codice civile-Titolo VIII – Dell’arricchimento senza causa (Artt. 2041-2042)

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CODICE CIVILE
Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262

Titolo VIII
Dell’arricchimento senza causa

Art. 2041.
Azione generale di arricchimento.

Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un’altra persona è tenuto, nei limiti dell’arricchimento a indennizzare quest’ultima della correlativa diminuzione patrimoniale. Qualora l’arricchimento abbia per oggetto una cosa determinata, colui che l’ha ricevuta è tenuto a restituirla in natura, se sussiste al tempo della domanda.
Art. 2042.
Carattere sussidiario dell’azione.

L’azione di arricchimento non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un’altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subìto.

 

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