codice procedura civile – Titolo VII – Dell’efficacia delle sentenze straniere e dell’esecuzione e dell’esecuzione di altri atti delle Autorità straniere (Artt. 796-805)

 
 
CODICE DI PROCEDURA CIVILE 

Regio Decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 

Aggiornato al 23 settembre 2010 
 
 
 
 Titolo VII: DELL’EFFICACIA DELLE SENTENZE STRANIERE 

E DELL’ESECUZIONE DI ALTRI ATTI DI AUTORITA’ STRANIERE

Art. 796. 
[(Giudice competente)]
abrogato 
Art. 797. 
[(Condizioni per la dichiarazione di efficacia)] 
abrogato 
Art. 798. 
[(Riesame del merito)]
abrogato 
Art. 799. 
[(Dichiarazione di efficacia in giudizio pendente)]
abrogato 
Art. 800. 
[(Sentenze arbitrali straniere)]
abrogato 
Art. 801. 
[(Provvedimenti stranieri di volontaria giurisdizione)] 
abrogato 
Art. 802. 
[(Assunzione di mezzi di prova disposti da giudici stranieri)]
abrogato 
Art. 803. 
[(Esecuzione richiesta in via diplomatica)] 
abrogato 
Art. 804. 
[(Atti pubblici ricevuti all’estero)] 
abrogato 
Art. 805. 
[(Notificazione di atti giudiziari di autorita’ straniere)] 
abrogato

 

 

  

 

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