CODICE DI PROCEDURA CIVILE
Regio Decreto 28 ottobre 1940, n. 1443
Aggiornato al 23 settembre 2010
Titolo VII: DELL’EFFICACIA DELLE SENTENZE STRANIERE
E DELL’ESECUZIONE DI ALTRI ATTI DI AUTORITA’ STRANIERE
Art. 796.
[(Giudice competente)]
abrogato
Art. 797.
[(Condizioni per la dichiarazione di efficacia)]
abrogato
Art. 798.
[(Riesame del merito)]
abrogato
Art. 799.
[(Dichiarazione di efficacia in giudizio pendente)]
abrogato
Art. 800.
[(Sentenze arbitrali straniere)]
abrogato
Art. 801.
[(Provvedimenti stranieri di volontaria giurisdizione)]
abrogato
Art. 802.
[(Assunzione di mezzi di prova disposti da giudici stranieri)]
abrogato
Art. 803.
[(Esecuzione richiesta in via diplomatica)]
abrogato
Art. 804.
[(Atti pubblici ricevuti all’estero)]
abrogato
Art. 805.
[(Notificazione di atti giudiziari di autorita’ straniere)]
abrogato