Le Sezioni Unite risolvono la problematica del Furto nei supermercati: Soluzione condivisibile?
( Nota a Cass. Sez Un.52117/2014)
Di Domenico Giannelli
Con una pronuncia molto recente[1] Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, hanno risolto la questione interpretativa afferente al furto nei supermercati dotati di sistema antitaccheggio e sorveglianza, in ordine al momento consumativo.
La questione sottoposta ai giudici di legittimità con l’ordinanza di rimessione[2] si sostanziava nel seguente interrogativo”Se la condotta di chi sottrae merce in un supermercato , avvenuta sotto il costante controllo del personale di vigilanza, sia qualificabile come furto consumato o tentato allorchè l’autore sia fermato dopo il superamento delle barriere delle casse , con la merce sottratta.
Già da tempo. sul punto, erano emerse nel panorama dottrinale e giurisprudenziale due opzioni ermeneutiche di segno contrario .
Secondo una prima tesi sostenuta da parte della dottrina e da gran parte della giurisprudenza anche recente ( ex plurimis Cass. sez.V. 41327/del 10/07/2013, Cass. sez.V, Cass. 8079 sez. V del 12/12/2013 , Cass. sez V 7062 del 9/01/2014)integrerebbe il reato di furto consumato e non un mero tentativo, la condotta del soggetto che sottrae la merce dai banchi del supermercato eludendo i sistemi di vigilanza , ancor prima del superamento delle casse.
Quest’ermeneutica poggia sull’ assunto che il soggetto, già prima del superamento del dispositivo elettronico di controllo presente alle casse dei supermercati , occultando la merce sulla propria persona oppure nella borsa e rimuovendo il dispositivo antitaccheggio, avrebbe realizzato l’impossessamento della res privandone il proprietario della disponibilità.
Altro orientamento sostenuto da una certa dottrina( F. MANVOVANI; FIANDACA -MUSCO)e da un’altra parte della giurisprudenza di merito e di legittimità ,( ex plurimis Cass. sez V 11947 del 30 ottobre 1992, Cass. sez. V 832 del 3/111992) opina nel senso che condotta summenzionata sia espressione di una sola volontà tentata del soggetto di impossessarsi della merce .
Infatti, secondo questa tesi , la consumazione del furto , nonostante il costante monitoraggio del personale di sorveglianza, avverrebbe in dette ipotesi con il superamento delle barriere presenti alle casse del supermercato.
Solo in detto momento la cosa uscirebbe dalla sfera di signoria del titolare e potrebbero ritenersi sostanziati gli estremi del furto consumato.
La recente pronunzia delle Sezioni Unite in commento recita” Integra il tentativo di furto nei supermercato la condotta del soggetto che si sia appropriato della merce nonostante il controllo del personale di vigilanza, en on sia ancora passato per le barriere presenti alle casse”.
Segnatamente i giudici di legittimità hanno optato per la seconda tesi condividendo il rilievo per cui solamente con il passaggio alle casse del supermercato si realizzerebbe lo spossessamento della res da parte del proprietario e il conseguente impossessamento da parte di altro soggetto ; si integrerebbero, pertanto, gli estremi del furto consumato ex art 624 c.p.
Appare all’ uopo necessario , per comprender la soluzione in rassegna, stabilire quale sia veramente il momento consumativo del reato di furto di cui all’ art 624 c.p.
La descrizione della condotta delittuosa di cui al 624 c.p, come sottolineano i giudici di legittimità, risulta scandita dal sintagma impossessamento- sottrazione.
La dottrina e la giurisprudenza, nel corso del tempo,hanno elaborato vari orientamenti, di derivazione storica, circa il momento consumativo del delitto di furto secondo i quali rispettivamente la consumazione coincide a) con il toccare la cosa con la mano ( contreactio) ; b) con la rimozione della cosa dal punto in cui si trova ( amotio) con il trasporto della cosa in luogo sicuro (illatio).
Il codice del 1889 aveva adottato un criterio spaziale, prevalentemente interpretato nel senso della teoria dell’ amotio.
La condotta furtiva era, infatti, descritta quale impossessamento della cosa mobile togliendola dal luogo in cui si trova .
Il codice attuale, al fine di risolver i problemi sorti con la formulazione antecedente, ha voluto eliminar il richiamo al criterio materiale spaziale del luogo in cui la cosa sit rova sostituendolo con il criterio personale della sottrazione ( Cfr Antolisei pt. spec.; Fiandaca Musco pt. spec pg 75; F. Mantovani).
La nuova formulazione non ha, tuttavia, posto fine alle divergenze.
Più specificamente secondo un primo orientamento poiché le due condotte della sottrazione e dell’ impossessamento coinciderebbero ( così G.PECORELLA nonchè DE MARSICO) il delitto dovrebbe ritenersi consumato nel momento in cui l’agente consegue la materiale disponibilità della cosa , senza che rilevi sia l’aspetto spazio temporale( ossia il trasferimento della cosa nella sfera di disponibilità dell’ agente e la durata della predetta disponibilità) sia l’uscita della cosa stessa dalla sfera di sorveglianza del derubato.
Per la seconda opzione interpretativa all’ opposto, sottrazione e impossessamento, inteso quale autonomo potere di signoria sulla res , rappresenterebbero fasi cronologicamente e logicamente distinte, sicchè il momento consumativo del reato di furto deve esser individuato nel momento in cui si realizza l’acquisizione da parte dell’a gente di un autonomo potere di dominio sulla cosa sottratta , al di fuori della sfera di vigilanza del precedente possessore , ovvero, in latri termini quando vi è l’acquisizione di un nuovo possesso da parte dell’agente( F. ANTOLISEI, FIANDACA- MUSCO; F. MANTOVANI).
In Giurisprudenza appare prevalente la tesi che, identificando sottrazione e impossessamento o, considera consumato il reato nel momento in cui l a cosa sottratta sia passata ancorché non definitivamente e anche per beve lasso temporale nella sfera di disponibilità dell’a gente , ovvero al momento dello spossessamento del derubato ( Cfr Ex plurimis Cass.29 Giugno 1981 n.546).
Conclusioni
La pronunzia delle Sezioni Unite in rassegna seppur ben argomentata e di marca garantista, non appare condivisibile per vari ordini di motivi.
Il considerevole motivo di critica risulta esser il fatto che , come ritiene la tesi prevalente in dottrina e giurisprudenza di legittimità e di merito, già con l’ amotio e cioè con spostamento della res dallo scaffale in cui si trova nonchè con l’occultamento della medesima indosso o nella borsa da parte del soggetto agente dopo aver rimosso la placchetta antitaccheggio , si integrerebbe il reato di furto consumato.
Il furto, ancorchè la condotta sia avvenuta sotto la vigilanza del personale con particolari i sistemi, risulterebbe infatti “Consumato” già con la sottrazione della cosa dagli scaffali e con con l’occultamento della medesima, da identificarsi con l’impossessamento essendosene determinata la fuoriuscita, sebbene temporanea, dalla signoria del precedente titolare. Preclara sarebbe poi , dalle particolari modalità(ad esempio distacco della placca antitaccheggio ) la volontà del soggetto agente di acquisire un possesso della cosa sottraendola al titolare .
Non si tratterebbe come l’altra tesi opina. di una mera detenzione della merce ma di un vero e proprio possesso. Il superamento delle barriere, infatti, varrebbe esclusivamente a rendere manifesta – anche all’esterno – l’avvenuta consumazione del delitto.
Con il superamento, dunque, come ritiene una certa dottrina si attualizzerebbe e concretizzerebbe un evento già definito e penalmente rilevante nella sua dimensione interna, a cui manca, tuttavia, una dimensione “corale” di inconfutabile evidenza
Il passaggio alle casse non sarebbe un momento consumativo della fattispecie di furto ma solamente una sorta di perfezionamento della fattispecie delittuosa.
Nonostante la pronunzia in commento, il dibattito dottrinale e giurisprudenziale è ancora aperto.
S’auspica, de iure condendo, una soluzione da parte del legislatore e nuovi interventi chiarificatori della giurisprudenza.
[1] Cass. Sez un. 16 Dicembre 2014 52117
[2] Cass . Ord. 3675 27 Gennaio 2014