codice procedura civile – Capo IV: Dell’esecutorietà e della notificazione delle sentenze (Artt. 282-286)

 
 
CODICE DI PROCEDURA CIVILE 

Regio Decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 

Aggiornato al 23 settembre 2010 
 
 

Capo IV: DELL’ESECUTORIETÀ E DELLA NOTIFICAZIONE DELLE SENTENZE

Art. 282. 
(Esecuzione provvisoria) 

La sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti. 

Art. 283. 
(Provvedimenti sull’esecuzione provvisoria in appello) 

Il giudice dell’appello, su istanza di parte, proposta con l’impugnazione principale o con quella incidentale, quando sussistono gravi e fondati motivi, anche in relazione alla possibilita’ di insolvenza di una delle parti, sospende in tutto o in parte l’efficacia esecutiva o l’esecuzione della sentenza impugnata, con o senza cauzione.

Art. 284. 
[(Concessione o revoca dell’esecuzione provvisoria relativa a sentenze parziali)]

abrogato 

Art. 285.
(Modo di notificazione della sentenza) 

La notificazione della sentenza, al fine della decorrenza del termine per l’impugnazione, si fa, su istanza di parte, a norma dell’articolo 170.

Art. 286.
(Notificazione nel caso d’interruzione)

Se dopo la chiusura della discussione si è avverato uno dei casi previsti nell’articolo 299, la notificazione della sentenza si può fare, anche a norma dell’articolo 303, secondo comma, a coloro ai quali spetta stare in giudizio. 

Se si è avverato uno dei casi previsti nell’articolo 301, la notificazione si fa alla parte personalmente. 
 

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