GUIDA IN STATO DI EBBREZZA: LEGITTIMO IL SEQUESTRO DELL’AUTO ANCHE SE HA PIÙ PROPRIETARI
Cassazione, Sez. IV, 24 giugno 2010, n. 24288
(Pres. Campanato – Rel. Bianchi)
Motivi della decisione
OMISSIS e OMISSIS, per il tramite del difensore di fiducia, hanno presentato a questa Corte ricorso avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Cuneo, quale giudice delle impugnazioni avverso i provvedimenti cautelari, che ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame dai medesimi presentata nei confronti del decreto di sequestro preventivo, emesso dal gip di Saluzzo in data 14.8.2008, della vettura tg. OMISSIS, nell’ambito di procedimento penale per il reato di cui all’art. 186 CDS instaurato nei confronti di OMISSIS.
Contestano tale provvedimento sia nella parte in cui ha ritenuto intempestiva la richiesta di riesame da essi proposta, sia nel merito per aver confermato il sequestro del veicolo di cui essi sono comproprietari.
Il ricorso non merita accoglimento.
Rileva il Collegio che il provvedimento impugnato, pur avendo ritenuto non tempestiva la richiesta di riesame avanzata dai ricorrenti, ha comunque esaminato nel merito la censura dai medesimi proposta ed ha confermato il provvedimento cautelare osservando che non era di ostacolo il regime di comproprietà del veicolo, risultato comunque di proprietà dell’indagato, trattandosi di circostanza che non preclude la possibilità di confisca pro-quota.
I rilievi svolti dal Tribunale sono corretti.
Questa Corte di legittimità ha già affermato che “È ammissibile la confiscabilità parziale di un compendio sequestrato allorché una sola parte di esso sia di proprietà del condannato e la confisca dell’intero verrebbe a sacrificare i diritti di terzi estranei al reato, quali sono gli eredi dell’imputato prosciolto da esso per morte. Al riguardo non va confusa l’applicabilità della misura di sicurezza che trova la sua disciplina nell’art. 240 cod. pen. con le modalità di esecuzione di essa quando un compendio di beni sia indivisibile o indiviso e possa comportare una incidentale comunione tra lo stato ed altri soggetti rispettivamente nella parte (o nella quota) soggetta alla misura od altra cui essa non è estensibile” (Sez. III 17.10.1984 n. 1650 Rv. 167059).
Principio di recente ribadito da questa stessa sezione che ha ritenuto legittimo il sequestro per intero di un veicolo “con il quale è stato commesso il reato” in vista della confisca della quota appartenente all’indagato/imputato (Sez. IV 3.7.2009 n. 41870 Rv. 245439; massime precedenti conformi: n. 2887 del 2008 Rv, [omissis], n. 28189 del 2009 Rv. 244690).
I ricorsi devono dunque essere rigettati. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.