GUIDA IN STATO DI EBBREZZA: NO AL SEQUESTRO DELL’AUTO DEL PADRE GUIDATA DAL FIGLIO UBRIACO
Cassazione, Sez. VI, 26 marzo 2010, n. 11791
(Pres. de Roberto – Rel. Ippolito)
Fatto e diritto
1. Il Procuratore della Repubblica ricorre per cassazione – “per malgoverno dell’interpretazione dell’art. 321 commi 1 e 2, cod. proc. pen. e mancanza di motivazione” – contro la suindicata ordinanza con cui il Tribunale di Vercelli ha revocato il provvedimento di sequestro preventivo disposto dal giudice per le indagini preliminari sull’autovettura guidata da XXX, sorpreso dai Carabinieri in stato di ebbrezza alcolica. Il giudice per le indagini preliminari aveva ritenuto che il veicolo, anche se non appartenente all’indagato ma a suo padre, poteva essere soggetto a confisca obbligatoria, in quanto a carico del proprietario sussistevano profili di negligenza derivanti dal fatto che egli era informato delle precedenti condotte anomale tenute dal figlio.
2. In accoglimento della richiesta del Procuratore generale d’udienza, il ricorso va dichiarato inammissibile.
2.1. Il tribunale del riesame, esaminando tutti gli elementi di fatto esistenti agli atti, ha ritenuto che la conoscenza da parte di ZZZ del fatto che il figlio XXX, all’età di vent’anni, avesse commesso un reato di cui all’art. 527 cod. pen. e fosse stato colto in stato di ebbrezza alcolica alla guida di un’autovettura, in assenza di altri elementi, non era idonea a fondare un giudizio di rimproverabilità per omessa sorveglianza sul comportamento dell’indagato: la conoscenza di tali precedenti (risalenti a sei anni prima dell’episodio all’origine dell’attuale procedimento penale) non valeva a escludere la buona fede del padre, in quanto non era ragionevolmente esigibile che lo ZZZ si rifiutasse di prestare l’autovettura al figlio, in assenza di più recenti e attuali comportamenti in base a cui prevedere la ulteriore commissione di reati come quello per cui si procede.
2.2. Ritiene il Collegio del tutto insussistente la dedotta violazione di legge da parte del Tribunale, che ha condiviso l’interpretazione dell’art. 321 cod. proc. pen. ripetutamente affermata dalla giurisprudenza di questa Corte (e sottesa al provvedimento di sequestro), escludendo tuttavia che, in concreto, fosse formulabile alcun addebito di negligenza al titolare dell’autovettura, con valutazione fattuale espressa con motivazione plausibile, che si sottrae al sindacato di legittimità prevista dall’art. 606.1 lett. e) cod. proc. pen.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.