l’argomento non trova ingresso nel presente giudizio».

[22] Cass., 30 giugno 2011, n. 14402, cit.

[23] Cfr. Cass., 31 agosto 2011, n. 17879, in Diritto & Giustizia, 2011. V. altresì Cass., 9 agosto 2007, n. 17492, in Giust. civ. Mass., 2007, 7-8.

[24] Cass., 23 maggio 2003, n. 6189, in Foro it., Rep., voce Danni civili, n. 283; Cass., 9 agosto 2001, n. 10980, ivi, Rep. 2002, voce cit., n. 287; Cass., 6 novembre 2000, n. 14440, ivi, Rep., 2000, voce cit., n. 242.

[25] Cass., 23 novembre 2011, n. 24748, in Arch. giur. circol. e sinistri, 2012, 2, p. 137; Cass., 26 gennaio 2010, n. 1524, in Diritto & Giustizia, 2010, con commento di Carchietti.

[26] Ma qualora le utilizzi la motivazione della scelta è già in re ipsa. V. sul punto Cass., 2 agosto 2011, n. 16866, cit.; Cass., 3 agosto 2005, n. 16237, in Foro it., Rep., voce cit., n. 307. In ogni caso deve dare atto delle ragione per cui poi se ne sia discostato liquidando una somma sotto il minimo tabellare: Cass., 29 maggio 2012, n. 8557, cit.

[27] V. Cass., 1° giugno 2006, n. 13130, in Arch. giur. circol. e sinistri, 2007, 1, p. 25; Cass., 2 marzo 2004, n. 4186, in Giust. civ. Mass., 2004, 3.

[28] Trib. Roma, 25 ottobre 2011, in Foro it., 2011, 11, I, c. 3159. Diversamente, sembra seguire l’orientamento della Cassazione, Trib. Modena, 16 maggio 2012, n. 815, in Giurisprudenza locale – Modena, 2012 .

[29] Trib. Roma, 25 ottobre 2011, cit., la quale peraltro rileva come, se invece fosse essenziale l’utilizzo da parte di tutti i giudici dello stesso dato di partenza, la sentenza della Cassazione n. 12408/11 sarebbe contraddittoria  laddove non estende a tutte le lesioni psicofisiche lievi l’art. 139 Cod. ass.

[30] Trib. Roma, 9 gennaio 2012, in personaedanno.it. 

[31] Trib. Roma, 9 gennaio 2012, cit.

[32] Ed, infatti, all’esito di una riunione fra le diverse sezioni impegnate nelle liquidazioni del danno a persona, esse sono giunte alla determinazione di applicare le tabelle in uso presso quel Tribunale: ne dà atto Trib. Roma, 9 gennaio 2012, cit. V. sul punto anche Ziviz, La commisurazione del danno non patrimoniale tra tabelle giurisprudenziali e normative, in Resp. civ. e prev., 2012, 4, p. 1075 ss.; Negro, Tabelle biologico: Roma controcorrente, commento a Trib. Roma, 9 gennaio 2012, cit.  

[33] Cass., 31 agosto 2011, n. 17879, cit.

[34] Cass., 12 settembre 2011, n. 18641, in Giust. civ., 2012, 7-8, p. 1760; Cass., 30 dicembre 2011, n. 30688, in Giust. civ. Mass., 2011, 12, 192.

[35] Cass., 12 settembre 2011, n. 18641, cit. Osserva invece Cass., 2 agosto 2011, n. 16866, cit., che «il giudice di merito può anche ispirarsi a criteri predeterminati e standardizzati, come il cosiddetto criterio tabellare, desunto dai precedenti giudiziari dell’ufficio che provvede alla liquidazione: in tal caso, non deve motivare in ordine al criterio applicato, mentre, qualora se ne discosti, adottando le tabelle in uso presso altro ufficio giudiziario, è tenuto a dare ragione della diversa scelta»

[36] Si tratta del parere del Consiglio di Stato n. 4209/2011, reso in data 17 novembre 2011.

[37] In materia, Partisani, Il danno biologico, in attesa della tabella unica nazionale sulle macropermanenti della r.c. auto, in Resp. civ. e prev., 2012, p. 342 ss.

[38] Consiglio di Stato, parere cit.

[39] Per alcune osservazioni Partisani, Il danno biologico, in attesa della tabella unica nazionale, cit., p. 342 ss.

[40] Con riferimento all’art. 5 della legge 5 marzo 2001, n. 57, la Corte costituzionale non si è mai pronunciata sul merito della questione:  cfr. Corte cost., 1° febbraio 2006, n. 33, in Giur. cost., 2006, 1; 29 dicembre 2004, n. 434, ivi, 2004, 6;  16 aprile 2003, n. 126, ivi, 2003, 2, che ritenevano la questione inammissibile; Corte cost., 12 febbraio 2004, n. 64, in Danno e resp., 2004, p. 863, la quale, nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 5, commi 1, 2 lett. a) e b), e 4, legge 5 marzo 2001, n. 57 restituiva gli atti al giudice rimettente affinché valutasse se sulla base dello jus superveniens (art. 23, comma 3, legge 12 dicembre 2002, n. 273) la questione di legittimità costituzionale continuasse ad essere rilevante. In tema, Aiello, La predeterminazione legale del danno alla persona verso un nuovo scrutinio della Consulta, in Resp. civ. prev., 2012, 2, p. 582 ss.

[41] Giudice di Pace di Torino, 30 novembre 2009, in Danno e resp., 2010, p. 389 ss., con commento di Ponzanelli, Micropermanenti e censure d’incostituzionalità, e in Resp. civ. prev., 2010, p. 920 ss., con commento di Chindemi, Micropermanenti nel codice delle assicurazioni e profili di incostituzionalità.

[42] Corte cost., ord. 28 aprile 2011, n. 157, in Foro it., 2011, c. 1969; in  Giur. cost., 2011, p. 1970; in  Riv. it. med. leg., 2011, p. 1256, con commento di Gagliardi, La Corte costituzionale e l’inammissibilità della questione di legittimità dell’art. 139 del Codice delle assicurazioni: un problema (prevedibilmente) solo rinviato. 

[43] Giudice di Pace di Torino, 21 ottobre 2011, n. 570 (ord.), in Resp. civ. prev., 2012, 2, p. 582 ss., con commento di Aiello; e in Danno e resp., 2012, 439, con commento di Ponzanelli. 

[44] Trib. Tivoli, 21 marzo 2012 (ord.), in Resp. civ. prev., 2012, 4, p. 1314 ss.

[45] Trib. Brindisi, sez. dist. Ostuni, 3 aprile 2012 (ord.), in  Resp. civ. prev., 2012, 4, p. 1294 ss. Per un commento Ziviz, La commisurazione del danno non patrimoniale fra tabelle giurisprudenziali e normative, ivi, p. 1075 ss.

[46] In senso critico su questo aspetto Ponzanelli, L’art. 139 di nuovo di fronte alla Corte costituzionale,  a commento dell’ordinanza del Giudice di pace di Torino, 21 ottobre 2011, cit., sul presupposto che trattasi di tabelle giurisprudenziali che non possono avere uguale forza di legge.

[47] Cfr. al riguardo Corte cost., 14 luglio 1986, n. 184, cit.; Cass. 7 giugno 2011, n. 12408, cit.; Cass. 30 giugno 2011, n. 14402, cit.; Giudice di Pace di Torino, 21 ottobre 2011, n. 570, cit. V. anche Cass., 23 novembre 2011, n. 24748, cit.

[48] Il provvedimento si divide in quattro capi: il primo, contenente «Norme per la razionalizzazione dell’attività assistenziale e sanitaria», introduce disposizioni di natura organizzativa, relative al riordino dell’assistenza territoriale e alla mobilità del personale delle aziende sanitarie, all’esercizio dell’attività libero professionale intramuraria, al monitoraggio dei rischi sanitari, alla dirigenza sanitaria, all’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, all’edilizia sanitaria; il secondo, dedicato alla «Riduzione dei rischi sanitari connessi all’alimentazione ed alle emergenze sanitarie»; il terzo, contenente «Disposizioni in materia di farmaci» ed infine il quarto, recante le «Norme finali».

[49] Tanto in conformità ai seguenti criteri: (a) costituzione di un fondo (finanziato dal contributo dei professionisti che ne facciano espressa richiesta e da un ulteriore contributo a carico delle imprese assicuratrici, in misura proporzionale ai premi incassati, relativamente al settore specifico, nell’esercizio precedente) che garantisca, nei casi stabiliti dal legislatore sulla base di definite categorie di rischio professionale, idonea copertura assicurativa agli esercenti le professioni sanitarie; (b) previsione, alla scadenza del contratto, della variazione in aumento o in diminuzione del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri; (c) subordinazione della disdetta della polizza alla reiterazione di una condotta colposa da parte del sanitario accertata con sentenza definitiva (art. 3, comma 2, d.l. 158/2012).

[50] A commento ed in senso fortemente critico, Ziviz, Nonostante i dubbi di costituzionalità le tabelle normative estendono il raggio di azione, in personaedanno.it.

[51] Così Ponzanelli, L’art. 139 di nuovo di fronte alla Corte costituzionale, cit., specie p. 448, con riguardo alla r.c. auto.

[52] Ponzanelli, op. loc. cit. Diversamente, Ziviz, RCA e danno alla persona, relazione tenuta al Convegno R.C.A.: questioni aperte e controverse, Brescia, 21 ottobre 2011, in personaedanno.it. Sul problema della legittimità delle limitazioni risarcitorie nel danno a persona con riferimento all’art. 139 Cod. ass. ed anche nella prospettiva del diritto comunitario, Cassella, Lesioni di lieve entità nella r.c. auto: illegittima la limitazione risarcitoria rispetto ai principi comunitari?, in Resp. civ. prev., 2012, 4, p. 1064 ss.

[53] A norma dell’art. 3, comma 5, lett. e), del decreto legge 138/2001, «a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti ».

[54] Ritiene invece che possa verificarsi questa situazione il Giudice di Pace di Torino (ord. 21 ottobre 2011, cit.), con effetti particolarmente evidenti nel caso in cui il danneggiato agisca cumulativamente contro l’assicuratore con l’azione diretta e contestualmente contro il responsabile del danno a sensi degli artt. 2043 ss. c.c. In tale frangente, si osserva, e per l’ipotesi prospettata nel testo, al fine di « non essere poi esposto in proprio l’assicurato dovrebbe porre una domanda di manleva a sensi dell’art. 1917 c.c. nei confronti del proprio stesso assicuratore ».

[55] Ponzanelli, La irrilevanza costituzionale del principio di integrale riparazione del danno, in Bussani (a cura di), La responsabilità civile nella giurisprudenza costituzionale, Napoli, 2006, p. 67 ss.; Id., L’art. 139 di nuovo di fronte alla Corte costituzionale, cit., specie p. 448. Cfr. anche Corte cost., 2 novembre 1996, n. 369, in Foro it., 1996, I, c. 3585.

[56] L’art. 1783 c.c. stabilisce che l’albergatore risponde di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo in modo limitato al valore di quanto sia deteriorato, distrutto o sottratto sino all’equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell’alloggio per giornata. La responsabilità dell’albergatore è per contro illimitata quando le cose gli sono state consegnate in custodia o quando ha rifiutato di ricevere in custodia cose che aveva l’obbligo di accettare a norma dell’art. 1784, comma 2, c.c. (così l’art. 1784, comma 1, c.c.); inoltre risponde illimitatamente anche quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo sono dovuti a colpa sua, dei membri della sua famiglia o dei suoi ausiliari (art. 1785 bis c.c.). L’art. 1786 c.c. estende le norme dedicate al deposito in albergo (dunque anche quelle appena menzionate) « agli imprenditori di case di cura, stabilimenti di pubblici spettacoli, stabilimenti balneari, pensioni, trattorie, carrozze letto e simili ». L’art. 275 Codice navigazione prevede invece che  « per le obbligazioni contratte in occasione e per i bisogni di un viaggio, e per le obbligazioni sorte da fatti o atti compiuti durante lo stesso viaggio, ad eccezione di quelle derivanti da proprio dolo o colpa grave, l’armatore di una nave di stazza lorda inferiore alle 300 tonnellate può limitare il debito complessivo ad una somma pari al valore della nave e all’ammontare del nolo e di ogni altro provento del viaggio ». La disposizione, anche al fine di favorire e incentivare il commercio marittimo, è in tal modo diretta a mitigare la gravosa responsabilità vicaria dell’armatore, il quale, a norma del precedente art. 274, comma 1, c.n., risponde sia dei fatti dell’equipaggio sia delle obbligazioni contratte dal comandante della nave con riguardo alla nave stessa ed alla spedizione (si veda Cass. 30 novembre 2007, n. 25020, in Giust. civ. Mass., 2007, 11).

[57] Corte cost., 6 maggio 1985, n. 132, in Giur. it., 1986, I, 1, p. 340 ss., e in Resp. civ. prev., 1985, p. 537 ss.

[58] Ponzanelli, Gli attacchi al principio di integrale riparazione del danno, in Resp. civ. prev., 2012, p. 1415 ss.

[59] In questo senso Ponzanelli, Gli attacchi al principio della integrale riparazione del danno, cit., specie p. 1417 ss., secondo il quale « si tratta di verificare se la misura concretamente determinata dal legislatore ‘scivoli’ ad un livello così basso da seriamente dubitare che essa costituisca non più un consentito risarcimento ridotto, ma un inammissibile indennizzo ».

[60] Corte cost., 6 maggio 1985, n. 132, cit. in merito agli artt. 1 della legge 19 maggio 1932, n. 841 (recante « Approvazione della convenzione per l’unificazione di alcune regole relative al trasporto aereo internazionale, stipulata a Varsavia il 12 ottobre 1929 » ) e 2 della legge 3 dicembre 1962, n. 1832 (recante « Ratifica ed esecuzione del Protocollo che apporta modifiche alla Convenzione del 12 ottobre 1929 per l’unificazione di alcune regole relative al trasporto aereo internazionale, firmato a l’Aja il 28 settembre 1955 » ) nella parte in cui, dando esecuzione all’articolo 22 della Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 e successive modifiche, stabilivano che la responsabilità del vettore aereo per il risarcimento del danno alla persona fosse contenuta entro il limite di 250.000 franche Poincaré. Varrà per completezza ricordare che la legge 19 maggio 1932, n. 841 è stata successivamente abrogata dall’articolo 24 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112.

[61] Corte cost., 6 maggio 1985, n. 132, cit., dove peraltro si osserva come la limitazione della responsabilità del vettore « si appalesa giustificata solo in quanto siano al tempo stesso predisposte adeguate garanzie di certezza od adeguatezza per il ristoro del danno ». In tema Busnelli, Limitazioni risarcitorie, diritto dei trasporti, codice civile, in AA.VV., Il limite risarcitorio nell’ordinamento dei trasporti. Profili sistematici e problematiche attuali, negli Atti del Convegno di Modena 2-3 aprile 1993, Milano, 1994.

[62] Si tratta dell’art. 5 bis, comma 6, d.l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, come sostituito dall’art. 1, comma 65, legge 28 dicembre 1995. n. 549.

[63] Il quale veniva ritenuto «già soddisfatto dalla conservazione dell’opera, dalle conseguenze sul piano del buon andamento della p.a. e del principio di responsabilità dei pubblici dipendenti, nonché della perdita di garanzia derivante al diritto di proprietà da una così affievolita risposta dell’ordinamento all’atto illecito in sua violazione»: Corte cost., 2 novembre 1996, n. 369, in Cons. Stato, 1998, II, p. 139.

[64] La proposta di legge n. 881 presentata l’8 maggio 2008 contempla anzitutto la novellazione dell’art. 1 della legge n. 47/1948 (legge stampa) inserendo  un ultimo comma a norma del quale «le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, ai siti internet aventi natura editoriale». Esso interviene poi sulle conseguenze di natura penale  modificando il regime dei delitti contro l’onore, fra l’altro eliminando le pene detentive per i reati di diffamazione a mezzo stampa (art. 1, comma 4, e art. 2 d.d.l.) e conferisce all’adempimento della richiesta di rettifica da parte del diffamato  la natura di causa di esclusione della punibilità (art. 1, comma 4, d.d.l.). Viene, inoltre, prevista una sanzione pecuniaria in caso di querela temeraria, con conseguente modifica al codice di procedura penale  (art. 3), nonché ridotto ad un anno il termine di prescrizione dell’azione civile per il risarcimento del pregiudizio alla reputazione.

[65] Il d.d.l. introduce il nuovo art.  11 bis alla legge 47/1948, a norma del quale  « quando il giudice procede alla liquidazione in via equitativa, l’entità del danno non patrimoniale non può comunque eccedere la somma di 30.000 euro. Il giudice non è vincolato al limite predetto nel caso in cui l’imputato sia già stato condannato, in sede civile o penale, con sentenza definitiva, al risarcimento del danno in favore della medesima parte offesa ». Il primo comma del nuovo art. 11 bis stabilisce invece che « nella determinazione del danno derivante dalla pubblicazione ritenuta lesiva della reputazione o contraria a verità, il giudice tiene conto dell’effetto riparatorio della pubblicazione della rettifica, se richiesta dalla persona offesa ».

[66] V. sul punto Aiello, La predeterminazione legale, cit., p. 582 ss.

[67] Per questo profilo, Cassella, Lesioni di lieve entità nella r.c. auto, cit., specie p. 1066 s., circa la conformità della previsione alla normativa  comunitaria.

[68] In generale, a commento di queste integrazioni, per tutti, Mastroianni, Brevi riflessioni sulla legge n. 27/2012, in tema d’irrisarcibilità dei danni di lieve entità, non accertabili oggettivamente, in La responsabilità civile, 2012, p. 412 ss.; Partisani, La risarcibilità delle micropermanenti dopo la legge 24 marzo 2012, n. 27: il primato dell’accertamento clinico strumentale obiettivo, ivi, p. 931 ss.;  Hazan, Liberalizzazioni obbligatorie ed assicurazioni rca: antinomie strutturali di una riforma empirica, in Corr. giur., 2012, 2, p. 5 ss., specie p. 29 ss.

[69] Corte cost., 14 luglio 1986, n. 184, cit.: « quand’anche si sostenesse che il riconoscimento, in un determinato ramo dell’ordinamento, d’un diritto subiettivo non esclude che siano posti limiti alla sua tutela risarcitoria (disponendosi ad esempio che non la lesione di quel diritto, per sé, sia risarcibile ma la medesima purché conseguano danni di un certo genere) va energicamente sottolineato che ciò, in ogni caso, non può accadere per i diritti e gli interessi dalla Costituzione dichiarati fondamentali. Il legislatore ordinario, rifiutando la tutela risarcitoria (minima) a seguito della violazione del diritto costituzionalmente dichiarato fondamentale, non lo tutelerebbe affatto, almeno nei casi esclusi dalla predetta tutela ».

[70] Cfr. Corte cost., 18 luglio 1991, n. 356, in Foro it., 1992, I, c. 2340; Corte cost., 26 luglio 1979, n. 87, ivi, 1979, I, c. 2543. Valorizza gli argomenti di questa giurisprudenza, Cassella, op. cit., p. 1071.

[71] Sottolinea l’utilità delle indicazioni della Corte anche per la definizione  delle caratteristiche portanti della Tabella unica nazionale di cui all’art. 138 Cod. ass., Ponzanelli, Gli attacchi al principio di integrale riparazione del danno, cit., p. 1420.