Le Sezioni Unite risolvono la problematica del Furto nei supermercati: Soluzione condivisibile? Nota a Cass. Sez Un.52117/2014 (D.Giannelli)

Le Sezioni Unite risolvono  la problematica del Furto nei supermercati: Soluzione condivisibile?

Nota a Cass. Sez Un.52117/2014)

                                                                                                          Di Domenico  Giannelli

 

Con una pronuncia  molto recente[1]  Le Sezioni Unite  della  Corte di Cassazione, hanno risolto la questione interpretativa afferente al furto nei supermercati dotati  di  sistema  antitaccheggio e sorveglianza, in ordine al momento consumativo.

La questione sottoposta  ai giudici  di legittimità con l’ordinanza di rimessione[2] si sostanziava nel seguente  interrogativo”Se la condotta di chi sottrae merce in un supermercato , avvenuta sotto il costante controllo del personale di vigilanza, sia qualificabile  come  furto consumato  o tentato allorchè l’autore  sia fermato dopo il superamento delle barriere delle  casse , con la merce sottratta.

Già da tempo. sul punto, erano emerse nel panorama dottrinale  e giurisprudenziale   due  opzioni ermeneutiche di segno  contrario .

Secondo una prima  tesi sostenuta  da parte della  dottrina e da gran parte della  giurisprudenza anche recente ( ex plurimis  Cass. sez.V. 41327/del 10/07/2013, Cass. sez.V,  Cass. 8079 sez. V  del 12/12/2013 , Cass. sez V 7062 del 9/01/2014)integrerebbe il reato di furto  consumato  e non un mero tentativo, la condotta  del soggetto che sottrae la merce dai banchi del supermercato eludendo i sistemi di vigilanza , ancor prima del superamento delle casse.

Quest’ermeneutica poggia sull’ assunto che il soggetto, già prima  del superamento del dispositivo elettronico  di controllo  presente alle  casse  dei supermercati , occultando la merce sulla  propria persona  oppure nella borsa e rimuovendo il dispositivo antitaccheggio, avrebbe realizzato l’impossessamento della res   privandone il proprietario della disponibilità.

Altro orientamento  sostenuto da una certa dottrina( F. MANVOVANI; FIANDACA -MUSCO)e da   un’altra parte della giurisprudenza  di merito e di legittimità ,( ex plurimis Cass. sez V 11947 del 30 ottobre 1992, Cass. sez. V 832 del 3/111992)  opina  nel senso che condotta summenzionata  sia  espressione di una sola volontà tentata  del soggetto di impossessarsi della merce .

Infatti, secondo questa tesi , la consumazione del  furto , nonostante il costante monitoraggio del personale di sorveglianza, avverrebbe  in dette  ipotesi con il superamento delle barriere presenti  alle casse  del supermercato.

Solo in detto momento  la cosa uscirebbe dalla sfera di signoria del  titolare e  potrebbero ritenersi sostanziati  gli estremi del furto consumato.

La recente pronunzia delle Sezioni Unite in commento   recita” Integra il tentativo di furto nei supermercato la condotta del soggetto  che si sia appropriato della merce nonostante  il controllo del personale di vigilanza, en on sia ancora passato  per le barriere presenti alle casse”.

Segnatamente i giudici di legittimità hanno optato per la seconda tesi  condividendo il rilievo per cui solamente con il passaggio alle casse del supermercato si realizzerebbe  lo spossessamento della res  da parte  del proprietario e il conseguente impossessamento da parte di altro soggetto ; si integrerebbero, pertanto, gli estremi del furto consumato ex art 624 c.p.

Appare all’ uopo necessario , per comprender la soluzione in rassegna,  stabilire quale sia veramente il momento consumativo del  reato di furto di cui all’ art 624 c.p.

La descrizione della  condotta delittuosa di cui al 624 c.p, come sottolineano  i giudici di legittimità, risulta scandita dal sintagma impossessamento- sottrazione.

La dottrina e la giurisprudenza, nel corso del tempo,hanno elaborato vari orientamenti, di derivazione storica, circa il momento consumativo del delitto di furto secondo  i quali  rispettivamente  la consumazione coincide  a) con il toccare la cosa  con la mano ( contreactio) ; b) con la rimozione della cosa dal  punto in cui si trova ( amotio) con il trasporto della cosa in luogo sicuro (illatio).

Il codice del 1889 aveva adottato un criterio spaziale, prevalentemente interpretato nel senso della teoria dell’ amotio.

La condotta furtiva era,  infatti, descritta quale impossessamento della cosa mobile  togliendola dal luogo in cui si trova .

Il codice attuale, al fine di risolver i problemi  sorti con la formulazione antecedente, ha voluto eliminar il richiamo  al criterio materiale spaziale  del luogo in cui la cosa sit rova sostituendolo con il criterio personale della sottrazione ( Cfr Antolisei pt. spec.; Fiandaca Musco  pt. spec  pg 75; F. Mantovani).

La nuova formulazione  non ha, tuttavia, posto fine alle divergenze.

Più specificamente secondo un primo orientamento poiché le due condotte della sottrazione e dell’ impossessamento coinciderebbero ( così  G.PECORELLA nonchè   DE MARSICO)  il delitto dovrebbe ritenersi  consumato  nel momento in cui l’agente consegue la materiale disponibilità della cosa , senza che rilevi sia  l’aspetto  spazio temporale( ossia il trasferimento  della cosa nella sfera di disponibilità dell’ agente  e la durata della predetta disponibilità) sia l’uscita  della cosa stessa  dalla sfera di sorveglianza del derubato.

Per la seconda opzione  interpretativa  all’ opposto, sottrazione e impossessamento, inteso quale autonomo potere di signoria sulla res , rappresenterebbero fasi cronologicamente e logicamente distinte, sicchè il momento consumativo del reato di furto deve esser individuato nel momento in cui  si realizza l’acquisizione  da parte dell’a gente  di un autonomo potere  di dominio sulla cosa sottratta , al di fuori della sfera di vigilanza del precedente possessore , ovvero, in latri termini quando vi è l’acquisizione di un nuovo possesso da parte dell’agente( F. ANTOLISEI, FIANDACA- MUSCO; F. MANTOVANI).

In Giurisprudenza appare prevalente la tesi che, identificando sottrazione e impossessamento o, considera consumato  il reato  nel momento in cui l a cosa sottratta sia passata ancorché non definitivamente e anche per beve lasso temporale nella sfera di disponibilità dell’a gente , ovvero al momento dello spossessamento del derubato ( Cfr Ex plurimis  Cass.29 Giugno 1981 n.546).

Conclusioni

La pronunzia delle  Sezioni Unite in rassegna  seppur ben argomentata  e  di marca garantista, non  appare condivisibile   per vari ordini di motivi.

Il considerevole motivo  di critica risulta esser  il fatto che , come ritiene la tesi prevalente in dottrina  e giurisprudenza  di legittimità e di merito, già con l’ amotio e cioè con  spostamento della res  dallo scaffale in cui   si trova  nonchè con l’occultamento della medesima  indosso o nella borsa  da parte del soggetto agente  dopo aver rimosso  la placchetta  antitaccheggio ,  si integrerebbe il reato di furto  consumato.

Il furto, ancorchè la condotta sia avvenuta sotto la vigilanza  del personale con particolari i sistemi, risulterebbe infatti “Consumato”  già con la sottrazione della cosa dagli scaffali e con  con l’occultamento della  medesima, da identificarsi con l’impossessamento essendosene determinata la fuoriuscita, sebbene  temporanea, dalla  signoria del precedente titolare. Preclara sarebbe poi , dalle particolari modalità(ad esempio   distacco della  placca antitaccheggio ) la volontà del soggetto agente  di  acquisire  un possesso  della cosa   sottraendola al titolare .

Non si tratterebbe come l’altra tesi opina. di una mera detenzione  della merce  ma di un vero e proprio possesso. Il superamento delle barriere, infatti, varrebbe esclusivamente a rendere manifesta – anche all’esterno  l’avvenuta consumazione del delitto.

Con il superamento, dunque, come ritiene una certa dottrina  si attualizzerebbe e concretizzerebbe un evento già definito e penalmente rilevante nella sua dimensione interna, a cui manca, tuttavia, una dimensione “corale” di inconfutabile evidenza

Il passaggio  alle casse  non sarebbe un momento consumativo della  fattispecie di furto ma  solamente una sorta di perfezionamento della fattispecie delittuosa.

Nonostante la pronunzia in commento, il dibattito dottrinale e giurisprudenziale è ancora  aperto.

S’auspica, de iure condendo, una soluzione  da parte del legislatore e  nuovi interventi chiarificatori della giurisprudenza.

 


[1] Cass. Sez un. 16 Dicembre 2014  52117

 

[2] Cass . Ord. 3675  27 Gennaio 2014

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here