FIDEIUSSIONE E CODICE DEL CONSUMO
Cassazione, Sez. III, 29 novembre 2011, n. 25212
1. Nell’ipotesi di fideiussione che accede a contratti bancari deve ritenersi sussistente il requisito oggettivo per l’applicabilità della disciplina delle clausola abusive in ragione del collegamento contrattuale che intercorre tra il contratto costitutivo del debito principale garantito e quello costitutivo dell’obbligazione fideiussoria. Quanto al requisito soggettivo di applicabilità della medesima disciplina, la qualità del debitore principale attrae quella del fideiussore ai fini della individuazione del soggetto che deve rivestire la qualità di consumatore. Pertanto, l’applicabilità della tutela del consumatore è esclusa quando il contratto di fideiussione sia concluso da una persona fisica che non agisce nell’ambito di un’attività professionale, ma a garanzia di un debito contratto da un soggetto che agisce nell’ambito della sua attività professionale.
2. In presenza di un contratto di fideiussione è all’obbligazione garantita che deve riferirsi il requisito soggettivo ai fini dell’applicabilità della specifica normativa in materia di tutela del consumatore, attesa l’accessorietà dell’obbligazione del fideiussore all’obbligazione garantita.
3. Al fine dell’applicazione della disciplina di cui agli artt. 1469 bis e segg. cod. civ. relativa ai contratti del consumatore, deve essere considerato “consumatore” la persona fisica che, pur svolgendo attività imprenditoriale o professionale, conclude un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all’esercizio di dette attività, mentre deve essere considerato “professionista” tanto la persona fisica, quanto quella giuridica, che, invece, utilizza il contratto nel quadro della sua attività imprenditoriale o professionale.
Cassazione, Sez. III, 29 novembre 2011, n. 25212
(Pres. Trifone – Rel. Armano)
Con sentenza del 2-4-2009 la Corte di Appello di Milano ha rigettato l’impugnazione proposta da F..V. avverso la sentenza del Tribunale che, nel respingere l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta nei confronti della Locat s.p.a., lo ha condannato, quale fideiussore di un contratto di leasing stipulato dalla Gestassi Service s.p.a. al pagamento dei canoni residui del contratto risoltosi per inadempimento. La Corte di appello ha ritenuto non applicabile la disciplina di cui all’art. 1469 bis c.c. in materia di nullità di clausole vessatorie, sul rilievo che il contratto di leasing era stato concluso da una società nell’ambito dell’attività di impresa, disciplina ritenuta estensibile anche al collegato contratto di fideiussione. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione V.F. con tre motivi. Resiste con controricorso la Locat s.p.a..
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo si denunzia violazione di norme di diritto in relazione all’art. art.360 n. 3 c.p.c sul rilievo che la Corte di Appello avrebbe dovuto ritenere applicabile la normativa per la tutela del ‘consumatore’, essendo stato il contratto di leasing stipulato da una persona giuridica,ma per uno scopo estraneo all’attività di impresa.
2. Con il secondo motivo si denunzia insufficienza e contraddittorietà di motivazione per non aver la Corte di merito considerato che la società contraente era una società assicuratrice e che l’uso di un’autovettura non rientrava nella sua attività professionale.
3. I due motivi si esaminano congiuntamente per la stretta connessione logico giuridica e sono infondati.
Secondo giurisprudenza costante di questa Corte, al fine dell’applicazione della disciplina di cui agli artt. 1469 bis e segg. cod. civ. relativa ai contratti del consumatore, deve essere considerato ‘consumatore’ la persona fisica che, pur svolgendo attività imprenditoriale o professionale, conclude un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all’esercizio di dette attività, mentre deve essere considerato ‘professionista’ tanto la persona fisica, quanto quella giuridica, che, invece, utilizza il contratto nel quadro della sua attività imprenditoriale o professionale, Cass. 25 luglio 2001, n. 10127; Cass. 22 maggio 2006, n. 11933; Cass. 13 giugno 2006 n. 13643. Lo scopo della normativa è la tutela della persona fisica in virtù della ‘fisiologica’ sperequazione dei suoi poteri contrattuali riferiti a quelli del professionista, parte contrattuale più avveduta e più forte, in quanto abitualmente svolge attività di impresa.
Si deve aggiungere che la persona giuridica, per la sua stessa struttura organizzativa, che presuppone una particolare conoscenza delle norme giuridiche, e per le modalità operative degli organi sociali,non può essere parificata alla persona fisica che occasionalmente,al di fuori di attività di impresa, conclude il contratto, Tale diversità di posizioni giustifica la diversità di tutela.
4. La Corte di appello ha fatto corretta applicazione di tali principi, sul rilievo che il leasing stipulato dalla Gastassi Service s.a.s. società di servizi assicurativi, avente ad oggetto un’autovettura, non poteva che essere considerato diretto, in assenza di elementi probatori contrari,alla dotazione di un bene utilizzabile per lo svolgimento dell’attività imprenditoriale.
Inoltre non è necessario che il bene o servizio oggetto del contratto sia anche oggetto dell’attività di impresa,ma è sufficiente che sia funzionale allo svolgimento dell’attività di impresa.
5. Con il terzo motivo viene denunziata violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art.360 n.3 c.p.c. in quanto, per il principio dell’autonomia e della specificità dei contratti e della buona fede del terzo, la tutela del consumatore deve essere estesa al fideiussore che possiede il requisito di consumatore, anche se il debitore principale è una persona giuridica.
6. Il motivo è infondato.
L’originaria formulazione dell’art. 1469 bis c.c., ora modificata dall’art. 33 ‘Codice del Consumo’, qualificava come contratti dei consumatori quelli aventi ad oggetto la cessione di beni o la prestazione di servizi e tale definizione mal si conciliava con il contratto di fideiussione, la cui causa è quella di garantire l’adempimento dell’obbligazione altrui. La dottrina prevalente ha ritenuto applicabile la disciplina della tutela del consumatore anche al contratto di fideiussione che garantisce un contratto del consumatore, in considerazione dello scopo economico unitario cui volgono i due contratti.
In tal senso si è pronunziata anche la Corte di giustizia della Comunità Europea con la sentenza del 17 marzo 1998, a seguito di una richiesta di interpretazione pregiudiziale della direttiva del Consiglio del 20 dicembre 1985 n. 85/77/CEE in materia di contratti negoziati fuori dai locali commerciali.
La Corte Europea ha affermato che il contratto di fideiussione ricade nell’ambito di applicazione della direttiva, sul rilievo che la mancanza di una norma sui contratti collegati non è sufficiente per escluderli dall’applicazione della disciplina, precisando però che la disciplina di tutela è applicabile solo quando il contratto principale ai configuri come atto di consumo.
Ha escluso quindi l’applicabilità della tutela del consumatore quando il contratto di fideiussione sia concluso da una persona fisica che non agisce nell’ambito di un’attività professionale, ma a garanzia di un debito contratto da un soggetto che agisce nell’ambito della sua attività professionale.
7. Tale linea interpretativa è stata seguita anche da questa Corte di legittimità,con l’ordinanza del 13 giugno 2006 n. 13643, che ha affermato che nell’ipotesi di fideiussione che accede a contratti bancari deve ritenersi sussistente il requisito oggettivo per l’applicabilità della disciplina delle clausola abusive in ragione del collegamento contrattuale che intercorre tra il contratto costitutivo del debito principale garantito e quello costitutivo dell’obbligazione fideiussoria.
Quanto al requisito soggettivo di applicabilità della medesima disciplina, la qualità del debitore principale attrae quella del fideiussore ai fini della individuazione del soggetto che deve rivestire la qualità di consumatore.
8. Tale interpretazione, seguita dai giudizi di appello, è condivisa da questa Corte.
Il contratto di fideiussione rientra nella categoria dei contratti collegati che ricorre quando due o più contratti, che mantengono la loro autonomia causale, hanno come fine la realizzazione di un’unica operazione economica.
Il contratto di fideiussione garantisce l’adempimento dell’obbligazione altrui attraverso la personale obbligazione del fideiussore verso il creditore e l’obbligazione principale e quella fideiussoria, benché tra loro collegate mantengono una loro individualità non soltanto soggettiva, ma anche oggettiva, in quanto la causa fideiussoria è fissa ed uniforme, mentre l’obbligazione garantita può fondarsi su qualsiasi causa idonea al raggiungimento dello scopo cui tendono le parti.
In relazione al profilo soggettivo, infatti, bisogna rilevare come una delle caratteristiche dell’obbligazione fideiussoria è l’accessorietà, vale a dire che, indipendentemente dalle caratteristiche soggettive della persona che si impegna nei confronti del creditore principale, la garanzia personale che viene prestata è subordinata al debito principale cui accede. In concreto l’oggetto della obbligazione fideiussoria si determina ‘per relationem’ sulla base del contenuto dell’obbligazione principale e per volontà stessa del legislatore (art. 1939 c.c.) la fideiussione non è valida se non è valida l’obbligazione principale.
Il legislatore, nel disciplinare le caratteristiche di tale fattispecie, agli artt. 1939, 1941 e 1945 c.c., ha reso evidenti i tratti del fenomeno del collegamento negoziale, intercorrente tra il debito principale e l’obbligazione fideiussoria, collegamento qualificabile come: necessario, unilaterale e funzionale.
Ciò comporta che i distinti negozi posti in essere dalle parti, pur conservando ciascuno la propria individualità, siano obbiettivamente unificati da un nesso di interdipendenza che per volontà del legislatore stesso è tale da determinare che ogni vicenda del contratto principale si comunica al contratto subordinato e non viceversa.
9. L’indefettibile corollario di tale affermazione risiede nella considerazione che la struttura funzionale della fideiussione si sostanzia in un rafforzamento ‘accessorio’ del debito principale che viene garantito, in maniera tale da non poter non porre lo stesso rapporto principale come punto di riferimento per l’indagine circa l’applicazione o meno della normativa speciale disciplinata dal codice del consumo. Non si può ricondurre la vicenda in esame nell’alveo dei rapporti di natura fideiussoria, se non avendo riguardo alla suddetta natura accessoria dell’obbligazione di garanzia che viene prestata rispetto all’obbligazione principale e quindi alla ‘vis’ attrattiva che quest’ultima esercita nei suoi confronti.
Pertanto nell’ipotesi in cui le qualità soggettive del fideiussore fossero prese in considerazione al fine dell’esegesi circa l’applicazione o meno dell’art. 33 cod. cons, non si tratterebbe di un obbligazione fideiussoria, ma di una forma atipica di garanzia personale che però, nel caso di specie non ricorre.
10. In presenza di un contratto di fideiussione è all’obbligazione garantita che deve riferirsi il requisito soggettivo ai fini dell’applicabilità della specifica normativa in materia di tutela del consumatore, attesa l’accessorietà dell’obbligazione del fideiussore all’obbligazione garantita.
Il ricorso è rigettato con spese alla soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione liquidate in Euro 1.700,00, di cui Euro 200,00 per spese,oltre spese generali ed accessori come per legge.