Titolo VI: DEGLI ATTI PROCESSUALI
Capo I: DELLE FORME DEGLI ATTI E DEI PROVVEDIMENTI
Sezione I: DEGLI ATTI IN GENERALE
Art. 121.
(Liberta’ di forme)
Gli atti del processo, per i quali la legge non richiede forme determinate, possono essere compiuti nella forma piu’ idonea al raggiungimento del loro scopo.
Art. 122.
(Uso della lingua italiana – Nomina dell’interprete)
In tutto il processo e’ prescritto l’uso della lingua italiana.
Quando deve essere sentito chi non conosce la lingua italiana, il giudice puo’ nominare un interprete.
Questi, prima di esercitare le sue funzioni, presta giuramento davanti al giudice di adempiere fedelmente il suo ufficio.
Art. 123.
(Nomina del traduttore)
Quando occorre procedere all’esame di documenti che non sono scritti in lingua italiana, il giudice puo’ nominare un traduttore, il quale presta giuramento a norma dell’articolo precedente.
Art. 124.
(Interrogazione del sordo e del muto)
Se nel procedimento deve essere sentito un sordo, un muto o un sordomuto, le interrogazioni e le risposte possono essere fatte per iscritto.
Quando occorre, il giudice nomina un interprete, il quale presta giuramento a norma dell’art. 122 ultimo comma.
Art. 125.
(Contenuto e sottoscrizione degli atti di parte)
Salvo che la legge disponga altrimenti, la citazione, il ricorso, la comparsa, il controricorso, il precetto debbono indicare l’ufficio giudiziario, le parti, l’oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o la istanza, e, tanto nell’originale quanto nelle copie da notificare, debbono essere sottoscritti dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore che indica il proprio codice fiscale.
La procura al difensore dell’attore puo’ essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell’atto, purche’ anteriormente alla costituzione della parte rappresentata.
La disposizione del comma precedente non si applica quando la legge richiede che la citazione sia sottoscritta dal difensore munito di mandato speciale.
Art. 126.
(Contenuto del processo verbale)
Il processo verbale deve contenere l’indicazione delle persone intervenute e delle circostanze di luogo e di tempo nelle quali gli atti che documenta sono compiuti; deve inoltre contenere la descrizione delle attivita’ svolte e delle rilevazioni fatte, nonche’ le dichiarazioni ricevute.
Il processo verbale e’ sottoscritto dal cancelliere. Se vi sono altri intervenuti, il cancelliere, quando la legge non dispone altrimenti, da’ loro lettura del processo verbale e li invita a sottoscriverlo. Se alcuno di essi non puo’ o non vuole sottoscrivere, ne e’ fatta espressa menzione.
Sezione II: DELLE UDIENZE
Art. 127.
(Direzione dell’udienza)
L’udienza e’ diretta dal giudice singolo o dal presidente del collegio.
Il giudice che la dirige puo’ fare o prescrivere quanto occorre affinche’ la trattazione delle cause avvenga in modo ordinato e proficuo, regola la discussione, determina i punti sui quali essa deve svolgersi e la dichiara chiusa quando la ritiene sufficiente.
Art. 128.
(Udienza pubblica)
L’udienza in cui si discute la causa e’ pubblica a pena di nullita’, ma il giudice che la dirige può disporre che si svolga a porte chiuse, se ricorrono ragioni di sicurezza dello Stato, di ordine pubblico o di buon costume.
Il giudice esercita i poteri di polizia per il mantenimento dell’ordine e del decoro e puo’ allontanare chi contravviene alle sue prescrizioni.
Art. 129.
(Doveri di chi interviene o assiste all’udienza)
Chi interviene o assiste all’udienza non puo’ portare armi o bastoni e deve stare a capo scoperto e in silenzio.
E’ vietato fare segni di approvazione o di disapprovazione o cagionare in qualsiasi modo disturbo.
Art. 130.
(Redazione del processo verbale)
Il cancelliere redige il processo verbale di udienza sotto la direzione del giudice.
Il processo verbale e’ sottoscritto da chi presiede l’udienza e dal cancelliere; di esso non si da’ lettura, salvo espressa istanza di parte.
Sezione III: DEI PROVVEDIMENTI
Art. 131.
(Forma dei provvedimenti in generale)
La legge prescrive in quali casi il giudice pronuncia sentenza, ordinanza o decreto.
In mancanza di tali prescrizioni, i provvedimenti sono dati in qualsiasi forma idonea al raggiungimento del loro scopo.
Dei provvedimenti collegiali e’ compilato sommario processo verbale, il quale deve contenere la menzione della unanimita’ della decisione o del dissenso, succintamente motivato, che qualcuno dei componenti del collegio, da indicarsi nominativamente, abbia eventualmente espresso su ciascuna delle questioni decise. Il verbale, redatto dal meno anziano dei componenti togati del collegio e sottoscritto da tutti i componenti del collegio stesso, e’ conservato a cura del presidente in plico sigillato presso la cancelleria dell’ufficio.
Art. 132.
(Contenuto della sentenza)
La sentenza è pronunciata in nome del popolo italiano e reca l’intestazione: Repubblica Italiana.
Essa deve contenere:
1) l’indicazione del giudice che l’ha pronunciata;
2) l’indicazione delle parti e dei loro difensori;
3) le conclusioni del pubblico ministero e quelle delle parti;
4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
5) il dispositivo, la data della deliberazione e la sottoscrizione del giudice.
La sentenza emessa dal giudice collegiale è sottoscritta soltanto dal presidente e dal giudice estensore. Se il presidente non può sottoscrivere per morte o per altro impedimento, la sentenza viene sottoscritta dal componente più anziano del collegio, purché prima della sottoscrizione sia menzionato l’impedimento; se l’estensore non può sottoscrivere la sentenza per morte o altro impedimento è sufficiente la sottoscrizione del solo presidente, purché prima della sottoscrizione sia menzionato l’impedimento.
(nota d.r.) L’art. 58, comma 2 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, così dispone:
“2. Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 de codice di procedura civile e l’articolo 118 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge.”
Art. 133.
(Pubblicazione e comunicazione della sentenza)
La sentenza e’ resa pubblica mediante deposito nella cancelleria del giudice che l’ha pronunciata.
Il cancelliere da’ atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data e la firma, ed entro cinque giorni, mediante biglietto contenente il dispositivo, ne da’ notizia alle parti che si sono costituite.
L’avviso di cui al secondo comma puo’ essere effettuato a mezzo telefax o a mezzo di posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi. A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di fax o l’indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere l’avviso.
Art. 134.
(Forma, contenuto e comunicazione dell’ordinanza)
L’ordinanza e’ succintamente motivata. Se e’ pronunciata in udienza, e’ inserita nel processo verbale; se e’ pronunciata fuori dell’udienza, e’ scritta in calce al processo verbale oppure in foglio separato, munito della data e della sottoscrizione del giudice o, quando questo e’ collegiale, del presidente.
Il cancelliere comunica alle parti l’ordinanza pronunciata fuori dell’udienza, salvo che la legge ne prescriva la notificazione.
L’avviso di cui al secondo comma può essere effettuato a mezzo telefax o a mezzo di posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi. A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di fax o l’indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere l’avviso.
Art. 135.
(Forma e contenuto del decreto)
Il decreto e’ pronunciato d’ufficio o su istanza anche verbale della parte.
Se e’ pronunciato su ricorso, e’ scritto in calce al medesimo.
Quando l’istanza e’ proposta verbalmente, se ne redige processo verbale e il decreto e’ inserito nello stesso.
Il decreto non e’ motivato, salvo che la motivazione sia prescritta espressamente dalla legge; e’ datato ed e’ sottoscritto dal giudice o, quando questo e’ collegiale, dal presidente.
Sezione IV: DELLE COMUNICAZIONI E DELLE NOTIFICAZIONI
Art. 136.
(Comunicazioni)
Il cancelliere, con biglietto di cancelleria in carta non bollata, fa le comunicazioni che sono prescritte dalla legge o dal giudice al pubblico ministero, alle parti, al consulente, agli altri ausiliari del giudice e ai testimoni, e da’ notizia di quei provvedimenti per i quali e’ disposta dalla legge tale forma abbreviata di comunicazione.
Il biglietto e’ consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia ricevuta, o e’ rimesso all’ufficiale giudiziario per la notifica.
Le comunicazioni possono essere eseguite a mezzo telefax o a mezzo posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi.
Art. 137.
(Notificazioni)
Le notificazioni, quando non è disposto altrimenti sono eseguite dall’ufficiale giudiziario, su istanza di parte o su richiesta del pubblico ministero o del cancelliere.
L’ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna al destinatario di copia conforme all’originale dell’atto da notificarsi.
Se l’atto da notificare o comunicare è costituito da un documento informatico e il destinatario non possiede indirizzo di posta elettronica certificata, l’ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna di una copia dell’atto su supporto cartaceo, da lui dichiarata conforme all’originale, e conserva il documento informatico per i due anni successivi. Se richiesto, l’ufficiale giudiziario invia l’atto notificato anche attraverso strumenti telematici all’indirizzo di posta elettronica dichiarato dal destinatario della notifica o dal suo procuratore, ovvero consegna ai medesimi, previa esazione dei relativi diritti, copia dell’atto notificato, su supporto informatico non riscrivibile.
Se la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, tranne che nel caso previsto dal secondo comma dell’articolo 143, l’ufficiale giudiziario consegna o deposita la copia dell’atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all’originale e alla copia dell’atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto.
Le disposizioni di cui al quarto comma si applicano anche alle comunicazioni effettuate con biglietto di cancelleria ai sensi degli articoli 133 e 136.
Art. 138.
(Notificazione in mani proprie)
L’ufficiale giudiziario esegue la notificazione di regola mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario, presso la csa di abitazione oppure, se ciò non è possibile, ovunque lo trovi nell’ambito della circoscrizione dell’ufficio giudiziario al quale e’ addetto.
Se il destinatario rifiuta di ricevere la copia, l’ufficiale giudiziario ne da’ atto nella relazione, e la notificazione si considera fatta in mani proprie.
Art. 139.
(Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio)
Se non avviene nel modo previsto nell’articolo precedente, la notificazione deve essere fatta nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l’ufficio o esercita l’industria o il commercio.
Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l’ufficiale giudiziario consegna copia dell’atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda, purche’ non minore di quattordici anni o non palesemente incapace.
In mancanza delle persone indicate nel comma precedente, la copia e’ consegnata al portiere dello stabile dove e’ l’abitazione, l’ufficio o l’azienda, e, quando anche il portiere manca, a un vicino di casa che accetti di riceverla.
Il portiere o il vicino deve sottoscrivere una ricevuta, e l’ufficiale giudiziario da’ notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione dell’atto, a mezzo di lettera raccomandata.
Se il destinatario vive abitualmente a bordo di una nave mercantile, l’atto puo’ essere consegnato al capitano o a chi ne fa le veci.
Quando non e’ noto il comune di residenza, la notificazione si fa nel comune di dimora, e, se anche questa e’ ignota, nel comune di domicilio, osservate in quanto e’ possibile le disposizioni precedenti.
Art. 140.
(Irreperibilita’ o rifiuto di ricevere la copia)
Se non e’ possibile eseguire la consegna per irreperibilita’ o per incapacita’ o rifiuto delle persone indicate nell’articolo precedente, l’ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario, e gliene da’ notizia per raccomandata con avviso di ricevimento.
Art. 141.
(Notificazione presso il domiciliatario)
La notificazione degli atti a chi ha eletto domicilio presso una persona o un ufficio puo’ essere fatta mediante consegna di copia alla persona o al capo dell’ufficio in qualita’ di domiciliatario, nel luogo indicato nell’elezione.
Quando l’elezione di domicilio e’ stata inserita in un contratto, la notificazione presso il domiciliatario e’ obbligatoria, se cosi’ e’ stato espressamente dichiarato.
La consegna, a norma dell’art. 138, della copia nelle mani della persona o del capo dell’ufficio presso i quali si e’ eletto domicilio, equivale a consegna nelle mani del destinatario.
La notificazione non puo’ essere fatta nel domicilio eletto se e’ chiesta dal domiciliatario o questi e’ morto o si e’ trasferito fuori della sede indicata nell’elezione di domicilio o e’ cessato l’ufficio.
Art. 142.
(Notificazione a persona non residente, ne’ dimorante, ne’ domiciliata nella Repubblica)
Salvo quanto disposto nel secondo comma, se il destinatario non ha residenza, dimora o domicilio nello Stato e non vi ha eletto domicilio o costituito un procuratore a norma dell’art. 77, l’atto e’ notificato mediante spedizione al destinatario per mezzo della posta con raccomandata e mediante consegna di altra copia al Ministero degli affari esteri per la consegna alla persona alla quale e’ diretta.
Le disposizioni di cui al primo comma si applicano soltanto nei casi in cui risulta impossibile eseguire la notificazione in uno dei modi consentiti dalle Convenzioni internazionali e dagli artt. 30 e 75 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200.
Art. 143.
(Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti)
Se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario e non vi e’ il procuratore previsto nell’art. 77, l’ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante deposito di copia dell’atto nella casa comunale dell’ultima residenza o, se questa e’ ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario.
Se non sono noti ne’ il luogo dell’ultima residenza ne’ quello di nascita, l’ufficiale giudiziario consegna una copia dell’atto al pubblico ministero.
Nei casi previsti nel presente articolo e nei primi due commi dell’articolo precedente, la notificazione si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalita’ prescritte.
Art. 144.
(Notificazione alle amministrazioni dello Stato)
Per le amministrazioni dello Stato si osservano le disposizioni delle leggi speciali che prescrivono la notificazione presso uffici dell’Avvocatura dello Stato.
Fuori dei casi previsti nel comma precedente, le notificazioni si fanno direttamente, presso l’amministrazione destinataria, a chi la rappresenta nel luogo in cui risiede il giudice davanti al quale si procede. Esse si eseguono mediante consegna di copia nella sede dell’ufficio al titolare o alle persone indicate nell’articolo seguente.
Art. 145.
(Notificazione alle persone giuridiche)
La notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell’atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui e’ la sede. La notificazione puo’ anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l’ente qualora nell’atto da notificare ne sia indicata la qualita’ e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale.
La notificazione alle societa’ non aventi personalita’ giuridica, alle associazioni non riconosciute e ai comitati di cui agli artt. 36 ss. c.c. si fa a norma del comma precedente, nella sede indicata nell’art. 19, secondo comma, ovvero alla persona fisica che rappresenta l’ente qualora nell’atto da notificare ne sia indicata la qualita’ e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale.
Se la notificazione non puo’ essere eseguita a norma dei commi precedenti, la notificazione alla persona fisica indicata nell’atto, che rappresenta l’ente, puo’ essere eseguita anche a norma degli articoli 140 o 143.
Art. 146.
(Notificazione a militari in attivita’ di servizio)
Se il destinatario e’ militare in attivita’ di servizio e la notificazione non e’ eseguita in mani proprie, osservate le disposizioni di cui agli artt. 139 ss., si consegna una copia al pubblico ministero, che ne cura l’invio al comandante del corpo al quale il militare appartiene.
Art. 147.
(Tempo delle notificazioni)
Le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21.
Art. 148.
(Relazione di notificazione)
L’ufficiale giudiziario certifica l’eseguita notificazione mediante relazione da lui datata e sottoscritta, apposta in calce all’originale e alla copia dell’atto.
La relazione indica la persona alla quale e’ consegnata la copia e le sue qualita’, nonche’ il luogo della consegna, oppure le ricerche, anche anagrafiche, fatte dall’ufficiale giudiziario, i motivi della mancata consegna e le notizie raccolte sulla reperibilita’ del destinatario.
Art. 149.
(Notificazione a mezzo del servizio postale)
Se non ne e’ fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione puo’ eseguirsi anche a mezzo del servizio postale.
In tal caso l’ufficiale giudiziario scrive la relazione di notificazione sull’originale e sulla copia dell’atto, facendovi menzione dell’Ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento. Quest’ultimo e` allegato all’originale.
La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all’ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell’atto.
Art. 149-bis.
(Notificazione a mezzo posta elettronica)
Se non e’ fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione puo’ eseguirsi a mezzo posta elettronica certificata, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo.
Se procede ai sensi del primo comma, l’ufficiale giudiziario trasmette copia informatica dell’atto sottoscritta con firma digitale all’indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante da pubblici elenchi.
La notifica si intende perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario.
L’ufficiale giudiziario redige la relazione di cui all’articolo 148, primo comma, su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto all’atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. La relazione contiene le informazioni di cui all’articolo 148, secondo comma, sostituito il luogo della consegna con l’indirizzo di posta elettronica presso il quale l’atto e’ stato inviato.
Al documento informatico originale o alla copia informatica del documento cartaceo sono allegate, con le modalita’ previste dal quarto comma, le ricevute di invio e di consegna previste dalla normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici trasmessi in via telematica.
Eseguita la notificazione, l’ufficiale giudiziario restituisce all’istante o al richiedente, anche per via telematica, l’atto notificato, unitamente alla relazione di notificazione e agli allegati previsti dal quinto comma.
Art. 150.
(Notificazione per pubblici proclami)
Quando la notificazione nei modi ordinari e’ sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficolta’ di identificarli tutti, il capo dell’ufficio giudiziario davanti al quale si procede puo’ autorizzare, su istanza della parte interessata e sentito il pubblico ministero, la notificazione per pubblici proclami.
L’autorizzazione e’ data con decreto stesso in calce all’atto da notificarsi; in esso sono designati, quando occorre, i destinatari ai quali la notificazione deve farsi nelle forme ordinarie e sono indicati i modi che appaiono piu’ opportuni per portare l’atto a conoscenza degli altri interessati.
In ogni caso, copia dell’atto e’ depositata nella casa comunale del luogo in cui ha sede l’ufficio giudiziario davanti al quale si promuove o si svolge il processo, e un estratto di esso e’ inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Foglio degli annunzi legali delle province dove risiedono i destinatari o si presume che risieda la maggior parte di essi.
La notificazione si ha per avvenuta quando, eseguito cio’ che e’ prescritto nel presente articolo, l’ufficiale giudiziario deposita una copia dell’atto, con la relazione e i documenti giustificativi dell’attivita’ svolta, nella cancelleria del giudice davanti al quale si procede.
Questa forma di notificazione non e’ ammessa nei procedimenti davanti al conciliatore.
Art. 151.
(Forme di notificazione ordinate dal giudice)
Il giudice puo’ prescrivere, anche d’ufficio, con decreto steso in calce all’atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge, e anche per mezzo di telegramma collazionato con avviso di ricevimento quando lo consigliano circostanze particolari o esigenze di maggiore celerita’, di riservatezza o di tutela della dignita’.
Capo II: DEI TERMINI
Art. 152.
(Termini legali e termini giudiziari)
I termini per il compimento degli atti del processo sono stabiliti dalla legge; possono essere stabiliti dal giudice anche a pena di decadenza, soltanto se la legge lo permette espressamente.
I termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori.
Art. 153.
(Improrogabilita’ dei termini perentori)
I termini perentori non possono essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull’accordo delle parti.
La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice provvede a norma dell’articolo 294, secondo e terzo comma.
Art. 154.
(Prorogabilita’ del termine ordinatorio)
Il giudice, prima della scadenza, puo’ abbreviare, o prorogare anche d’ufficio, il termine che non sia stabilito a pena di decadenza. La proroga non puo’ avere una durata superiore al termine originario. Non puo’ essere consentita proroga ulteriore, se non per motivi particolarmente gravi e con provvedimento motivato.
Art. 155.
(Computo dei termini)
Nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l’ora iniziali.
Per il computo dei termini a mesi o ad anni, si osserva il calendario comune.
I giorni festivi si computano nel termine.
Se il giorno di scadenza e’ festivo la scadenza e’ prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.
La proroga prevista dal quarto comma si applica altresi’ ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell’udienza che scadono nella giornata del sabato.
Resta fermo il regolare svolgimento delle udienze e di ogni altra attivita’ giudiziaria, anche svolta da ausiliari, nella giornata del sabato, che ad ogni effetto e’ considerata lavorativa.
Capo III: DELLA NULLITA’ DEGLI ATTI
Art. 156.
(Rilevanza della nullita’)
Non puo’ essere pronunciata la nullita’ per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullita’ non e’ comminata dalla legge.
Puo’ tuttavia essere pronunciata quando l’atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo.
La nullita’ non puo’ mai essere pronunciata, se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui e’ destinato.
Art. 157.
(Rilevabilita’ e sanatoria della nullita’)
Non puo’ pronunciarsi la nullita’ senza istanza di parte, se la legge non dispone che sia pronunciata d’ufficio.
Soltanto la parte nel cui interesse e’ stabilito un requisito puo’ opporre la nullita’ dell’atto per la mancanza del requisito stesso, ma deve farlo nella prima istanza o difesa successiva all’atto o alla notizia di esso.
La nullita’ non puo’ essere opposta dalla parte che vi ha dato causa, ne’ da quella che vi ha rinunciato anche tacitamente.
Art. 158.
(Nullita’ derivante dalla costituzione del giudice)
La nullita’ derivante da vizi relativi alla costituzione del giudice o all’intervento del pubblico ministero e’ insanabile e deve essere rilevata d’ufficio, salva la disposizione dell’art. 161.
Art. 159.
(Estensione della nullita’)
La nullita’ di un atto non importa quella degli atti precedenti, ne’ di quelli successivi che ne sono indipendenti.
La nullita’ di una parte dell’atto non colpisce le altre parti che ne sono indipendenti.
Se il vizio impedisce un determinato effetto, l’atto puo’ tuttavia produrre gli altri effetti ai quali e’ idoneo.
Art. 160.
(Nullita’ della notificazione)
La notificazione e’ nulla se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia, o se vi e’ incertezza assoluta sulla persona a cui e’ fatta o sulla data, salva l’applicazione degli artt. 156 e 157.
Art. 161.
(Nullita’ della sentenza)
La nullita’ delle sentenze soggette ad appello o a ricorso per cassazione puo’ essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole proprie di questi mezzi di impugnazione.
Questa disposizione non si applica quando la sentenza manca della sottoscrizione del giudice.
Art. 162.
(Pronuncia sulla nullita’)
Il giudice che pronuncia la nullita’ deve disporre, quando sia possibile, la rinnovazione degli atti ai quali la nullita’ si estende.
Se la nullita’ degli atti del processo e’ imputabile al cancelliere, all’ufficiale giudiziario o al difensore, il giudice, col provvedimento col quale la pronuncia, pone le spese della rinnovazione a carico del responsabile e, su istanza di parte, con la sentenza che decide la causa puo’ condannare quest’ultimo al risarcimento dei danni causati dalla nullita’ a norma dell’art. 60, n. 2.