CODICE CIVILE
Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
Aggiornato al 15 settembre 2010
Titolo XIV
Degli atti dello stato civile
Art. 449.
Registri dello stato civile.
I registri dello stato civile sono tenuti in ogni comune in conformità delle norme contenute nella legge sull’ordinamento dello stato civile.
Art. 450.
Pubblicità dei registri dello stato civile.
I registri dello stato civile sono pubblici.
Gli ufficiali dello stato civile devono rilasciare gli estratti e i certificati che vengono loro domandati con le indicazioni dalla legge prescritte.
Essi devono altresì compiere negli atti affidati alla loro custodia le indagini domandate dai privati.
Art. 451.
Forza probatoria degli atti.
Gli atti dello stato civile fanno prova, fino a querela di falso, di ciò che l’ufficiale pubblico attesta essere avvenuto alla sua presenza o da lui compiuto.
Le dichiarazioni dei comparenti fanno fede fino a prova contraria.
Le indicazioni estranee all’atto non hanno alcun valore.
Art. 452.
Mancanza, distruzione o smarrimento di registri.
Se non si sono tenuti i registri o sono andati distrutti o smarriti o se, per qualunque altra causa, manca in tutto o in parte la registrazione dell’atto, la prova della nascita o della morte può essere data con ogni mezzo.
In caso di mancanza, di distruzione totale o parziale, di alterazione o di occultamento accaduti per dolo del richiedente, questi non è ammesso alla prova consentita nel comma precedente.
Art. 453.
Annotazioni.
Nessuna annotazione può essere fatta sopra un atto già iscritto nei registri se non è disposta per legge ovvero non è ordinata dall’autorità giudiziaria.
Art. 454.
[Rettificazioni.]
abrogato
Art. 455.
Efficacia della sentenza di rettificazione.
La sentenza di rettificazione non può essere opposta a quelli che non concorsero a domandare la rettificazione, ovvero non furono parti in giudizio o non vi furono regolarmente chiamati.