codice procedura civile – Titolo VIII – Dell’arbitrato (Artt. 806-840)

 
 
CODICE DI PROCEDURA CIVILE 

Regio Decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 

Aggiornato al 23 settembre 2010 
 
 

Titolo VIII: DELL’ARBITRATO 


Capo I: DELLA CONVENZIONE D’ARBITRATO 

Art. 806. 
(Controversie arbitrabili)

Le parti possono far decidere da arbitri le controversie tra di loro insorte che non abbiano per oggetto diritti indisponibili, salvo espresso divieto di legge.
Le controversie di cui all’articolo 409 possono essere decise da arbitri solo se previsto dalla legge o nei contratti o accordi collettivi di lavoro.
Art. 807. 
(Compromesso)

Il compromesso deve, a pena di nullita’, essere fatto per iscritto e determinare l’oggetto della controversia.
La forma scritta s’intende rispettata anche quando la volonta’ delle parti e’ espressa per telegrafo, telescrivente, telefacsimile o messaggio telematico nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti teletrasmessi.
Art. 808.
(Clausola compromissoria)

Le parti, nel contratto che stipulano o in un atto separato, possono stabilire che le controversie nascenti dal contratto medesimo siano decise da arbitri, purche’ si tratti di controversie che possono formare oggetto di convenzione d’arbitrato La clausola compromissoria deve risultare da atto avente la forma richiesta per il compromesso dall’articolo 807.
La validita’ della clausola compromissoria deve essere valutata in modo autonomo rispetto al contratto al quale si riferisce; tuttavia, il potere di stipulare il contratto comprende il potere di convenire la clausola compromissoria.
808-bis. 
(Convenzione di arbitrato in materia non contrattuale)

Le parti possono stabilire, con apposita convenzione, che siano decise da arbitri le controversie future relative a uno o piu rapporti non contrattuali determinati La convenzione deve risultare da atto avente la forma richiesta per il compromesso dall’articolo 807.
808-ter. 
(Arbitrato irrituale)

Le parti possono, con disposizione espressa per iscritto, stabilire che, in deroga a quanto disposto dall’articolo 824-bis, la controversia sia definita dagli arbitri mediante determinazione contrattuale. Altrimenti si applicano le disposizioni del presente titolo.
Il lodo contrattuale e’ annullabile dal giudice competente secondo le disposizioni del libro I:
1) se la convenzione dell’arbitrato e’ invalida, o gli arbitri hanno pronunciato su conclusioni che esorbitano dai suoi limiti e la relativa eccezione e’ stata sollevata nel procedimento arbitrale;
2) se gli arbitri non sono stati nominati con le forme e nei modi stabiliti dalla convenzione arbitrale;
3) se il lodo e’ stato pronunciato da chi non poteva essere nominato arbitro a norma dell’articolo 812;
4) se gli arbitri non si sono attenuti alle regole imposte dalle parti come condizione di validita’ del lodo;
5) se non e’ stato osservato nel procedimento arbitrale il principio del contraddittorio. Al lodo contrattuale non si applica l’articolo 825.
808-quater. 
(Interpretazione della convenzione d’arbitrato)

Nel dubbio, la convenzione d’arbitrato si interpreta nel senso che la competenza arbitrale si estende a tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce.
808-quinquies. 
(Efficacia della convenzione d’arbitrato)

La conclusione del procedimento arbitrale senza pronuncia sul merito, non toglie efficacia alla convenzione d’arbitrato.

Capo II: DEGLI ARBITRI

Art. 809. 
(Numero degli arbitri)

Gli arbitri possono essere uno o piu’, purche’ in numero dispari.
La convenzione d’arbitrato deve contenere la nomina degli arbitri oppure stabilire il numero di essi e il modo di nominarli.
In caso d’indicazione di un numero pari di arbitri, un ulteriore arbitro, se le parti non hanno diversamente convenuto, e’ nominato dal presidente del tribunale nei modi previsti dall’articolo 810. Se manca l’indicazione del numero degli arbitri e le parti non si accordano al riguardo, gli arbitri sono tre e, in mancanza di nomina, se le parti non hanno diversamente convenuto, provvede il presidente del tribunale nei modi previsti dall’articolo 810.
Art. 810. 
(Nomina degli arbitri)

Quando a norma della convenzione d’arbitrato gli arbitri devono essere nominati dalle parti, ciascuna, di esse, con atto notificato per iscritto, rende noto all’altra l’arbitro o gli arbitri che essa nomina, con invito a procedere alla designazione dei propri. La parte, alla quale e’ rivolto l’invito, deve notificare per iscritto, nei venti giorni successivi, le generalita’ dell’arbitro o degli arbitri da essa nominati.
In mancanza, la parte che ha fatto l’invito puo’ chiedere, mediante ricorso, che la nomina sia fatta dal presidente del tribunale nel cui circondario e’ la sede dell’arbitrato. Se le parti non hanno ancora determinato la sede, il ricorso e’ presentato al presidente del tribunale del luogo in cui e’ stata stipulata la convenzione di arbitrato oppure, se tale luogo e’ all’estero, al presidente del tribunale di Roma.
Il presidente del tribunale competente provvede alla nomina richiestagli, se la convenzione d’arbitrato non e’ manifestamente inesistente o non prevede manifestamente un arbitrato estero.
Le stesse disposizioni si applicano se la nomina di uno o piu’ arbitri e’ demandata dalla convenzione d’arbitrato all’autorita’ giudiziaria o se, essendo demandata a un terzo, questi non vi ha provveduto.
Art. 811. 
(Sostituzione di arbitri)

Quando per qualsiasi motivo vengono a mancare tutti o alcuni degli arbitri nominati, si provvede alla loro sostituzione secondo quanto e’ stabilito per la loro nomina nella convenzione d’arbitrato. Se la parte a cui spetta o il terzo non vi provvede, o se la convenzione d’arbitrato nulla dispone al riguardo, si applicano le disposizioni dell’articolo precedente.
Art. 812.
(Incapacita’ di essere arbitro)

Non puo’ essere arbitro chi e’ privo, in tutto o in parte, della capacita’ legale di agire.
Art. 813. 
(Accettazione degli arbitri)

L’accettazione degli arbitri deve essere data per iscritto e puo’ risultare dalla sottoscrizione del compromesso o del verbale della prima riunione.
Agli arbitri non compete la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.
813-bis. 
(Decadenza degli arbitri)

Se le parti non hanno diversamente convenuto, l’arbitro che omette, o ritarda di compiere un atto relativo alle sue funzioni, puo’ essere sostituito d’accordo tra le parti o dal terzo a cio’ incaricato dalla convenzione d’arbitrato. In mancanza, decorso il termine di quindici giorni da apposita diffida comunicata per mezzo di lettera raccomandata all’arbitro per ottenere l’atto, ciascuna delle parti puo’ proporre ricorso al presidente del tribunale a norma dell’articolo 810, secondo comma. Il presidente, sentiti gli arbitri e le parti, provvede con ordinanza non impugnabile e, se accerta l’omissione o il ritardo, dichiara la decadenza dell’arbitro e provvede alla sua sostituzione.
813-ter. 
(Responsabilita’ degli arbitri)

Risponde dei danni cagionati alle parti l’arbitro che:
1) con dolo o colpa grave ha omesso o ritardato atti dovuti ed e’ stato percio’ dichiarato decaduto, ovvero ha rinunciato all’incarico senza giustificato motivo;
2) con dolo o colpa grave ha omesso o impedito la pronuncia del lodo entro il termine fissato a norma degli articoli 820 o 826.
Fuori dai precedenti casi, gli arbitri rispondono esclusivamente per dolo o colpa grave entro i limiti previsti dall’articolo 2, commi 2 e 3, della legge 13 aprile 1988, n. 117.
L’azione di responsabilita’ puo’ essere proposta in pendenza del giudizio arbitrale soltanto nel caso previsto dal primo comma, n. 1).
Se e’ stato pronunciato il lodo, l’azione di responsabilita’ puo’ essere proposta soltanto dopo l’accoglimento dell’impugnazione con sentenza. passata in giudicato e per i motivi per cui l’impugnazione e’ stata accolta.
Se la responsabilita non dipende da dolo dell’arbitro, la misura del risarcimento non puo’ superare una somma pari al triplo del compenso’ convenuto o, in mancanza di determinazione convenzionale, pari al triplo del compenso previsto dalla tariffa applicabile.
Nei casi di responsabilita’ dell’arbitro il corrispettivo e il rimborso delle spese non gli sono dovuti o, nel caso di nullita’ parziale del lodo, sono soggetti a riduzione.
Ciascun arbitro risponde solo del fatto proprio.
Art. 814. 
(Diritti degli arbitri)

Gli arbitri hanno diritto al rimborso delle spese e all’onorario per l’opera prestata, se non vi hanno rinunciato al momento dell’accettazione o con atto scritto successivo. Le parti sono tenute solidalmente al pagamento, salvo rivalsa tra loro.
Quando gli arbitri provvedono direttamente alla liquidazione delle spese e dell’onorario, tale liquidazione non e’ vincolante per le parti se esse non l’accettano. In tal caso l’ammontare delle spese e dell’onorario e’ determinato con ordinanza dal presidente del tribunale indicato nell’articolo 810, secondo comma, su ricorso degli arbitri e sentite le parti.
L’ordinanza e’ titolo esecutivo contro le parti ed e’ soggetta a reclamo a norma dell’articolo 825, quarto comma. Si applica l’articolo 830, quarto comma.
Art. 815. 
(Ricusazione degli arbitri)

Un arbitro puo’ essere ricusato:
1) se non ha le qualifiche espressamente convenute dalle parti;
2) se egli stesso, o un ente, associazione o societa’ di cui sia amministratore, ha interesse nella causa;
3) se egli stesso o il coniuge e’ parente fino al quarto grado o e’ convivente o commensale abituale di una delle parti, di un rappresentante legale di una delle parti, o di alcuno dei difensori;
4) se egli stesso o il coniuge ha causa pendente o grave inimicizia con una delle parti, con un suo rappresentante legale, o con alcuno dei suoi difensori;
5) se e’ legato ad una delle parti, a una societa’ da questa controllata, al soggetto che la controlla, o a societa’ sottoposta a comune controllo, da un rapporto di lavoro subordinato o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d’opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettono l’indipendenza; inoltre, se e’ tutore o curatore di una delle parti;
6) se ha prestato consulenza, assistenza o difesa ad una delle parti in una precedente fase della vicenda o vi ha deposto come testimone.
Una parte non puo’ ricusare l’arbitro che essa ha nominato o contribuito a nominare se non per motivi conosciuti dopo la nomina.
La ricusazione e’ proposta mediante ricorso al presidente del tribunale indicato nell’articolo 810, secondo comma, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione della nomina o dalla sopravvenuta conoscenza della causa di ricusazione. Il presidente pronuncia con ordinanza non impugnabile, sentito l’arbitro ricusato e le parti e assunte, quando occorre, sommarie informazioni.
Con ordinanza il presidente provvede sulle spese. Nel caso di manifesta inammissibilita’ o manifesta infondatezza dell’istanza di ricusazione condanna la parte che l’ha proposta al pagamento, in favore dell’altra parte, di una somma equitativamente determinata non superiore al triplo del massimo del compenso spettante all’arbitro singolo in base alla tariffa forense.
La proposizione dell’istanza di ricusazione non sospende il procedimento arbitrale, salvo diversa determinazione degli arbitri. Tuttavia, se l’istanza e’ accolta, l’attivita’ compiuta dall’arbitro ricusato o con il suo concorso e’ inefficace.

Capo III: DEL PROCEDIMENTO

Art. 816. 
(Sede dell’arbitrato)

Le parti determinano la sede dell’arbitrato nel territorio della Repubblica; altrimenti provvedono gli arbitri.
Se le parti e gli arbitri non hanno determinato la sede dell’arbitrato, questa e’ nel luogo in cui e’ stata stipulata la convenzione di arbitrato. Se tale luogo non si trova nel territorio nazionale, la sede e’ a Roma.
Se la convenzione d’arbitrato non dispone diversamente, gli arbitri possono tenere udienza, compiere atti istruttori, deliberare ed apporre le loro sottoscrizioni al lodo anche in luoghi diversi dalla sede dell’arbitrato ed anche all’estero.
816-bis. 
(Svolgimento del procedimento)

Le parti possono stabilire nella convenzione d’arbitrato, o con atto scritto separato, purche’ anteriore all’inizio del giudizio arbitrale, le norme che gli arbitri debbono osservare nel procedimento e la lingua dell’arbitrato. In mancanza di tali norme gli arbitri hanno facolta’ di regolare lo svolgimento del giudizio e determinare la lingua dell’arbitrato nel modo che ritengono piu’ opportuno. Essi debbono in ogni caso attuare il principio del contraddittorio, concedendo alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilita’ di difesa. Le parti possono stare in arbitrato per mezzo di difensori. In mancanza di espressa limitazione, la procura al difensore si estende a qualsiasi atto processuale, ivi compresa la rinuncia agli atti e la determinazione o proroga del termine per la pronuncia del lodo. In ogni caso, il difensore puo’ essere destinatario della comunicazione della notificazione del lodo e della notificazione della sua impugnazione.
Le parti o gli altri arbitri possono autorizzare il presidente del collegio arbitrale a deliberare le ordinanze circa lo svolgimento del procedimento.
Su tutte le questioni che si presentano nel corso del procedimento gli arbitri, se non ritengono di provvedere con lodo non definitivo, provvedono con ordinanza revocabile non soggetta a deposito.
816-ter. 
(Istruzione probatoria)

L’istruttoria o singoli atti di istruzione possono essere delegati dagli arbitri ad uno di essi.
Gli arbitri possono assumere direttamente presso di se’ la testimonianza, ovvero deliberare di assumere la deposizione del testimone, ove questi vi consenta, nella sua abitazione o nel suo ufficio. Possono altresi’ deliberare di assumere la deposizione richiedendo al testimone di fornire per iscritto risposte a quesiti nel termine che essi stessi stabiliscono.
Se un testimone rifiuta di comparire davanti agli arbitri, questi, quando lo ritengono opportuno secondo le circostanze, possono richiedere al presidente del tribunale della sede dell’arbitrato, che ne ordini la comparizione davanti a loro.
Nell’ipotesi prevista dal precedente comma il termine per la pronuncia del lodo e’ sospeso dalla data dell’ordinanza alla data dell’udienza fissata per l’assunzione della testimonianza.
Gli arbitri possono farsi assistere da uno o piu’ consulenti tecnici. Possono essere nominati consulenti tecnici sia persone fisiche, sia enti.
Gli arbitri possono chiedere alla pubblica amministrazione le informazioni scritte relative ad atti e documenti dell’amministrazione stessa, che e’ necessario acquisire al giudizio.
816-quater. 
(Pluralita’ di parti)

Qualora piu’ di due parti siano vincolate dalla stessa convenzione d’arbitrato, ciascuna parte puo’ convenire tutte o alcune delle altre nel medesimo procedimento arbitrale se la convenzione d’arbitrato devolve a un terzo la nomina degli arbitri, se gli arbitri sono nominati con l’accordo di tutte le parti, ovvero se le altre parti, dopo che la prima ha nominato l’arbitro o gli arbitri, nominano d’accordo un ugual numero di arbitri o ne affidano a un terzo la nomina.
Fuori dei casi previsti nel precedente comma il procedimento iniziato da una parte nei confronti di altre si scinde in tanti procedimenti quante sono queste ultime.
Se non si verifica l’ipotesi prevista nel primo comma e si versa in caso di litisconsorzio necessario, l’arbitrato e’ improcedibile.
816-quinquies. 
(Intervento di terzi e successione nel diritto controverso)

L’intervento volontario o la chiamata in arbitrato di un terzo sono ammessi solo con l’accordo del terzo e delle parti e con il consenso degli arbitri.
Sono sempre ammessi l’intervento previsto dal secondo comma dell’articolo 105 e l’intervento del litisconsorte necessario.
Si applica l’articolo 111.
816-sexies. 
(Morte, estinzione o perdita di capacita’ della parte)

Se la parte viene meno per morte o altra causa, ovvero perde la capacita’ legale, gli arbitri assumono le misure idonee a garantire l’applicazione del contraddittorio ai fini della prosecuzione del giudizio. Essi possono sospendere il procedimento.
Se nessuna delle parti ottempera alle disposizioni degli arbitri per la prosecuzione del giudizio, gli arbitri possono rinunciare all’incarico.
816-septies. 
(Anticipazione delle spese)

Gli arbitri possono subordinare la prosecuzione del procedimento al versamento anticipato delle spese prevedibili. Salvo diverso accordo delle parti, gli arbitri determinano la misura dell’anticipazione a carico di ciascuna parte.
Se una delle parti non presta l’anticipazione richiestale, l’altra puo’ anticipare la totalita’ delle spese. Se le parti non provvedono all’anticipazione nel termine fissato dagli arbitri, non sono piu’ vincolate alla convenzione di arbitrato con riguardo alla controversia che ha dato origine al procedimento arbitrale.
Art. 817. 
(Eccezione d’incompetenza)

Se la validita’, il contenuto o l’ampiezza della convenzione d’arbitrato o la regolare costituzione degli arbitri sono contestate nel corso dell’arbitrato, gli arbitri decidono sulla propria competenza.
Questa disposizione si applica anche se i poteri degli arbitri sono contestati in qualsiasi sede per qualsiasi ragione sopravvenuta nel corso del procedimento. La parte che non eccepisce nella prima difesa successiva all’accettazione degli arbitri l’incompetenza di questi per inesistenza, invalidita’ o inefficacia della convenzione d’arbitrato, non puo’ per questo motivo impugnare il lodo, salvo il caso di controversia non arbitrabile.
La parte, che non eccepisce nel corso dell’arbitrato che le conclusioni delle altre parti esorbitano dai limiti della convenzione arbitrale, non puo’, per questo motivo, impugnare il lodo.
817-bis. 
(Compensazione)

Gli arbitri sono competenti a conoscere dell’eccezione di compensazione, nei limiti del valore della domanda, anche se il controcredito non e’ compreso nell’ambito della convenzione di arbitrato.
Art. 818. 
(Provvedimenti cautelari)

Gli arbitri non possono concedere sequestri, ne’ altri provvedimenti cautelari, salva diversa disposizione di legge.
Art. 819. 
(Questioni pregiudiziali di merito)

Gli arbitri risolvono senza autorita’ di giudicato tutte le questioni rilevanti per la decisione della controversia, anche se vertono su materie che non possono essere oggetto di convenzione di arbitrato, salvo che debbano essere decise con efficacia di giudicato per legge.
Su domanda di parte, le questioni pregiudiziali sono decise con efficacia di giudicato se vertono su materie che possono essere oggetto di convenzione di arbitrato. Se tali questioni non sono comprese nella convenzione di arbitrato, la decisione con efficacia di giudicato e’ subordinata alla richiesta di tutte le parti.
Art. 819-bis. 
(Sospensione del procedimento arbitrale)

Ferma l’applicazione dell’articolo 816-sexies, gli arbitri sospendono il procedimento arbitrale con ordinanza motivata nei seguenti casi:
1) quando il processo dovrebbe essere sospeso a norma del comma terzo dell’articolo 75 del codice di procedura penale, se la controversia fosse pendente davanti all’autorita’ giudiziaria;
2) se sorge questione pregiudiziale su materia che non puo essere oggetto di convenzione d’arbitrato e per legge deve essere decisa con autorita’ di giudicato;
3) quando rimettono alla Corte costituzionale una questione di legittimita’ costituzionale ai sensi dell’articolo 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
Se nel procedimento arbitrale e’ invocata l’autorita’ di una sentenza e questa e’ impugnata, si applica il secondo comma dell’articolo 337.
Una volta disposta la sospensione, il procedimento si estingue se nessuna parte deposita presso gli arbitri istanza di prosecuzione entro il termine fissato dagli arbitri stessi o, in difetto, entro un anno dalla cessazione della causa di sospensione. Nel caso previsto dal primo comma, numero 2), il procedimento si estingue altresi’ se entro novanta giorni dall’ordinanza di sospensione nessuna parte deposita presso gli arbitri copia autentica dell’atto con il quale la controversia sulla questione pregiudiziale e’ proposta davanti all’autorita’ giudiziaria.
Art. 819-ter. 
(Rapporti tra arbitri e autorita’ giudiziaria)

La competenza degli arbitri non e’ esclusa dalla pendenza della stessa causa davanti al giudice, ne’ dalla connessione tra la controversia ad essi deferita ed una causa pendente davanti al giudice. La sentenza, con la quale il giudice afferma o nega la propria competenza in relazione a una convenzione d’arbitrato, e’ impugnabile a norma degli articoli 42 e 43. L’eccezione di incompetenza del giudice in ragione della convenzione di arbitrato deve essere proposta, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta. La mancata proposizione dell’eccezione esclude la competenza arbitrale limitatamente alla controversia decisa in quel giudizio.
Nei rapporti tra arbitrato e processo non si applicano regole corrispondenti agli articoli 44, 45, 48, 50 e 295.
In pendenza del procedimento arbitrale non possono essere proposte domande giudiziali aventi ad oggetto l’invalidita’ o inefficacia della convenzione d’arbitrato.

Capo IV: DEL LODO

Art. 820. 
(Termine per la decisione)

Le parti possono, con la convenzione di arbitrato o con accordo anteriore all’accettazione degli arbitri, fissare un termine per la pronuncia del lodo.
Se non e’ stato fissato un termine per la pronuncia del lodo, gli arbitri debbono pronunciare il lodo nel termine di duecentoquaranta giorni dall’accettazione della nomina.
In ogni caso il termine puo’ essere prorogato:
a) mediante dichiarazioni scritte di tutte le parti indirizzate agli arbitri;
b) dal presidente del tribunale indicato nell’articolo 810, secondo comma, su istanza motivata di una delle parti o degli arbitri; l’istanza puo’ essere proposta fino alla scadenza del termine. In ogni caso il termine può essere prorogato solo prima della scadenza.
Se le parti non hanno disposto diversamente, il termine e’ prorogato di centottanta giorni nei casi seguenti e per non piu’ di una volta nell’ambito di ciascuno di essi:
a) se debbono essere assunti mezzi di prova;
b) se e’ disposta consulenza tecnica d’ufficio;
c) se e’ pronunciato un lodo non definitivo o un lodo parziale;
d) se e’ modificata la composizione del collegio arbitrale o e’ sostituito l’arbitro unico. Il termine per la pronuncia del lodo e’ sospeso durante la sospensione del procedimento. In ogni caso, dopo la ripresa del procedimento, il termine residuo, se inferiore, e’ esteso a novanta giorni.
Art. 821. 
(Rilevanza del decorso del termine)

Il decorso del termine indicato nell’articolo precedente non puo’ essere fatto valere come causa di nullita’ del lodo se la parte, prima della deliberazione del lodo risultante dal dispositivo sottoscritto dalla maggioranza degli arbitri, non abbia notificato alle altre parti e agli arbitri che intende far valere la loro decadenza.
Se la parte fa valere la decadenza degli arbitri, questi, verificato il decorso del termine, dichiarano estinto il procedimento.
Art. 822. 
(Norme per la deliberazione)

Gli arbitri decidono secondo le norme di diritto, salvo che le parti abbiano disposto con qualsiasi espressione che gli arbitri pronunciano secondo equita’.
Art. 823. 
(Deliberazione e requisiti del lodo)

Il lodo e’ deliberato a maggioranza di voti con la partecipazione di tutti gli arbitri ed e’ quindi redatto per iscritto. Ciascun arbitro puo’ chiedere che il lodo, o una parte di esso, sia deliberato dagli arbitri riuniti in conferenza personale.
Il lodo deve contenere:
1) il nome degli arbitri;
2) l’indicazione della sede dell’arbitrato;
3) l’indicazione delle parti;
4) l’indicazione della convenzione di arbitrato e delle conclusioni delle parti;
5) l’esposizione sommaria dei motivi;
6) il dispositivo;
7) la sottoscrizione degli arbitri. La sottoscrizione della maggioranza degli arbitri e’ sufficiente, se accompagnata dalla dichiarazione che esso e’ stato deliberato con la partecipazione di tutti e che gli altri non hanno voluto o non hanno potuto sottoscriverlo;
8) la data delle sottoscrizioni.
Art. 824. 
(Originali e copie del lodo)

Gli arbitri redigono il lodo in uno o piu’ originali. Gli arbitri danno comunicazione del lodo a ciascuna parte mediante consegna di un originale, o di una copia attestata conforme dagli stessi arbitri, anche con spedizione in plico raccomandato, entro dieci giorni dalla sottoscrizione del lodo.
824-bis. 
(Efficacia del lodo)

Salvo quanto disposto dall’articolo 825, il lodo ha dalla data della sua ultima sottoscrizione gli effetti della sentenza pronunciata dall’autorita’ giudiziaria.
Art. 825. 
(Deposito del lodo)

La parte che intende fare eseguire il lodo nel territorio della Repubblica ne propone istanza depositando il lodo in originale, o in copia conforme, insieme con l’atto contenente la convenzione di arbitrato, in originale o in copia conforme, nella cancelleria del tribunale nel cui circondario e’ la sede dell’arbitrato. Il tribunale, accertata la regolarita’ formale del lodo, lo dichiara esecutivo con decreto. Il lodo reso esecutivo e’ soggetto a trascrizione o annotazione, in tutti i casi nei quali sarebbe soggetta a trascrizione o annotazione la sentenza avente il medesimo contenuto.
Del deposito e del provvedimento del tribunale e’ data notizia dalla cancelleria alle parti nei modi stabiliti dell’articolo 133, secondo comma.
Contro il decreto che nega o concede l’esecutorieta’ del lodo, e’ ammesso reclamo mediante ricorso alla corte d’appello, entro trenta giorni dalla comunicazione; la corte, sentite le parti, provvede in camera di consiglio con ordinanza.
Art. 826. 
(Correzione del lodo)

Ciascuna parte puo’ chiedere agli arbitri entro un anno dalla comunicazione del lodo:
a) di correggere nel testo del lodo omissioni o errori materiali o di calcolo, anche se hanno determinato una divergenza fra i diversi originali del lodo pure se relativa alla sottoscrizione degli arbitri;
b) di integrare il lodo con uno degli elementi indicati nell’articolo 823, numeri 1), 2), 3), 4).
Gli arbitri, sentite le parti, provvedono entro il termine di sessanta giorni. Della correzione e’ data comunicazione alle parti a norma dell’articolo 824.
Se gli arbitri non provvedono, l’istanza di correzione e’ proposta al tribunale nel cui circondario ha sede l’arbitrato.
Se il lodo e’ stato depositato, la correzione e’ richiesta al tribunale del luogo in cui e’ stato depositato. Si applicano le disposizioni dell’articolo 288, in quanto compatibili. Alla correzione puo’ provvedere anche il giudice di fronte al quale il lodo e’ stato impugnato o fatto valere.

Capo V: DELLE IMPUGNAZIONI 

Art. 827. 
(Mezzi di impugnazione)

Il lodo e’ soggetto all’impugnazione per nullita’, per revocazione e per opposizione di terzo.
I mezzi d’impugnazione possono essere proposti indipendentemente dal deposito del lodo.
Il lodo che decide parzialmente il merito della controversia e’ immediatamente impugnabile, ma il lodo che risolve alcune delle questioni insorte senza definire il giudizio arbitrale e’ impugnabile solo unitamente al lodo definitivo.
Art. 828. 
(Impugnazione per nullità)

L’impugnazione per nullita’ si propone, nel termine di novanta giorni dalla notificazione del lodo, davanti alla corte d’appello nel cui distretto e’ la sede dell’arbitrato.
L’impugnazione non e’ piu’ proponibile decorso un anno dalla data dell’ultima sottoscrizione.
L’istanza per la correzione del lodo non sospende il termine per l’impugnazione; tuttavia il lodo puo’ essere impugnato relativamente alle parti corrette nei termini ordinari, a decorrere dalla comunicazione dell’atto di correzione.
Art. 829. 
(Casi di nullità)

L’impugnazione per nullita’ e’ ammessa, nonostante qualunque preventiva rinuncia, nei casi seguenti:
1) se la convenzione d’arbitrato e’ invalida, ferma la disposizione dell’articolo 817, terzo comma;
2) se gli arbitri non sono stati nominati con le forme e nei modi prescritti nei capi II e VI del presente titolo, purche’ la nullita’ sia stata dedotta nel giudizio arbitrale;
3) se il lodo e’ stato pronunciato da chi non poteva essere nominato arbitro a norma dell’articolo 812;
4) se il lodo ha pronunciato fuori dei limiti della convenzione d’arbitrato, ferma la disposizione dell’articolo 817, quarto comma, o ha deciso il merito della controversia in ogni altro caso in cui il merito non poteva essere deciso;
5) se il lodo non ha i requisiti indicati nei numeri 5), 6), 7) dell’articolo 823;
6) se il lodo e’ stato pronunciato dopo la scadenza del termine stabilito, salvo il disposto dell’articolo 821;
7) se nel procedimento non sono state osservate le forme prescritte dalle parti sotto espressa sanzione di nullita’ e la nullita’ non e’ stata sanata;
8) se il lodo e’ contrario ad altro precedente lodo non piu’ impugnabile o a precedente sentenza passata in giudicato tra le parti purche’ tale lodo o tale sentenza sia stata prodotta nel procedimento;
9) se non e’ stato osservato nel procedimento arbitrale il principio del contraddittorio;
10) se il lodo conclude il procedimento senza decidere il merito della controversia e il merito della controversia doveva essere deciso dagli arbitri;
11) se il lodo contiene disposizioni contraddittorie;
12) se il lodo non ha pronunciato su alcuna delle domande ed eccezioni proposte dalle parti in conformita’ alla convenzione di arbitrato.
La parte che ha dato causa a un motivo di nullita’, o vi ha rinunciato, o che non ha eccepito nella prima istanza o difesa successiva la violazione di una regola che disciplina lo svolgimento del procedimento arbitrale, non puo’ per questo motivo impugnare il lodo.
L’impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia e’ ammessa se espressamente disposta dalle parti o dalla legge. E’ ammessa in ogni caso l’impugnazione delle decisioni per contrarieta’ all’ordine pubblico.
L’impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia e’ sempre ammessa:
1) nelle controversie previste dall’articolo 409;
2) se la violazione delle regole di diritto concerne la soluzione di questione pregiudiziale su materia che non puo’ essere oggetto di convenzione di arbitrato.
Nelle controversie previste dall’articolo 409, il lodo e’ soggetto ad impugnazione anche per violazione dei contratti e accordi collettivi.
Art. 830. 
(Decisione sull’impugnazione per nullità)

La corte d’appello decide sull’impugnazione per nullita’ e, se l’accoglie, dichiara con sentenza la nullita’ del lodo. Se il vizio incide su una parte del lodo che sia scindibile dalle altre, dichiara la nullita’ parziale del lodo.
Se il lodo e’ annullato per i motivi di cui all’articolo 829, commi primo, numeri 5), 6), 7), 8), 9), 11) o 12), terzo, quarto o quinto, la corte d’appello decide la controversia nel merito salvo che le parti non abbiano stabilito diversamente nella convenzione di arbitrato o con accordo successivo. Tuttavia, se una delle parti, alla data della sottoscrizione della convenzione di arbitrato, risiede o ha la propria sede effettiva all’estero, la corte d’appello decide la controversia nel merito solo se le parti hanno cosi’ stabilito nella convenzione di arbitrato o ne fanno concorde richiesta.
Quando la corte d’appello non decide nel merito, alla controversia si applica la convenzione di arbitrato, salvo che la nullita’ dipenda dalla sua invalidita’ o inefficacia.
Su istanza di parte anche successiva alla proposizione dell’impugnazione, la corte d’appello puo’ sospendere con ordinanza l’efficacia del lodo, quando ricorrono gravi motivi.
Art. 831. 
(Revocazione ed opposizione di terzo)

Il lodo, nonostante qualsiasi rinuncia, e’ soggetto a revocazione nei casi indicati nei numeri 1), 2), 3) e 6) dell’articolo 395, osservati i termini e le forme stabiliti nel libro secondo.
Se i casi di cui al primo comma si verificano durante il corso del processo di impugnazione per nullita’, il termine per la proposizione della domanda di revocazione e’ sospeso fino alla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla nullita’.
Il lodo e’ soggetto ad opposizione di terzo nei casi indicati nell’articolo 404. Le impugnazioni per revocazione e per opposizione di terzo si propongono davanti alla corte d’appello nel cui distretto e’ la sede dell’arbitrato, osservati i termini e le forme stabiliti nel libro secondo.
La corte d’appello puo’ riunire le impugnazioni per nullita’, per revocazione e per opposizione di terzo nello stesso processo, se lo stato della causa preventivamente proposta consente l’esauriente trattazione e decisione delle altre cause.

Capo VI: DELL’ARBITRATO SECONDO REGOLAMENTI PRECOSTITUITI

Art. 832. 
(Rinvio a regolamenti arbitrali)

La convenzione d’arbitrato puo’ fare rinvio a un regolamento arbitrale precostituito.
Nel caso di contrasto tra quanto previsto nella convenzione di arbitrato e quanto previsto dal regolamento, prevale la convenzione di arbitrato.
Se le parti non hanno diversamente convenuto, si applica il regolamento in vigore al momento in cui il procedimento arbitrale ha inizio.
Le istituzioni di carattere associativo e quelle costituite per la rappresentanza degli interessi di categorie professionali non possono nominare arbitri nelle controversie che contrappongono i propri associati o appartenenti alla categoria professionale a terzi.
Il regolamento puo’ prevedere ulteriori casi di sostituzione e ricusazione degli arbitri in aggiunta a quelli previsti dalla legge.
Se l’istituzione arbitrale rifiuta di amministrare l’arbitrato, la convenzione d’arbitrato mantiene efficacia e si applicano i precedenti capi di questo titolo.
Art. 833 
[(Forma della clausola compromissoria)] 
abrogato 
Art. 834. 
[(Norme applicabili al merito)] 
abrogato 
Art. 835. 
[(Lingua dell’arbitrato)] 
abrogato 
Art. 836. 
[(Ricusazione degli arbitri)] 
abrogato 
Art. 837. 
[(Deliberazione del lodo)] 
abrogato 
Art. 838. 
[(Impugnazione)] 
abrogato 

Capo VII: DEI LODI STRANIERI

Art. 839. 
(Riconoscimento ed esecuzione dei lodi stranieri)
 
Chi vuol far valere nella Repubblica un lodo straniero deve proporre ricorso al presidente della corte d’appello nella cui circoscrizione risiede l’altra parte; se tale parte non risiede in Italia e’ competente la corte d’appello di Roma. 
Il ricorrente deve produrre il lodo in originale o in copia conforme insieme con l’atto di compromesso, o documento equipollente, in originale o in copia conforme. 
Qualora i documenti di cui al secondo comma non siano redatti in lingua italiana la parte istante deve altresi’ produrne una traduzione certificata conforme. 
Il presidente della corte d’appello, accertata la regolarita’ formale del lodo, dichiara con decreto l’efficacia del lodo straniero nella Repubblica, salvoche’: 
1) la controversia non potesse formare oggetto di compromesso secondo la legge italiana; 
2) il lodo contenga disposizioni contrarie all’ordine pubblico. 
Art. 840. 
(Opposizione)
 
Contro il decreto che accorda o nega l’efficacia del lodo straniero e’ ammessa opposizione da proporsi con citazione dinanzi alla corte d’appello entro trenta giorni dalla comunicazione, nel caso di decreto che nega l’efficacia, ovvero dalla notificazione nel caso di decreto che l’accorda. 
In seguito all’opposizione il giudizio si svolge a norma degli articoli 645 e seguenti in quanto applicabili. La corte d’appello pronuncia con sentenza impugnabile per cassazione. 
Il riconoscimento o l’esecuzione del lodo straniero sono rifiutati dalla corte d’appello se nel giudizio di opposizione la parte contro la quale il lodo è invocato prova l’esistenza di una delle seguenti circostanze: 
1) le parti della convenzione arbitrale erano incapaci in base alla legge ad esse applicabile oppure la convenzione arbitrale non era valida secondo la legge alla quale le parti l’hanno sottoposta o, in mancanza di indicazione a tale proposito, secondo la legge dello Stato in cui il lodo e’ stato pronunciato; 
2) la parte nei cui confronti il lodo è invocato non e’ stata informata della designazione dell’arbitro o del procedimento arbitrale o comunque e’ stata nell’impossibilita’ di far valere la propria difesa nel procedimento stesso; 
3) il lodo ha pronunciato su una controversia non contemplata nel compromesso o nella clausola compromissoria, oppure fuori dei limiti del compromesso o della clausola compromissoria; tuttavia, se le statuizioni del lodo che concernono questioni sottoposte ad arbitrato possono essere separate da quelle che riguardano questioni non sottoposte ad arbitrato, le prime possono essere riconosciute e dichiarate esecutive; 4) la costituzione del collegio arbitrale o il procedimento arbitrale non sono stati conformi all’accordo delle parti o, in mancanza di tale accordo, alla legge del luogo di svolgimento dell’arbitrato; 
5) il lodo non e’ ancora divenuto vincolante per le parti o e’ stato annullato o sospeso da un’autorita’ competente dello Stato nel quale, o secondo la legge del quale, e’ stato reso. 
Allorche’ l’annullamento o la sospensione dell’efficacia del lodo straniero siano stati richiesti all’autorita’ competente indicata nel numero 5) del terzo comma, la corte d’appello puo’ sospendere il procedimento per il riconoscimento o l’esecuzione del lodo; su istanza della parte che ha richiesto l’esecuzione puo’, in caso di sospensione, ordinare che l’altra parte presti idonea garanzia. 
Il riconoscimento o l’esecuzione del lodo straniero sono altresi’ rifiutati allorche’ la corte d’appello accerta che: 1) la controversia non potesse formare oggetto di compromesso secondo la legge italiana; 
2) il lodo contenga disposizioni contrarie all’ordine pubblico. 

Sono in ogni caso salve le norme stabilite in convenzioni internazionali. 
 

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