Incidente in stato d’ebbrezza

Incidente stradale con feriti? Perseguibile a querela di parte.

 

di Mariagrazia Mazzaraco

 

 

Al 3° co. dell’art. 590 del cod. pen. “lesioni personali colpose” – se la lesione è grave la pena è della reclusione da 1 a 6 mesi o della multa da 123 a 619 euro; se è gravissima, della reclusione da 3 mesi a 2 anni o della multa da 309 a 1239 euro –  si aggiunge la seguente postilla: “nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’art. 186, 2° co. del D.Lgs. 285/92, ovvero da soggetto sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da 6 mesi a 2 anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da 1 anno e 6 mesi a 4 anni”, ai sensi dell’art. 1 della Legge 125/2008.

 

L’aggravante è costituito dal tasso alcolemico (grammi di alcool per litro di sangue) superiore alla soglia consentita dell’ 1,5: a ben vedere si tratterebbe di un tasso di alcolemia 3 volte superiore quello indicato all’art. 186 del codice della strada che, a sua volta, prevede l’applicazione di una sanzione più incisiva.

 

A conferma, attesa la natura contravvenzionale del reato, perseguibile d’ufficio, se non si incorresse nell’ipotesi di incidente stradale dal quale derivassero lesioni personali gravi e/o gravissime, il contravventore vedrebbe comminarsi solo una sanzione amministrativa accessoria – nella  fattispecie ammenda da 1500 a 6 mila euro, arresto da 3 mesi ad 1 anno – alla sospensione della patente da un minimo di 1 ad un massimo di 2 anni e la confisca del veicolo.

 

Contrariamente, se il conducente ebbro (tasso alcolemico superiore all’1,5) con la propria condotta provocasse un incidente stradale con conseguenti lesioni personali gravi e/o gravissime, alla disposizione dell’art. 186 del codice della strada si sovrapporrebbero le sanzioni più gravi contemplate dall’art. 590 del cod. pen.. Tale sovrapposizione è giustificata alla luce del combinato disposto degli artt. 84 e 590 del c.p., entrambi perseguibili a querela di parte entro 180 giorni.

 

Se il soggetto leso non procedesse o rimettesse la querela precedentemente sporta, verrebbe meno la condizione di procedibilità. Ergo “in favor rei” (a favore del conducente ebbro), non si comminerebbe una condanna penale ma una più lieve vista la natura contravvenzionale del reato disciplinato dall’art. 186 del codice della strada.

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