codice procedura civile – Titolo II – Del procedimento davanti al giudice di pace (Artt 311-322)

 
 
CODICE DI PROCEDURA CIVILE 

Regio Decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 

Aggiornato al 23 settembre 2010 
 
 
 
 Titolo II: DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE 
Art. 311. 
(Rinvio alle norme relative al procedimento davanti al tribunale)
 
Il procedimento davanti al giudice di pace, per tutto cio’ che non e’ regolato nel presente titolo o in altre espresse disposizioni, e’ retto dalle norme relative al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, in quanto applicabili. 
Art. 312. 
[(Poteri istruttori del giudice)]
abrogato
Art. 313. 
(Querela di falso) 

Se e’ proposta querela di falso, il giudice di pace, quando ritiene il documento impugnato rilevante per la decisione, sospende il giudizio e rimette le parti davanti al tribunale per il relativo procedimento. Puo’ anche disporre a norma dell’articolo 225 secondo comma.
Art. 314. 
[(Decisione a seguito di trattazione scritta)]
abrogato
Art. 315. 
[(Decisione a seguito di discussione orale)]
abrogato
Art. 316. 
(Forma della domanda) 

Davanti al giudice di pace la domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa. 
La domanda si puo’ anche proporre verbalmente. Di essa il giudice di pace fa redigere processo verbale che, a cura dell’attore, e’ notificato con citazione a comparire a udienza fissa. 
Art. 317. 
(Rappresentanza davanti al giudice di pace) 

Davanti al giudice di pace le parti possono farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce alla citazione o in atto separato, salvo che il giudice ordini la loro comparizione personale. 
Il mandato a rappresentare comprende sempre quello a transigere e a conciliare. 
Art. 318. 
(Contenuto della domanda)
 
La domanda, comunque proposta, deve contenere, oltre l’indicazione del giudice e delle parti, l’esposizione dei fatti e l’indicazione dell’oggetto. 
Tra il giorno della notificazione di cui all’articolo 316 e quello della comparizione devono intercorrere termini liberi non minori di quelli previsti dall’articolo 163-bis, ridotti alla meta’. 
Se la citazione indica un giorno nel quale il giudice di pace non tiene udienza, la comparizione e’ d’ufficio rimandata all’udienza immediatamente successiva. 
Art. 319. 
(Costituzione delle parti)
 
Le parti si costituiscono depositando in cancelleria la citazione o il processo verbale di cui all’articolo 316 con la relazione della notificazione e, quando occorre, la procura, oppure presentando tali documenti al giudice in udienza. 
Le parti, che non hanno precedentemente dichiarato la residenza o eletto domicilio nel comune in cui ha sede l’ufficio del giudice di pace, debbono farlo con dichiarazione ricevuta nel processo verbale al momento della costituzione. 
Art. 320. 
(Trattazione della causa)
 
Nella prima udienza il giudice di pace interroga liberamente le parti e tenta la conciliazione. 
Se la conciliazione riesce se ne redige processo verbale a norma dell’articolo 185, ultimo comma. 
Se la conciliazione non riesce, il giudice di pace invita le parti a precisare definitivamente i fatti che ciascuna pone a fondamento delle domande, difese ed eccezioni, a produrre i documenti e a richiedere i mezzi di prova da assumere. 
Quando sia reso necessario dalle attivita’ svolte dalle parti in prima udienza, il giudice di pace fissa per una sola volta una nuova udienza per ulteriori produzioni e richieste di prova. 
I documenti prodotti dalle parti possono essere inseriti nel fascicolo di ufficio ed ivi conservati fino alla definizione del giudizio. 
Art. 321. 
(Decisione)
 
Il giudice di pace, quando ritiene matura la causa per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa. 
La sentenza e’ depositata in cancelleria entro quindici giorni dalla discussione. 
Art. 322. 
(Conciliazione in sede non contenziosa) 

L’istanza per la conciliazione in sede non contenziosa e’ proposta anche verbalmente al giudice di pace competente per territorio secondo le disposizioni della sezione III, capo I, titolo I, del libro primo. 
Il processo verbale di conciliazione in sede non contenziosa costituisce titolo esecutivo a norma dell’articolo 185, ultimo comma, se la controversia rientra nella competenza del giudice di pace. 
Negli altri casi il processo verbale ha valore di scrittura privata riconosciuta in giudizio. 
 

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