Il pirata della strada può far rientrare nel patteggiamento anche la sospensione della patente? Cassazione, sez. V, 6 ottobre 2011, n. 36352

 

IL PIRATA DELLA STRADA PUÒ FAR RIENTRARE NEL PATTEGGIAMENTO ANCHE LA SOSPENSIONE DELLA PATENTE?

Cassazione, sez. V, 6 ottobre 2011, n. 36352

 

La diminuzione fino ad un terzo della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista dall’art. 222, comma secondo bis d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, deve ritenersi limitata ai casi di sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per i reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi in violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale.

Invero può osservarsi che la norma dell’art. 222 comma 2 bis introdotta con l. n. 120 del 2010 disciplina la applicazione della diminuente del rito speciale anche alla sanzione amministrativa della sospensione della patente, così come regolata nei commi precedenti dello stesso articolo, per le ipotesi considerate dal legislatore del 2010, il quale ha riscritto l’intero articolo 222 c.s..

Lo stesso legislatore non risulta avere richiamato nella detta disposizione la ipotesi, da ritenere speciale, della sospensione della patente come sanzione prevista dall’art. 189 comma 7 c.p. per il caso del c.d. reato di fuga previsto dal medesimo comma.

 

Cassazione, sez. V, 6 ottobre 2011, n. 36352

 (Pres. Calabrese – Rel. Vessichelli)

 

 

Fatto e diritto

Propone ricorso per cassazione L.E. avverso la sentenza in data 7 Ottobre 2010 con la quale il Tribunale di Trani – sez. dist. di Ruvo di Puglia -, nell’applicare all’imputato, ex art. 444 c.p.p. la pena patteggiata col PM in relazione alle imputazioni ex artt. 593 c.p. e 189 comma 4 e 7 cod. strad. (fatto del 2008), disponeva altresì la sospensione della patente di guida per anni uno e mesi sei.

Deduce la violazione degli artt. 218 comma 2, 222 comma 2 bis c.d.s. e il vizio di motivazione.

Il Giudice aveva disposto la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida senza dare conto dei criteri adottati per fissarla e senza tenere in considerazione la diminuente del rito.

Il PG presso questa Corte ha chiesto accogliersi il ricorso, sul presupposto che la misura sia stata fissata lontano dal minimo edittale.

Il ricorso è infondato.

La motivazione sui criteri adottati per la determinazione della sanzione della sospensione della patente non è necessaria quando il giudice l’abbia fissata in misura assai prossima al minimo edittale o addirittura, come nella specie, o in misura pari al detto minimo di anni un o e mesi sei, previsto dall’art. 189 comma 7 cod. strad..

Il motivo subordinato articolato dalla difesa è d’altra parte destituito di fondamento come già osservato dalla giurisprudenza di questa Corte.

Questa ha rilevato, condivisibilmente, che la diminuzione fino ad un terzo della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista dall’art. 222, comma secondo bis d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, deve ritenersi limitata ai casi di sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per i reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi in violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale (Vedi Sez. 4, Sentenza n. 41810 del 03/07/2009 Ud. (dep. 30/10/2009) Rv. 245451).

Invero può osservarsi che la norma dell’art. 222 comma 2 bis introdotta con l. n. 120 del 2010 disciplina la applicazione della diminuente del rito speciale anche alla sanzione amministrativa della sospensione della patente, così come regolata nei commi precedenti dello stesso articolo, per le ipotesi considerate dal legislatore del 2010, il quale ha riscritto l’intero articolo 222 c.s..

Lo stesso legislatore non risulta avere richiamato nella detta disposizione la ipotesi, da ritenere speciale, della sospensione della patente come sanzione prevista dall’art. 189 comma 7 c.p. per il caso del c.d. reato di fuga previsto dal medesimo comma.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

 

 

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here