Guida in stato di ebbrezza: la summa della Cassazione – Cassazione, Sez. IV, 18 marzo 2010, n. 10686

 

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA: LA SUMMA DELLA CASSAZIONE

Cassazione, Sez. IV, 18 marzo 2010, n. 10686

 

 

  • Prima delle disposizioni modificative introdotte dall’articolo 5 del d.l. 3 agosto 2007, n. 117, l’articolo 186 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, la cui ultima versione era dovuta alla legge 1° agosto 2003, n. 214, di conversione del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, era strutturato, per quanto qui interessa, nei termini seguenti: il comma 1 sanciva il divieto di “guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche”; la prima parte del comma 2 delineava la fattispecie incriminatrice di guida in stato di ebbrezza alcolica: chiunque violava il divieto (guidava, cioè, in stato di ebbrezza) era punito con le pene congiunte dell’arresto fino ad un mese e dell’ammenda da euro 258,00 a euro 1.032,00; il comma 6 stabiliva che, qualora dall’accertamento fosse risultato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l’interessato era da considerarsi in stato di ebbrezza ai fini dell’applicazione delle sanzioni, penali ed amministrative.
  • Per il principio del libero convincimento, per l’assenza di prove legali e per la necessità che la prova non dipenda dalla discrezionale volontà della parte interessata, il giudice poteva dimostrare l’esistenza dello stato di ebbrezza sulla base delle circostanze sintomatiche, desumibili in particolare dallo stato del soggetto (alterazione della deambulazione, difficoltà di movimento, eloquio sconnesso, alito vinoso, ecc.) e dalla condotta di guida.
  • L’articolo 5 del d.l. 3 agosto 2007, n. 117 ha riscritto l’articolo 186 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, trasformando in illecito amministrativo il rifiuto di sottoporsi all’accertamento, ma non abolendo, neppure in parte, la fattispecie di guida in stato di ebbrezza ed inasprendone anzi l’apparato sanzionatorio.
  • In particolare, le pene principali sono state differenziate in base alla gravità della violazione:
  • prima fascia, lettera a): ammenda da 500 a 2000 euro e arresto fino ad un mese se il tasso alcol emico accertato é superiore a 0,5 grammi per litro e non superiore a 0,8 (la previsione dell’arresto è stata, poi, soppressa dalla legge di conversione 2 ottobre 2007, n. 160 e la contravvenzione è, dunque, tornata ad essere oblabile, questa volta ai sensi dell’articolo 162 c.p.);
  • seconda fascia, lettera b): ammenda da 800 a 3.200 euro ed arresto fino a tre mesi (elevato a sei mesi dall’articolo 4 del d.l. 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 125) se il tasso alcolemico accertato é superiore a 0,8 grammi per litro e non superiore a 1,5;
  • terza fascia, lettera c) : ammenda da 1.500 a 6.000 euro ed arresto fino a sei mesi (ora da tre mesi ad un anno per effetto dell’intervento dei provvedimenti legislativi da ultimo citati) se il tasso alcolemico accertato é superiore a 1,5 grammi per litro.
  • Le tre “fasce” contravvenzionali sopra indicate integrano fattispecie autonome di reato. Non si è in presenza, in altre parole, di una fattispecie “base”, quella di cui alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 186, e di circostanze aggravanti per il caso in cui il tasso alcolemico sia superiore ai limiti fissati alle lettere b) e c) del comma medesimo.
  • Non vi è ragione  di ritenere che il nuovo sistema sanzionatorio precluda oggi al giudice di poter dimostrare l’esistenza dello stato di ebbrezza sulla base delle circostanze sintomatiche

 

 

Cassazione, Sez. IV, 18 marzo 2010, n. 10686

(Pres. Mocali – Rel. Romis)

 

 

Osserva

 

1. Con la decisione indicata in premessa, il GIP del Tribunale di Ravenna, a fronte della richiesta del P.M. di emissione del decreto penale di condanna a carico di Nene Esther – per i reati di cui agli artt. 186, 2° e 7° comma, del codice della strada, rifiuto di sottoporsi all’accertamento dello stato di alterazione fisica e psichica in conseguenza di uso di sostanze alcoliche (capo a] dell’imputazione), e 186, 1° e 2° comma, del codice della strada, guida in stato di ebbrezza desunto da dati sintomatici (capo b] dell’imputazione), accertati il 3 giugno 2007 – pronunciava sentenza di non luogo a procedere sul rilievo che si trattava di fatti non più previsti dalla legge come reato.

2. Ricorre per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso il Tribunale di Bologna denunciando violazione di legge, con specifico riferimento al reato sub b), sul rilievo che in conseguenza del Decreto legge n. 117/07, convertito nella legge n. 160/07, era stata depenalizzata solo l’ipotesi del rifiuto di sottoporsi agli esami per l’accertamento dello stato di alterazione in conseguenza di uso di bevande alcoliche (ipotesi poi “ricriminalizzata” con la novella del 2008) ma non già la guida in stato di ebbrezza.

3. Il ricorso è fondato.

3.1. Prima delle disposizioni modificative introdotte dall’articolo 5 del d.l. 3 agosto 2007, n. 117, l’articolo 186 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, la cui ultima versione era dovuta alla legge 1° agosto 2003, n. 214, di conversione del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, era strutturato, per quanto qui interessa, nei termini seguenti: il comma 1 sanciva il divieto di “guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche”; la prima parte del comma 2 delineava la fattispecie incriminatrice di guida in stato di ebbrezza alcolica: chiunque violava il divieto (guidava, cioè, in stato di ebbrezza) era punito con le pene congiunte dell’arresto fino ad un mese e dell’ammenda da euro 258,00 a euro 1.032,00; il comma 6 stabiliva che, qualora dall’accertamento fosse risultato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l’interessato era da considerarsi in stato di ebbrezza ai fini dell’applicazione delle sanzioni, penali ed amministrative, di cui al sopra citato comma 2.

La determinazione della soglia anzidetta va fatta risalire all’articolo 3 del d.l. 20 giugno 2002, n. 121, convertito in legge 1 agosto 2002, n. 168; in precedenza (v. comma 5 dell’articolo 186, nel testo introdotto dal d.lgs. 15 gennaio 2002, n. 9), il più elevato limite di 0,8 grammi per litro (g/l) era stabilito dal regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada (articolo 379 del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495).

Questa Corte aveva, comunque, più volte avuto modo di affermare (cfr. Cass. S.U. 27 settembre 1995, Cirigliano, RV 203634; Cass. IV 4 maggio 2004, Ciacci, RV 229966; Cass. IV 9 giugno 2004, p.m. in proc. Massacesi, RV 229087) che lo stato di ebbrezza del conducente del veicolo poteva essere, ai fini della configurabilità della contravvenzione in esame, accertato e provato con qualsiasi mezzo, e non necessariamente, né unicamente, mediante la strumentazione (il cd. etilometro) e le procedure indicate nel menzionato articolo 379 del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

In particolare, per il principio del libero convincimento, per l’assenza di prove legali e per la necessità che la prova non dipenda dalla discrezionale volontà della parte interessata, il giudice poteva dimostrare l’esistenza dello stato di ebbrezza sulla base delle circostanze sintomatiche, desumibili in particolare dallo stato del soggetto (alterazione della deambulazione, difficoltà di movimento, eloquio sconnesso, alito vinoso, ecc.) e dalla condotta di guida (che i verbalizzanti hanno il compito di indicare nella notizia di reato, ai sensi dell’articolo 347 c.p.p.: v. comma 3 del citato articolo 379).

3.2. L’articolo 5 del d.l. 3 agosto 2007, n. 117 – come si è detto – ha riscritto l’articolo 186 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, trasformando in illecito amministrativo il rifiuto di sottoporsi all’accertamento, ma non abolendo, neppure in parte, la fattispecie di guida in stato di ebbrezza ed inasprendone anzi l’apparato sanzionatorio.

In particolare, le pene principali sono state differenziate in base alla gravità della violazione:

prima fascia, lettera a): ammenda da 500 a 2000 euro e arresto fino ad un mese se il tasso alcol emico accertato é superiore a 0,5 grammi per litro e non superiore a 0,8 (la previsione dell’arresto è stata, poi, soppressa dalla legge di conversione 2 ottobre 2007, n. 160 e la contravvenzione è, dunque, tornata ad essere oblabile, questa volta ai sensi dell’articolo 162 c.p.);

seconda fascia, lettera b): ammenda da 800 a 3.200 euro ed arresto fino a tre mesi (elevato a sei mesi dall’articolo 4 del d.l. 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 125) se il tasso alcolemico accertato é superiore a 0,8 grammi per litro e non superiore a 1,5;

terza fascia, lettera c) : ammenda da 1.500 a 6.000 euro ed arresto fino a sei mesi (ora da tre mesi ad un anno per effetto dell’intervento dei provvedimenti legislativi da ultimo citati) se il tasso alcolemico accertato é superiore a 1,5 grammi per litro.

3.3. Come questa Corte ha già, seppur incidentalmente, avuto modo di affermare (cfr. ad esempio Cass. IV 16 settembre 2008, Vergori; Cass. IV 11 aprile 2008, P.G. in proc. Scanziani, non massimate), le tre “fasce” contravvenzionali sopra indicate integrano fattispecie autonome di reato.

Non si è in presenza, in altre parole, di una fattispecie “base”, quella di cui alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 186, e di circostanze aggravanti per il caso in cui il tasso alcolemico sia superiore ai limiti fissati alle lettere b) e c) del comma medesimo.

È sufficiente in proposito osservare, pur dovendosi ammettere che i criteri di identificazione delle circostanze rispetto alle fattispecie autonome di reato pongono di solito problemi interpretativi di complessa soluzione (si veda in proposito il rilevante sforzo di sistemazione della materia compiuto da Cass. S.U. 10 luglio 2002, p.m. in proc. Fedi), che può darsi per acquisito che, ai fini dell’individuazione di una circostanza, condizione necessaria, seppur non sufficiente, è che la stessa si caratterizzi per la presenza di elementi “specializzanti” rispetto alla fattispecie “base”.

Nel caso in esame, invece, è di tutta evidenza come non ricorra un rapporto di specialità tra le tre disposizioni.

Esse, disposte – come si è visto – in ordine crescente di gravità, modellata sul tasso alcolemico accertato, sono, invero, caratterizzate da reciproca alternatività, quindi da un rapporto di incompatibilità.

Si tratta, dunque, di fattispecie autonome di reato, destinate a non subire, come tali, il “gioco” del giudizio di bilanciamento tra opposte circostanze che potrebbe vanificare l’applicazione del più rigoroso trattamento sanzionatorio introdotto per le violazioni di maggiore entità.

La conclusione sembra trovare conferma letterale anche nel riferimento, in relazione ad ognuna delle tre ipotesi, all’accertamento del “reato” quale presupposto perché operi la conseguenza automatica della sospensione della patente di guida.

3.4. Ciò detto, non vi è ragione, tuttavia, di ritenere che il nuovo sistema sanzionatorio precluda oggi al giudice di poter dimostrare l’esistenza dello stato di ebbrezza sulla base delle circostanze sintomatiche sopra ricordate (v. 3.1).

Le ragioni che legittimavano quell’orientamento interpretativo (principio del libero convincimento, assenza di prove legali e necessità che la prova non dipendesse dalla discrezionale volontà della parte interessata) non sono, invero, venute meno.

Il tasso alcolemico è elemento costitutivo di ognuna delle tre fattispecie e, come tale, è suscettibile di accertamento secondo le regole che governano il sistema delle prove.

Una volta ammesso che, in linea di principio, lo stato di ebbrezza può desumersi da elementi sintomatici, é agevolmente intuibile che, sul piano probatorio, la possibilità per il giudice di avvalersi, ai fini dell’affermazione della sussistenza dello stato di ebbrezza, delle sole circostanze sintomatiche riferite dagli agenti accertatori sarà il più delle volte logicamente da circoscriversi alla sola fattispecie meno grave.

Del tutto ingiustificata è, pertanto, la conclusione cui è pervenuto il Giudice per le indagini preliminari nella sentenza impugnata, relativamente al reato sub b) di guida in stato di ebbrezza

4. La decisione impugnata va, in conclusione, annullata senza rinvio, limitatamente al reato di cui al capo b) dell’imputazione, con trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ravenna.

 

P.Q.M.

 

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo b) e dispone la trasmissione degli atti al G.I.P. del Tribunale d Ravenna per il corso ulteriore.

 

 

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