codice procedura civile – Titolo IV – Dell’secuzione forzata degli obblighi di fare o di non fare (Artt. 612-614)

 
 
CODICE DI PROCEDURA CIVILE 

Regio Decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 

Aggiornato al 23 settembre 2010 
 
 
 
 Titolo IV: DELL’ESECUZIONE FORZATA DI OBBLIGHI DI FARE O DI NON FARE

Art. 612.
(Provvedimento) 

Chi intende ottenere l’esecuzione forzata di una sentenza di condanna per violazione di un obbligo di fare o di non fare, dopo la notificazione del precetto, deve chiedere con ricorso al giudice dell’esecuzione che siano determinate le modalita’ dell’esecuzione. 
Il giudice dell’esecuzione provvede sentita la parte obbligata. Nella sua ordinanza designa l’ufficiale giudiziario che deve procedere all’esecuzione e le persone che debbono provvedere al compimento dell’opera non eseguita o alla distruzione di quella compiuta.
Art. 613.
(Difficolta’ sorte nel corso dell’esecuzione) 

L’ufficiale giudiziario puo’ farsi assistere dalla forza pubblica e deve chiedere al giudice dell’esecuzione le opportune disposizioni per eliminare le difficolta’ che sorgono nel corso dell’esecuzione. Il giudice dell’esecuzione provvede con decreto.
Art. 614.
(Rimborso delle spese)
 
Al termine dell’esecuzione o nel corso di essa, la parte istante presenta al giudice dell’esecuzione la nota delle spese anticipate vistata dall’ufficiale giudiziario, con domanda di decreto d’ingiunzione. 
Il giudice dell’esecuzione, quando riconosce giustificate le spese denunciate, provvede con decreto a norma dell’articolo 642.
Art. 614-bis.
(Attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare)
 
Con il provvedimento di condanna il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall’obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento. Il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle controversie di lavoro subordinato pubblico e privato e ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 409.
Il giudice determina l’ammontare della somma di cui al primo comma tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile.

 

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