CIRCOLARE CON VEICOLO SOTTOPOSTO A FERMO NON È REATO: IL FERMO AMMINISTRATIVO NON È UN SEQUESTRO. NON RICORRE L’ART.334 CP
Cassazione – Sezione VI – 19 novembre 2009, n. 44498
In caso di fermo del veicolo per sanzione amministrativa (art. 213 e ss del codice della strada) il conducente non può farne uso e spesso ne è nominato custode giudiziario.
Che succede se viola gli obblighi del custode e circola con il veicolo sottoposto a fermo?
In tali casi il proprietario/custode potrebbe risponde delle fattispecie di reato di cui all’art. 334 cod. pen
Per altra soluzione non vi è reato ma sarà da applicare soltanto la norma amministrativa. Si parla in tal caso di palese applicazione del principio di specialità “lex specialis derogat generali” in quanto la norma amministrativa presenta maggiori elementi specializzanti del reato ex art. 334 cod. pen.
Tali elementi riguardano (da ultimo Cass. 19 giugno 2008, n. 25116):
- il bene sottoposto vincolo;
- la condotta elusiva del sequestro;
- l’autorità che dispone il vincolo.
Si richiama la disputa applicativa relativa all’art. 15 cp e all’art. 9 L. 689/1981
L’esegesi dell’art. 9 L. 689/1981 è stata ricondotta da parte della dottrina e della giurisprudenza ai medesimi canoni interpretativi del principio di specialità previsto dall’art. 15 cp, anche se la previsione dell’art. 9 L. 689/1981 non ricalca la dizione del testo dell’art. 15 cp; l’art. 9 si riferisce allo “stesso fatto” (non alla “medesima materia”) (mi sia consentito il rinvio a L. D’Apollo, Le infrazioni al codice della strada, Torino, 2009, pp. 231 ss).
I più affermano che tra le due norme sussista un conflitto apparente di norme.
Da ultimo la Suprema Corte afferma che se un identico fatto sia sanzionato da una norma penale e da una amministrativa deve prevalere, salvo espressa deroga, questa ultima perché è caratterizzata dalla settorialità della previsione e dalla specificità delle sue disposizioni (Cass., 19 giugno 2008, n. 25116).
Di diverso avviso la sentenza in commento.
La Corte, si rifà alla tesi già sposata dalla stessa Sezione Vi che afferma l’insussistenza del reato ex art. 334 C.P., allorquando la materialità della condotta di sottrazione abbia ad oggetto beni sottoposti a provvedimento di fermo amministrativo, a sensi dell’art. 214 D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285.
Secondo Cassazione – Sezione VI – 19 novembre 2009, n. 44498 l’esclusione del reato è determinata dall’impossibile riconducibilità del “fermo amministrativo” alla nozione di “sequestro amministrativo” pena un inammissibile ricorso all’analogia in malam partem.
Cassazione – Sezione VI – 19 novembre 2009, n. 44498
(Pres. de Roberto – Relatore Lanza)
La Corte, in adesione ad un dominante orientamento di questa sezione, di ritenere l’insussistenza della violazione dell’art. 334 C.P., allorquando la materialità della condotta di sottrazione abbia ad oggetto beni sottoposti a provvedimento di fermo amministrativo, a sensi dell’art. 214 D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285.
Conclusione negativa che si impone, considerata l’impossibile riconducibilità del “fermo amministrativo” alla nozione di “sequestro amministrativo”, avuto riguardo ai due distinti profili che attengono al principio di tassatività e determinatezza delle fattispecie penali ed al divieto del ricorso della analogia in malam partem.
Considerato in fatto e ritenuto in diritto
Il Procuratore della Repubblica del Tribunale di Napoli ricorre contro la sentenza del Tribunale monocratico di Napoli, che ha assolto perché il fatto non sussiste, Cella Davide, accusato del delitto ex art. 334 C.P., in relazione all’avvenuto uso e circolazione a bordo di un ciclomotore sottoposto a fermo amministrativo.
L’assoluzione è stata motivata sotto il profilo che il fermo – cui era sottoposto il ciclomotore – va qualificato come sanzione amministrativa accessoria e non una misura cautelare, e, pertanto, esso non assolve ad alcuna funzione di garanzia rispetto al depauperamento del bene, con ciò non venendo integrati gli elementi costitutivi del delitto ex art. 334 C.P..
Di contrario avviso è invece il Procuratore della Repubblica ricorrente il quale, sul rilievo che il fermo amministrativo non si distingue dal sequestro, dato che può, tra l’altro, preludere ad un provvedimento di confisca: da ciò la piena applicabilità dei disposti normativi dell’art. 334 C.P., con conseguente richiesta di annullamento della decisione impugnata e del relativo ordine di dissequestro.
Il ricorso non merita accoglimento.
Ritiene la Corte, in adesione ad un dominante orientamento di questa sezione, di ritenere l’insussistenza della violazione dell’art. 334 C.P., allorquando la materialità della condotta di sottrazione abbia ad oggetto beni sottoposti a provvedimento di fermo amministrativo, a sensi dell’art. 214 D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285.
Conclusione negativa che si impone, considerata l’impossibile riconducibilità del “fermo amministrativo” alla nozione di “sequestro amministrativo”, avuto riguardo ai due distinti profili che attengono al principio di tassatività e determinatezza delle fattispecie penali ed al divieto del ricorso della analogia in malam partem.
Il ricorso va quindi rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.