SEQUESTRO PREVENTIVO NEL NUOVO CODICE DELLA STRADA
Cassazione, Sez. IV, 2 novembre 2010, n. 38570
1.Per quanto riguarda la confisca del veicolo appartenente alla persona cui sia addebitato il reato previsto dall’art. 186 del codice della strada (guida in stato di ebbrezza) o quello previsto dall’art. 187 del medesimo codice (guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti) – l’art. 33 comma 1 della L. 120 ha modificato la lettera c) del comma 2 dell’art. 186 inserendo un ultimo periodo che prevede che, ai fini del sequestro (disciplinato della medesima norma che prevede anche la confisca del veicolo), si applichino le disposizioni di cui all’art. 224 ter.
2.L’art. 224 ter è norma introdotta dalla medesima L. 120 e qualifica espressamente la confisca come “sanzione amministrativa accessoria”. La medesima norma prevede che, in questi casi, l’agente o l’organo accertatore, proceda al sequestro ai sensi dell’art. 213 del codice della strada. Non sembra quindi dubbio che la confisca del veicolo, malgrado debba essere obbligatoriamente disposta dal giudice penale con la sentenza di condanna, abbia adesso acquisito, per espressa previsione legislativa, la qualifica di sanzione amministrativa (non diversamente dalla sospensione della patente di guida).
3.Questa diversa qualificazione produce effetti importanti sul tema della possibilità di disporre il sequestro preventivo del veicolo, essendo chiaro che se il sequestro preventivo è stato emesso per consentire di applicare la confisca del bene (art. 321 comma 2 cod. proc. pen.) si fuoriesce palesemente dall’ambito di applicazione della misura cautelare reale perché sembra ovvio che la confisca cui fa riferimento questa norma è quella avente natura penale.
4.Quanto al diritto intertemporale – in mancanza di norme transitorie nella nuova legge – il venir meno della natura penale della confisca comporta l’applicazione dell’art. 2 comma 4 cod. pen. con la conseguenza che, ai casi di consumazione del reato avvenuta prima dell’entrata in vigore della nuova legge, si applicherà la nuova e più favorevole disciplina che ha trasformato una sanzione penale in una di carattere amministrativo.
Cassazione, Sez. IV, 2 novembre 2010, n. 38570
(Pres. Campanato – Rel. Massafra)
Fatto e diritto
Ricorre per cassazione, con atto personalmente sottoscritto, M. B. avverso l’ordinanza emessa in data 18.12.2009 dal Tribunale di Palermo – Sezione per il Riesame, con la quale veniva rigettata la richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo dell’autovettura Mini Cooper tg. omissis in data 16.11.2009 del GIP presso il medesimo Tribunale (in relazione al reato di cui all’art. 186, comma secondo c.d.s.).
Deduce:
1) l’inosservanza degli artt. 161, 150, 178, 171 comma 1 lett. e) c.p.p. (nullità della notificazione all’indagato dell’avviso di fissazione dell’udienza camerale);
2) la violazione dell’art. 321 c.p.p. con riferimento all’art. 186, comma 2, lett. c) del codice della strada (la nullità del titolo genetico in ragione del carattere manifestamente apparente della prognosi di pericolosità sottesa all’imposizione della cautela);
3) l’inosservanza del combinato disposto degli artt. 324 comma 7 e 309 comma 9 c.p.p., nonché degli artt. 321, 125 comma 3, c.p.p. e 111 Cost. (contestando le argomentazioni addotte dal Tribunale in ordine al dedotto vizio motivazionale del decreto di sequestro).
Prima di passare all’esame dei motivi di ricorso e all’effetto sul caso proposto delle modifiche legislative di recente intervenute, è necessario premettere alcune considerazioni conseguenti alla pubblicazione delle sentenze 4 giugno 2010 n. 196 della Corte costituzionale e 25 febbraio 2010 n. 23428, C., delle Sezioni Unite di questa Corte.
La Corte costituzionale, investita del problema relativo alla possibilità di applicare retroattivamente (in base all’art. 200 comma 1 cod. pen.) la confisca del veicolo nel caso in cui l’art. 186 – nella formulazione conseguente alle modifiche intervenute in precedenza – la consenta in considerazione della natura di misura di sicurezza della confisca, ha anzitutto ritenuto che non fosse risolvibile in via interpretativa il problema con l’affermazione della non retroattività della confisca. Ha poi richiamato la giurisprudenza della medesima Corte che aveva affermato come la confisca potesse assumere, in relazione alle varie ipotesi previste da diverse leggi, natura diversa (pena o misura di sicurezza) a seconda delle finalità perseguite (reazione al reato commesso o salvaguardia di esigenze attinenti alla pericolosità della persona).
La Corte ha poi ritenuto che dovesse essere ritenuta la natura sanzionatoria della confisca del veicolo nel caso previsto dall’art. 186 del codice della strada e che, per evitare il rischio di applicazione retroattiva della norma, fosse sufficiente eliminare il richiamo all’art. 240 cod. pen. contenuto nell’art. 186.
In parte diverso è il percorso argomentativo delle Sezioni Unite che hanno invece ritenuto che il richiamo all’art. 240 cod. pen. non fosse significativo dell’attribuzione alla confisca della natura di misura di sicurezza bensì della volontà del legislatore di renderla obbligatoria (così si esprimono le sezioni unite: “Risulta allora chiaro che il richiamo al secondo comma dell’art. 240 c.p. operato dall’articolo 186 comma II del codice della strada sia stato effettuato esclusivamente per affermare la natura obbligatoria della sanzione della confisca del veicolo da tale norma prevista e non per qualificare tale sanzione come una misura di sicurezza patrimoniale in senso tecnico”).
Hanno inoltre ritenuto, le Sezioni Unite, che malgrado la diversa formulazione (perché manca il richiamo all’art. 240 allora contenuto nel secondo comma dell’art. 186) anche la sanzione prevista dal comma settimo dell’art. 186 (rifiuto di sottoporsi all’esame) abbia natura di sanzione penale accessoria obbligatoria. Con la conseguenza del divieto di applicazione retroattiva della sanzione ma dell’obbligatorietà della medesima.
Il quadro normativo è però di recente mutato nuovamente con l’entrata in vigore della L. 29 luglio 2010 n. 120 (disposizioni in tema di sicurezza stradale) che ha innovato la precedente disciplina del codice della strada in relazione alle sanzioni accessorie.
In particolare – per quanto riguarda la confisca del veicolo appartenente alla persona cui sia addebitato il reato previsto dall’art. 186 del codice della strada (guida in stato di ebbrezza) o quello previsto dall’art. 187 del medesimo codice (guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti) – l’art. 33 comma 1 della L. 120 ha modificato la lettera c) del comma 2 dell’art. 186 inserendo un ultimo periodo che prevede che, ai fini del sequestro (disciplinato della medesima norma che prevede anche la confisca del veicolo), si applichino le disposizioni di cui all’art. 224 ter.
L’art. 224 ter è norma introdotta dalla medesima L. 120 e qualifica espressamente la confisca come “sanzione amministrativa accessoria”. La medesima norma prevede che, in questi casi, l’agente o l’organo accertatore, proceda al sequestro ai sensi dell’art. 213 del codice della strada. Non sembra quindi dubbio che la confisca del veicolo, malgrado debba essere obbligatoriamente disposta dal giudice penale con la sentenza di condanna, abbia adesso acquisito, per espressa previsione legislativa, la qualifica di sanzione amministrativa (non diversamente dalla sospensione della patente di guida).
Questa diversa qualificazione produce effetti importanti sul tema della possibilità di disporre il sequestro preventivo del veicolo, essendo chiaro che se il sequestro preventivo è stato emesso per consentire di applicare la confisca del bene (art. 321 comma 2 cod. proc. pen.) si fuoriesce palesemente dall’ambito di applicazione della misura cautelare reale perché sembra ovvio che la confisca cui fa riferimento questa norma è quella avente natura penale.
Quanto al diritto intertemporale – in mancanza di norme transitorie nella nuova legge – il venir meno della natura penale della confisca comporta l’applicazione dell’art. 2 comma 4 cod. pen. con la conseguenza che, ai casi di consumazione del reato avvenuta prima dell’entrata in vigore della nuova legge, si applicherà la nuova e più favorevole disciplina che ha trasformato una sanzione penale in una di carattere amministrativo.
Nel caso in esame il reato è stato consumato prima che entrasse in vigore la nuova disciplina e risulta dal testo del provvedimento impugnato che il tribunale per il riesame ha fatto principalmente riferimento al caso di confisca obbligatoria con ampia argomentazione in ordine alla sua efficacia giustificativa del disposto sequestro. Il laconico richiamo al 1° comma dell’art. 321 c.p.p. e al pericolo di perpetuazione delle conseguenze del reato che pure il Tribunale fa, in prosieguo, s’appalesa meramente sussidiario e “riempitivo” nonché fondato su una motivazione che lo stesso giudice del riesame ritiene sostanzialmente insufficiente (ed invero è meramente tralaticia dell’enunciato normativo e rappresenta una mera supposizione), dal momento che evidenzia la propria carenza del potere di annullamento del decreto per vizi di motivazione, al punto da integrarla congruamente con il suddetto riferimento al 2° comma dell’art. 321 c.p.p.
Dovendosi, quindi, ritenere che la misura cautelare reale sia stata mantenuta in base al disposto del 2° comma dell’art. 321 del codice di rito perché finalizzata alla confisca, consegue l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata perché pronunziata da un giudice cui non era più attribuita la giurisdizione a pronunziarsi sulla legittimità del sequestro preventivo del veicolo.
Non ne consegue invece l’annullamento della misura cautelare impugnata. Il venir meno della cautela penale non implica infatti la caducazione del sequestro amministrativo – qualità assunta dal sequestro preventivo a seguito della ricordata riforma normativa – con la conseguente applicabilità dell’art. 205 del codice della strada (opposizione innanzi all’autorità giudiziaria) cui il 5° comma del nuovo art. 224 ter espressamente rinvia.
Poiché il ricordato art. 205 prevede per l’opposizione il termine di trenta giorni copia della presente sentenza dovrà essere notificata al ricorrente e da tale notifica decorrerà il termine anzidetto.
Le altre censure proposte con il ricorso devono ritenersi assorbite in conseguenza dell’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone che copia della presente sentenza al ricorrente.