codice procedura civile – Capo VI: Del procedimento in contumacia (Artt. 290-294)

 
 
CODICE DI PROCEDURA CIVILE 

Regio Decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 

Aggiornato al 23 settembre 2010 
 
 

Capo VI: DEL PROCEDIMENTO IN CONTUMACIA

Art. 290. 
(Contumacia dell’attore) 

Nel dichiarare la contumacia dell’attore a norma dell’articolo 171 ultimo comma, il giudice istruttore, se il convenuto ne fa richiesta, ordina che sia proseguito il giudizio e dà le disposizioni previste nell’articolo 187, altrimenti dispone che la causa sia cancellata dal ruolo, e il processo si estingue.

Art. 291. 
(Contumacia del convenuto) 

Se il convenuto non si costituisce e il giudice istruttore rileva un vizio che importi nullità nella notificazione della citazione, fissa all’attore un termine perentorio per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza. Se il convenuto non si costituisce neppure all’udienza fissata a norma del comma precedente, il giudice provvede a norma dell’articolo 171 ultimo comma. 
Se l’ordine di rinnovazione della citazione di cui al primo comma non è eseguito, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell’articolo 307 comma terzo.

Art. 292. 
(Notificazione e comunicazione di atti al contumace) 

L’ordinanza che ammette l’interrogatorio o il giuramento, e le comparse contenenti domande nuove o riconvenzionali da chiunque proposte sono notificate personalmente al contumace nei termini che il giudice istruttore fissa con ordinanza. 
Le altre comparse si considerano comunicate con il deposito in cancelleria e con l’apposizione del visto del cancelliere sull’originale. 
Tutti gli altri atti non sono soggetti a notificazione o comunicazione. 
Le sentenze sono notificate alla parte personalmente.

Art. 293.
(Costituzione del contumace) 

La parte che e’ stata dichiarata contumace puo’ costituirsi in ogni momento del procedimento fino all’udienza di precisazione delle conclusioni. 
La costituzione può avvenire mediante deposito di una comparsa, della procura e dei documenti in cancelleria o mediante comparizione all’udienza. 
In ogni caso il contumace che si costituisce può disconoscere, nella prima udienza o nel termine assegnatogli dal giudice istruttore, le scritture contro di lui prodotte. 

Art. 294.
(Rimessione in termini) 

Il contumace che si costituisce può chiedere al giudice istruttore di essere ammesso a compiere attività che gli sarebbero precluse, se dimostra che la nullità della citazione o della sua notificazione gli ha impedito di avere conoscenza del processo o che la costituzione è stata impedita da causa a lui non imputabile. 
Il giudice, se ritiene verosimili i fatti allegati, ammette, quando occorre, la prova dell’impedimento, e quindi provvede sulla rimessione in termini delle parti. 
I provvedimenti previsti nel comma precedente sono pronunciati con ordinanza. 

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche se il contumace che si costituisce intende svolgere, senza il consenso delle altre parti, attività difensive che producono ritardo nella rimessione al collegio della causa che sia già matura per la decisione rispetto alle parti già costituite. 
 

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