Titolo II: DEL PUBBLICO MINISTERO
Art. 69.
(Azione del pubblico ministero)
Il pubblico ministero esercita l’azione civile nei casi stabiliti dalla legge.
Art. 70.
(Intervento in causa del pubblico ministero)
Il pubblico ministero deve intervenire, a pena di nullita’ rilevabile d’ufficio:
1) nelle cause che egli stesso potrebbe proporre;
2) nelle cause matrimoniali, comprese quelle di separazione personale dei coniugi;
3) nelle cause riguardanti lo stato e la capacita’ delle persone;
[4) abrogato]
5) negli altri casi previsti dalla legge.
Deve intervenire in ogni causa davanti alla Corte di cassazione.
Puo’ infine intervenire in ogni altra causa in cui ravvisa un pubblico interesse.
Art. 71.
(Comunicazione degli atti processuali al pubblico ministero)
Il giudice, davanti al quale e’ proposta una delle cause indicate nel primo comma dell’articolo precedente, ordina la comunicazione degli atti al pubblico ministero affinche’ possa intervenire.
Lo stesso ordine il giudice puo’ dare ogni volta che ravvisi uno dei casi previsti nell’ultimo comma dell’articolo precedente.
Art. 72.
(Poteri del pubblico ministero)
Il pubblico ministero, che interviene nelle cause che avrebbe potuto proporre, ha gli stessi poteri che competono alle parti e li esercita nelle forme che la legge stabilisce per queste ultime.
Negli altri casi di intervento previsti nell’art. 70, tranne che nelle cause davanti alla Corte di cassazione, il pubblico ministero puo’ produrre documenti, dedurre prove, prendere conclusioni nei limiti delle domande proposte dalle parti.
Il pubblico ministero puo’ proporre impugnazioni contro le sentenze relative a cause matrimoniali, salvo che per quelle di separazione personale dei coniugi.
Lo stesso potere spetta al pubblico ministero contro le sentenze che dichiarino l’efficacia o l’inefficacia di sentenze straniere relative a cause matrimoniali, salvo che per quelle di separazione personale dei coniugi.
Nelle ipotesi prevedute nei commi terzo e quarto, la facolta’ di impugnazione spetta tanto al pubblico ministero presso il giudice che ha pronunciato la sentenza quanto a quello presso il giudice competente a decidere sull’impugnazione.
Il termine decorre dalla comunicazione della sentenza a norma dell’art. 133.
Restano salve le disposizioni dell’art. 397.
Art. 73.
(Astensione del pubblico ministero)
Ai magistrati del pubblico ministero che intervengono nel processo civile si applicano le disposizioni del presente codice relative all’astensione dei giudici, ma non quelle relative alla ricusazione.
Art. 74.
[(Responsabilità del pubblico ministero)]
abrogato