CODICE CIVILE
Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
Aggiornato al 15 settembre 2010
Titolo VIII
Dell’adozione di persone maggiori di età
Capo I
Dell’adozione di persone maggiori di età e dei suoi effetti.
Art. 291.
Condizione.
L’adozione è permessa alle persone che non hanno discendenti legittimi o legittimati, che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano almeno di diciotto anni l’età di coloro che intendono adottare.
Quando eccezionali circostanze lo consigliano, il tribunale può autorizzare l’adozione se l’adottante ha raggiunto almeno l’età di trenta anni, ferma restando la differenza di età di cui al comma precedente.
Art. 292.
[Divieto di adozione per diversità di razza]
abrogato
Art. 293.
Divieto d’adozione di figli nati fuori del matrimonio.
I figli nati fuori del matrimonio non possono essere adottati dai loro genitori.
Art. 294.
Pluralità di adottati o di adottanti.
è ammessa l’adozione di più persone, anche con atti successivi.
Nessuno può essere adottato da più di una persona, salvo che i due adottanti siano marito e moglie.
Art. 295.
Adozione da parte del tutore.
Il tutore non può adottare la persona della quale ha avuto la tutela, se non dopo che sia stato approvato il conto della sua amministrazione, sia stata fatta la consegna dei beni e siano state estinte le obbligazioni risultanti a suo carico o data idonea garanzia per il loro adempimento.
Art. 296.
Consenso per l’adozione.
Per l’adozione si richiede il consenso dell’adottante e dell’adottando.
Art. 297.
Assenso del coniuge o dei genitori.
Per l’adozione è necessario l’assenso dei genitori dell’adottando e l’assenso del coniuge dell’adottante e dell’adottando, se coniugati e non legalmente separati.
Quando è negato l’assenso previsto dal primo comma, il tribunale, sentiti gli interessati, su istanza dell’adottante, può, ove ritenga il rifiuto ingiustificato o contrario all’interesse dell’adottando, pronunziare ugualmente l’adozione, salvo che si tratti dell’assenso dei genitori esercenti la potestà o del coniuge, se convivente, dell’adottante o dell’adottando. Parimenti il tribunale può pronunziare l’adozione quando è impossibile ottenere l’assenso per incapacità o irreperibilità delle persone chiamate ad esprimerlo.
Art. 298.
Decorrenza degli effetti dell’adozione.
L’adozione produce i suoi effetti dalla data del decreto che la pronunzia.
Finchè il decreto non è emanato, tanto l’adottante quanto l’adottando possono revocare il loro consenso.
Se l’adottante muore dopo la prestazione del consenso e prima dell’emanazione del decreto, si può procedere al compimento degli atti necessari per l’adozione.
Gli eredi dell’adottante possono presentare al tribunale memorie e osservazioni per opporsi all’adozione.
Se l’adozione è ammessa, essa produce i suoi effetti dal momento della morte dell’adottante.
Art. 299.
Cognome dell’adottato.
L’adottato assume il cognome dell’adottante e lo antepone al proprio.
L’adottato che sia figlio naturale non riconosciuto dai propri genitori assume solo il cognome dell’adottante. Il riconoscimento successivo all’adozione non fa assumere all’adottato il cognome del genitore che lo ha riconosciuto, salvo che l’adozione sia successivamente revocata. Il figlio naturale che sia stato riconosciuto dai propri genitori e sia successivamente adottato, assume il cognome dell’adottante.
Se l’adozione è compiuta da coniugi l’adottato assume il cognome del marito.
Se l’adozione è compiuta da una donna maritata, l’adottato, che non sia figlio del marito, assume il cognome della famiglia di lei.
Art. 300.
Diritti e doveri dell’adottato.
L’adottato conserva tutti i diritti e i doveri verso la sua famiglia di origine, salve le eccezioni stabilite dalla legge.
L’adozione non induce alcun rapporto civile tra l’adottante e la famiglia dell’adottato, nè tra l’adottato e i parenti dell’adottante, salve le eccezioni stabilite dalla legge.
Art. 301.
[Potestà e amministrazione di beni dell’adottato.]
abrogato
Art. 302.
[Inventario.]
abrogato
Art. 303.
[Cessazione della potestà dell’adottante.]
abrogato
Art. 304.
Diritti di successione.
L’adozione non attribuisce all’adottante alcun diritto di successione.
I diritti dell’adottato nella successione dell’adottante sono regolati dalle norme contenute nel libro II.
Art. 305.
Revoca dell’adozione.
L’adozione si può revocare soltanto nei casi preveduti dagli articoli seguenti.
Art. 306.
Revoca per indegnità dell’adottato.
La revoca dell’adozione può essere pronunziata dal tribunale su domanda dell’adottante, quando l’adottato abbia attentato alla vita di lui o del suo coniuge, dei suoi discendenti o ascendenti, ovvero se si sia reso colpevole verso loro di delitto punibile con pena restrittiva della libertà personale non inferiore nel minimo a tre anni.
Se l’adottante muore in conseguenza dell’attentato la revoca dell’adozione può essere chiesta da coloro ai quali si devolverebbe l’eredità in mancanza dell’adottato e dei suoi discendenti.
Art. 307.
Revoca per indegnità dell’adottante.
Quando i fatti previsti dall’articolo precedente sono stati compiuti dall’adottante contro l’adottato, oppure contro il coniuge o i discendenti o gli ascendenti di lui, la revoca può essere pronunciata su domanda dell’adottato.
Art. 308.
[Revoca promossa dal pubblico ministero.]
abrogato
Art. 309.
Decorrenza degli effetti della revoca.
Gli effetti dell’adozione cessano quando passa in giudicato la sentenza di revoca.
Se tuttavia la revoca è pronunziata dopo la morte dell’adottante per fatto imputabile all’adottato, l’adottato e i suoi discendenti sono esclusi dalla successione dell’adottante.
Art. 310.
[Cessazione degli effetti dell’adozione.]
abrogato
Capo II
Delle forme dell’adozione di persone di maggiore età
Art. 311.
Manifestazione del consenso.
Il consenso dell’adottante e dell’adottando o del legale rappresentante di questo deve essere manifestato personalmente al presidente del tribunale nel cui circondario l’adottante ha residenza.
L’assenso delle persone indicate negli articoli 296 e 297 può essere dato da persona munita di procura speciale rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata.
Art. 312.
Accertamenti del tribunale.
Il tribunale, assunte le opportune informazioni, verifica:
1) se tutte le condizioni della legge sono state adempiute;
2) se l’adozione conviene all’adottando.
Art. 313.
Provvedimento del tribunale.
Il tribunale, in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e omessa ogni altra formalità di procedura, provvede con sentenza decidendo di far luogo o non far luogo alla adozione.
L’adottante, il pubblico ministero, l’adottando, entro trenta giorni dalla comunicazione, possono proporre impugnazione avanti la corte d’appello, che decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.
Art. 314.
Pubblicità .
La sentenza definitiva che pronuncia l’adozione è trascritta a cura del cancelliere del tribunale competente, entro il decimo giorno successivo a quello della relativa comunicazione, da effettuarsi non oltre cinque giorni dal deposito, da parte del cancelliere del giudice dell’impugnazione, su apposito registro e comunicata all’ufficiale di stato civile per l’annotazione a margine dell’atto di nascita dell’adottato.
Con la procedura di cui al primo comma deve essere altresì trascritta ed annotata la sentenza di revoca della adozione, passata in giudicato.
L’autorità giudiziaria può inoltre ordinare la pubblicazione della sentenza che pronuncia l’adozione o della sentenza di revoca nei modi che ritiene opportuni.
Capo III
Dell’adozione speciale
Art. 314/2.
[Requisiti degli adottanti.]
abrogato
Art. 314/3.
[Requisiti degli adottanti.]
abrogato
Art. 314/4.
[Condizioni per lo stato di adottabilità .]
abrogato
Art. 314/5.
[Denuncia della situazione di abbandono.]
abrogato
Art. 314/6.
[Accertamenti sulla situazione di abbandono.]
abrogato
Art. 314/7.
[Dichiarazione dello stato di adottabilità di minori con genitori sconosciuti o deceduti.]
abrogato
Art. 314/8.
[Procedura per lo stato di adottabilità di minori con genitori o parenti conosciuti ed esistenti.]
abrogato
Art. 314/9.
[Convocazione dei genitori e parenti irreperibili.]
abrogato
Art. 314/10.
[Sospensione del procedimento dello stato di adottabilità .]
abrogato
Art. 314/11.
[Dichiarazione dello stato di adottabilità per i minori con genitori o parenti conosciuti ed esistenti.]
abrogato
Art. 314/12.
[Opposizione alla dichiarazione dello stato di adottabilità .]
abrogato
Art. 314/13.
[Giudizio sull’opposizione.]
abrogato
Art. 314/14.
[Impugnazioni.]
abrogato
Art. 314/15.
[Trascrizione della dichiarazione definitiva dello stato di adottabilità .]
abrogato
Art. 314/16.
[Sospensione della patria potestà .]
abrogato
Art. 314/17.
[Cessazione dello stato di adottabilità .]
abrogato
Art. 314/18.
[Revoca dello stato di adottabilità .]
abrogato
Art. 314/19.
[Azione revocatoria dello stato di adottabilità .]
abrogato
Art. 314/20.
[Affidamento preadottivo.]
abrogato
Art. 314/21.
[Revoca dell’affidamento preadottivo.]
abrogato
Art. 314/22.
[Impugnativa dei provvedimenti relativi all’affidamento preadottivo.]
abrogato
Art. 314/23.
[Proroga della durata dello stato di adottabilità .]
abrogato
Art. 314/24.
[Dichiarazione di adozione speciale.]
abrogato
Art. 314/25.
[Impugnativa del decreto di adozione speciale.]
abrogato
Art. 314/26.
[Effetti dell’adozione speciale.]
abrogato
Art. 314/27.
[Revocatoria dell’adozione speciale.]
abrogato
Art. 314/28.
[Certificati anagrafici.]
abrogato