codice civile-Titolo VII – Dell’associazione in partecipazione (Artt. 2549-2554)

 

CODICE CIVILE 
Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 

Titolo VII
Dell’associazione in partecipazione

Art. 2549. 
Nozione.
 
Con il contratto di associazione in partecipazione l’associante attribuisce all’associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto.
Art. 2550. 
Pluralità di associazioni.
 
Salvo patto contrario, l’associante non può attribuire partecipazioni per la stessa impresa o per lo stesso affare ad altre persone senza il consenso dei precedenti associati.
Art. 2551. 
Diritti ed obbligazioni dei terzi.
 
I terzi acquistano diritti e assumono obbligazioni soltanto verso l’associante.
Art. 2552. 
Diritti dell’associante e dell’associato.
 
La gestione dell’impresa o dell’affare spetta all’associante.
Il contratto può determinare quale controllo possa esercitare l’associato sull’impresa o sullo svolgimento dell’affare per cui l’associazione è stata contratta.
In ogni caso l’associato ha diritto al rendiconto dell’affare compiuto o a quello annuale della gestione se questa si protrae per più di un anno.
Art. 2553. 
Divisione degli utili e delle perdite.
 
Salvo patto contrario, l’associato partecipa alle perdite nella stessa misura in cui partecipa agli utili, ma le perdite che colpiscono l’associato non possono superare il valore del suo apporto.
Art. 2554. 
Partecipazione agli utili e alle perdite.
 
Le disposizioni degli articoli 2551 e 2552 si applicano anche al contratto di cointeressenza agli utili di una impresa senza partecipazione alle perdite, e al contratto con il quale un contraente attribuisce la partecipazione agli utili e alle perdite della sua impresa, senza il corrispettivo di un determinato apporto.

Per le partecipazioni agli utili attribuite ai prestatori di lavoro resta salva la disposizione dell’articolo 2102. 

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here