DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL C.P.C (Art.1-102).

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DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL C.P.C.

TITOLO I
Del pubblico ministero

Art. 1.
(Richiesta di comunicazione degli atti)

In ogni stato e grado del processo il pubblico ministero può richiedere al giudice la comunicazione degli atti per l’esercizio dei poteri a lui attributi dalla legge.
Art. 2.
(Intervento davanti all’istruttore)

L’intervento del pubblico ministero davanti all’istruttore avviene nei modi previsti nell’articolo 267 del codice.
Art. 3.
(Intervento davanti al collegio)

Il pubblico ministero può spiegare il suo intervento anche quando la causa si trova davanti al collegio, mediante comparsa da depositarsi in cancelleria o all’udienza.
Il pubblico ministero che interviene all’udienza prende oralmente le sue conclusioni, che sono inserite nel ruolo di udienza.
Se il pubblico ministero che interviene davanti al collegio non si limita ad aderire alle conclusioni di una delle parti, ma prende proprie conclusioni, produce documenti o deduce prove, il presidente, d’ufficio o su istanza di parte, può rimettere con ordinanza la causa al giudice istruttore per l’integrazione della istruzione.

TITOLO II
Degli esperti e degli ausiliari del giudice

Capo I
Degli esperti della magistratura del lavoro
Art. 4. 
[(Albo degli esperti)]
abrogato
Art. 5.
(Formazione dell’albo)

L’albo è tenuto dal primo presidente della corte d’appello ed è formato da un comitato da lui presieduto e composto dal procuratore generale della Repubblica e dal presidente della sezione della corte funzionante come magistratura del lavoro.
Le funzioni di segretario del comitato sono esercitate dal cancelliere della corte.
Art. 6. 
[(Proposte d’iscrizione)]
abrogato
Art. 7. 
[(Requisiti per l’iscrizione)]
abrogato
Art. 8. 
[(Revisione dell’albo)]
abrogato
Art. 9. 
[(Ruolo degli esperti)]
abrogato

Art. 10. 
[(Composizione del collegio giudicante)]
abrogato

Art. 11. 
[(Astensione e ricusazione degli esperti)]
abrogato

Art. 12. 
[(Indennità dovute agli esperti)]
abrogato

Capo II
Dei consulenti tecnici del giudice

Sezione I
Dei consulenti tecnici nei procedimenti ordinari

Art. 13.
(Albo dei consulenti tecnici)

Presso ogni tribunale è istituito un albo dei consulenti tecnici.
L’albo è diviso in categorie.
Debbono essere sempre comprese nell’albo le categorie: 1. medico-chirurgica; 2. industriale; 3. commerciale; 4. agricola; 5. bancaria; 6. assicurativa.
Art. 14.
(Formazione dell’albo)

L’albo è tenuto dal presidente del tribunale ed è formato da un comitato da lui presieduto e composto dal procuratore della Repubblica e da un professionista iscritto nell’albo professionale, designato dal consiglio dell’ordine, o dal collegio della categoria, cui appartiene il richiedente l’iscrizione nell’albo dei consulenti tecnici.
Il consiglio predetto ha facoltà di designare, quando lo ritenga opportuno, un professionista iscritto nell’albo di altro ordine o collegio, previa comunicazione al consiglio che tiene l’albo a cui appartiene il professionista stesso.
Quando trattasi di domande presentate da periti estimatori, la designazione è fatta dalla camera di commercio, industria e agricoltura.
Le funzioni di segretario del comitato sono esercitate dal cancelliere del tribunale.
Art. 15.
(Iscrizione nell’albo)

Possono ottenere l’iscrizione nell’albo coloro che sono forniti di speciale competenza tecnica in una determinata materia, sono di condotta morale specchiata e sono iscritti nelle rispettive associazioni professionali.
Nessuno può essere iscritto in più di un albo.
Sulle domande di iscrizione decide il comitato indicato nell’articolo precedente.
Contro il provvedimento del comitato è ammesso reclamo, entro quindici giorni dalla notificazione, al comitato previsto nell’articolo.
Art. 16. 
(Domande d’iscrizione)

Coloro che aspirano all’iscrizione nell’albo debbono farne domanda al presidente del tribunale.
La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:
1. estratto dell’atto di nascita;
2. certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione;
3. certificato di residenza nella circoscrizione del tribunale;
4. certificato di iscrizione all’associazione professionale;
5. i titoli e i documenti che l’aspirante crede di esibire per dimostrare la sua speciale capacità tecnica.
Art. 17.
(Informazioni)

A cura del presidente del tribunale debbono essere assunte presso le autorità di polizia specifiche informazioni sulla condotta pubblica e privata dell’aspirante.
Art. 18.
(Revisione dell’albo)

L’albo è permanente. Ogni quattro anni il comitato di cui all’articolo deve provvedere alla revisione dell’albo per eliminare i consulenti per i quali è venuto meno alcuno dei requisiti previsti nell’articolo o è sorto un impedimento a esercitare l’ufficio.
Art. 19. 
(Disciplina)

La vigilanza sui consulenti tecnici è esercitata dal presidente del tribunale, il quale, d’ufficio o su istanza del procuratore della Repubblica o del presidente dell’associazione professionale, può promuovere procedimento disciplinare contro i consulenti che non hanno tenuto una condotta morale specchiata o non hanno ottemperato agli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti.
Per il giudizio disciplinare è competente il comitato indicato nell’articolo.
Art. 20. 
(Sanzioni disciplinari)

Ai consulenti che non hanno osservato i doveri indicati nell’articolo precedente possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari:
1. l’avvertimento;
2. la sospensione dall’albo per un tempo non superiore ad un anno;
3. la cancellazione dall’albo.
Art. 21.
(Procedimento disciplinare)

Prima di promuovere il procedimento disciplinare, il presidente del tribunale contesta l’addebito al consulente e ne raccoglie la risposta scritta.
Il presidente, se dopo la contestazione ritiene di dovere continuare il procedimento, fa invitare il consulente, con biglietto di cancelleria, davanti al comitato disciplinare.
Il comitato decide sentito il consulente. Contro il provvedimento è ammesso reclamo a norma dell’articolo ultimo comma.
Art. 22. 
(Distribuzione degli incarichi)

Tutti i giudici che hanno sede nella circoscrizione del tribunale debbono affidare normalmente le funzioni di consulente tecnico agli iscritti nell’albo del tribunale medesimo.
Il giudice istruttore che conferisce un incarico a un consulente iscritto in albo di altro tribunale o a persona non iscritta in alcun albo, deve sentire il presidente e indicare nel provvedimento i motivi della scelta.
Le funzioni di consulente presso la corte d’appello sono normalmente affidate agli iscritti negli albi dei tribunali del distretto. Se l’incarico è conferito ad iscritti in altri albi o a persone non iscritte in alcun albo, deve essere sentito il primo presidente e debbono essere indicati nel provvedimento i motivi della scelta.
Art. 23. 
(Vigilanza sulla distribuzione degli incarichi)

Il presidente del tribunale vigila affinché, senza danno per l’amministrazione della giustizia, gli incarichi siano equamente distribuiti tra gli iscritti nell’albo in modo tale che a nessuno dei consulenti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura superiore al 10 per cento di quelli affidati dall’ufficio, e garantisce che sia assicurata l’adeguata trasparenza del conferimento degli incarichi anche a mezzo di strumenti informatici.
Per l’attuazione di tale vigilanza il presidente fa tenere dal cancelliere un registro in cui debbono essere annotati tutti gli incarichi che i consulenti iscritti ricevono e i compensi liquidati da ciascun giudice.
Questi deve dare notizia degli incarichi dati e dei compensi liquidati al presidente del tribunale presso il quale il consulente è iscritto.
Il primo presidente della corte di appello esercita la vigilanza prevista nel primo comma per gli incarichi che vengono affidati dalla corte.
Art. 24. 
[(Liquidazione dei compensi)]
abrogato

Sezione II
Dei consulenti tecnici nei procedimenti corporativi

Art. 25.
[(Istituzione e formazione dell’albo)]
abrogato
Art. 26. 
[(Iscrizione nell’albo)]
abrogato
Art. 27. 
[(Consulenti in materie regolate da norme corporative o da accordi economici)]
abrogato

Capo III
Dei registri di cancelleria e degli atti del cancelliere

Art. 28.
(Registri di cancelleria)

1. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, ovvero con decreto del Ministro delle finanze, nei casi di sua competenza, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono stabiliti i registri che devono essere tenuti, a cura delle cancellerie, presso gli uffici giudiziari.
Art. 29. 
[(Registri di cancelleria della pretura)]
abrogato
Art. 30. 
[(Registri di cancelleria del tribunale)]
abrogato
Art. 31. 
[(Registri di cancelleria della corte di appello)]
abrogato
Art. 32. 
[(Registri di cancelleria della corte suprema di cassazione)]
abrogato
Art. 33. 
(Divisione dei registri in più volumi)

Negli uffici giudiziari aventi un numero rilevante di affari, ogni capo d’ufficio, su proposta del dirigente la cancelleria, può autorizzare la divisione per materia del ruolo generale e della rubrica alfabetica generale corrispondente.
Il capo dell’ufficio può autorizzare inoltre la divisione del registro cronologico in due volumi contenenti uno i numeri pari e l’altro i numeri dispari, o anche in volumi distinti per materia.
Art. 34. 
[(Contenuto del registro cronologico)]
abrogato
Art. 35. 
(Volumi dei provvedimenti originali)

Il cancelliere deve riunire annualmente in volumi separati gli originali delle sentenze, dei decreti d’ingiunzione e dei processi verbali di conciliazione, nonché le copie dei verbali contenenti le sentenze pronunciate a norma dell’articolo 281-sexies.
Art. 36.
(Fascicoli di cancelleria)

Il cancelliere deve formare un fascicolo per ogni affare del proprio ufficio, anche quando la formazione di esso non è prevista espressamente dalla legge.
Ogni fascicolo riceve la numerazione del ruolo generale sotto la quale è iscritto l’affare.
Sulla copertina di ogni fascicolo sono indicati l’ufficio, la sezione alla quale appartiene il giudice incaricato dell’affare e il giudice stesso, le parti, i rispettivi difensori muniti di procura e l’oggetto.
Nella facciata interna della copertina è contenuto l’indice degli atti inseriti nel fascicolo con l’indicazione della natura e della data di ciascuno di essi.
Gli atti sono inseriti nel fascicolo in ordine cronologico e muniti di un numero progressivo corrispondente a quello risultante dall’indice.
Art. 37. 
[(Modo di tenuta dei registri)]
abrogato
Art. 38. 
[(Deposito di cancelleria della parte che si costituisce)]
abrogato
Art. 39. 
[(Deposito in cancelleria)]
abrogato
Art. 40.
[(Nota dei depositi e delle spese di cancelleria)]
abrogato
Art. 41. 
[(Deposito delle somme ricevute dal cancelliere)]
abrogato
Art. 42. 
[(Prelievi della somma depositata)]
abrogato
Art. 43.  
[(Ingiunzione di pagamento di spese, diritti ed onorari)]
abrogato
Art 44. 
(Compilazione dei processi verbali)

Oltre che nei casi specificamente indicati dalla legge, il cancelliere deve compilare processo verbale di tutti gli atti che compie con l’intervento di terzi interessati. Nel processo verbale fa risultare le attività da lui compiute, quelle delle persone intervenute nell’atto e le dichiarazioni da esse rese.
Art. 45.
(Forma delle comunicazioni del cancelliere)

Il biglietto, col quale il cancelliere esegue le comunicazioni a norma dell’articolo 136 del codice, si compone di due parti uguali una delle quali deve essere consegnata al destinatario e l’altra deve essere conservata nel fascicolo d’ufficio.
Esse contengono in ogni caso l’indicazione dell’ufficio giudiziario, della sezione alla quale la causa è assegnata, dell’istruttore se è nominato, del numero del ruolo generale sotto il quale l’affare è iscritto e del ruolo dell’istruttore e il nome delle parti.
Nella parte che viene inserita nel fascicolo d’ufficio deve essere stesa la relazione di notificazione dell’ufficiale giudiziario o scritta la ricevuta del destinatario. Se l’ufficiale giudiziario si avvale del servizio postale, il cancelliere conserva nel fascicolo d’ufficio anche la ricevuta della raccomandata.
Art. 46. 
(Forma degli atti giudiziari)

I processi verbali e gli altri atti giudiziari debbono essere scritti in carattere chiaro e facilmente leggibile, in continuazione, senza spazi in bianco e senza alterazioni o abrasioni.
Le aggiunte, soppressioni o modificazioni eventuali debbono essere fatte in calce all’atto, con nota di richiamo senza cancellare la parte soppressa o modificata.

Capo IV
Dagli atti dell’ufficiale giudiziario

Art. 47.
(Ora della notificazione)

Nella relazione di notificazione di cui all’articolo 148 del Codice, se la parte interessata lo chiede, deve essere inserita l’indicazione dell’ora nella quale la notificazione è stata eseguita.
Art. 48. 
(Avviso al destinatario della notificazione)

L’avviso prescritto nell’articolo 140 del Codice deve contenere:
1. il nome della persona che ha chiesto la notificazione e del destinatario;
2. l’indicazione della natura dell’atto notificato;
3. l’indicazione del giudice che ha pronunciato il provvedimento notificato o davanti al quale si deve comparire con la data o il termine di comparizione;
4. la data e la firma dell’ufficiale giudiziario.
Art. 49.
(Nota da consegnarsi al pubblico ministero)

L’ufficiale, che esegue la notificazione a norma degli articoli 142, 143 e 146 del Codice, deve consegnare al pubblico ministero, insieme con la copia dell’atto, una nota contenente:
1. l’indicazione del nome e della qualità della persona che ha chiesto la notificazione;
2. il nome, la residenza o la dimora del destinatario;
3. la natura dell’atto notificato;
4. il giudice che ha pronunciato il provvedimento notificato o davanti al quale si deve comparire;
5. la data e la firma dell’ufficiale giudiziario.
La nota è trasmessa dal pubblico ministero insieme con l’atto al ministero degli affari esteri o al comando militare posto nella circoscrizione del tribunale, i quali provvedono d’urgenza alla consegna.
Art. 50. 
(Istanza di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami)

L’istanza di autorizzazione a procedere alla notificazione per pubblici proclami a norma dell’articolo 150 del codice è fatta con ricorso steso in calce all’atto.
Il pubblico ministero stende il suo parere di seguito al ricorso.
Art. 51. 
(Destinazione della copia dell’atto notificato depositata in cancelleria)

La copia che l’ufficiale giudiziario deposita in cancelleria a norma dell’articolo 150 quarto comma del codice è custodita dal cancelliere per essere inserita nel fascicolo d’ufficio.
Nella copia depositata e in quella da consegnare alla parte che ha chiesto la notificazione, l’ufficiale giudiziario deve certificare la data dell’avvenuto deposito in cancelleria.

Capo V
Delle persone che possono assistere il giudice

Art. 52. 
(Liquidazione del compenso)

Il compenso agli ausiliari di cui all’articolo 68 del codice è liquidato con decreto dal giudice che li ha nominati o dal capo dell’ufficio giudiziario al quale appartiene il cancelliere o l’ufficiale giudiziario che li ha chiamati, tenuto conto dell’attività svolta.
Art. 53.
(Contenuto ed efficacia dei provvedimenti che liquidano compensi)

I decreti con i quali il giudice liquida a favore del custode e degli altri ausiliari i compensi loro dovuti debbono indicare la parte che è tenuta a corrisponderli. Tali decreti costituiscono titolo esecutivo contro la parte stessa.

TITOLO III
Del processo di cognizione

Capo I
Del procedimento davanti al giudice di pace

Sezione I
Disposizioni comuni

Art. 54.
(Determinazione dei giorni d’udienza)

Le udienze di istruzione e di discussione delle cause sono tenute nei giorni e nelle ore che il capo dell’ufficio del giudice di pace stabilisce annualmente con decreto approvato dal presidente del tribunale d’intesa col procuratore della Repubblica. Il decreto deve rimanere affisso per tutto l’anno in ciascuna sala di udienza dell’ufficio del giudice di pace.
Art. 55.
(Distribuzione delle udienze tra i magistrati)

Il capo dell’ufficio del giudice di pace distribuisce con decreto al principio di ogni trimestre le udienze di istruzione o di discussione tra i magistrati addetti all’ufficio.
Art. 56.
(Designazione del giudice per ciascuna causa)

Dopo il deposito in cancelleria dell’atto introduttivo del giudizio a norma dell’articolo 319 del codice o, in mancanza, il giorno stesso dell’udienza fissata a norma dell’articolo 316 del codice, su presentazione da parte del cancelliere dell’atto, il capo dell’ufficio del giudice di pace designa il magistrato che viene incaricato dell’istruzione della causa.
Se nel giorno fissato per la comparizione l’udienza è tenuta da un magistrato diverso da quello designato, la causa, dopo la costituzione delle parti, è rinviata d’ufficio alla prima udienza del magistrato designato.
Art. 57.
(Rinvio dell’udienza di comparizione)

Se non vi è udienza nel giorno fissato nell’atto di citazione o nel processo verbale indicato nell’articolo 316 secondo comma del codice, la comparizione s’intende rimandata all’udienza immediatamente successiva tenuta dal giudice designato.
Se nell’udienza di comparizione non possono essere sentite le parti, il giudice di pace dà atto nel processo verbale della loro comparizione e rimanda la causa all’udienza immediatamente successiva.
Art. 58.
(Mancanza di dichiarazione di residenza o di elezione di domicilio)

Alla parte, che non ha fatto dichiarazione di residenza o elezione di domicilio a norma dell’articolo 319 del codice, le notificazioni e le comunicazioni durante il procedimento possono essere fatte presso la cancelleria, salvo contrarie disposizioni di legge.
Art. 59.
(Dichiarazione di contumacia)

La dichiarazione di contumacia della parte non costituita è fatta dal giudice di pace a norma dell’articolo 171 ultimo comma del codice, quando è decorsa almeno un’ora dall’apertura dell’udienza.
Art. 60.
(Tempo degli atti di istruzione)

Gli atti di istruzione debbono essere assunti dal giudice di pace non oltre la terza udienza successiva a quella in cui sono stati ammessi o alla comunicazione dell’ordinanza di ammissione, se questa non è stata pronunziata in udienza.
Art. 61.
(Ordine di trattazione e discussione delle cause)

Nella trattazione e nella discussione il giudice di pace deve dare la precedenza alle cause per le quali sono stati abbreviati i termini a norma dell’articolo 163-bis del codice.
Art. 62.
(Udienza di discussione)

Il [pretore o il] giudice di pace, quando dichiara chiusa l’istruzione, invita le parti a formulare nella stessa udienza o in una udienza successiva le conclusioni che, a norma dell’articolo 189 del codice, intendono sottoporre alla sua decisione e a procedere alla discussione della causa.
L’udienza di discussione può essere rinviata soltanto una volta, per grave impedimento dell’ufficio o delle parti da specificarsi nel provvedimento di rinvio.
Art. 63. 
(Giudice decidente)

La causa deve essere decisa dal giudice di pace che ha proceduto all’istruzione, salvo che sia stato sostituito a norma dell’articolo 174 del codice.
Art. 64. 
[(Pubblicazione della sentenza)]
abrogato
Art. 65.
(Querela di falso)

Il [pretore o il] giudice di pace, quando rimette le parti davanti al tribunale per il processo di falso, stabilisce un termine perentorio entro il quale le parti stesse debbono riassumere la causa davanti al tribunale.

Sezione II
Disposizioni speciali per il procedimento davanti al giudice di pace

Art. 66. 
[(Tempo degli atti dei conciliatori)]
abrogato
Art. 67. 
[(Luogo delle udienze)]
abrogato
Art. 68.
(Istanza di conciliazione)

L’istanza di conciliazione in sede non contenziosa può essere proposta al giudice di pace con ricorso o verbalmente.
Se l’istanza è proposta con ricorso, il giudice di pace fa invitare dal cancelliere le parti a comparire davanti a lui in un giorno e in un’ora determinati per cercare di conciliarle.
Se è proposta verbalmente, il giudice di pace redige di essa processo verbale e dà la disposizione di cui al comma precedente.
Art. 69. 
(Mancata comparizione della parte invitata)

Se la parte invitata non si presenta, il giudice di pace ne dà atto nel processo verbale; di questo la parte istante può ottenere copia.

Capo II
Del procedimento davanti al tribunale

Sezione I
Dell’introduzione della causa

Art. 69-bis. 
(Determinazione delle udienze di prima comparizione)

Il decreto del presidente del tribunale, che stabilisce, a norma del secondo comma dell’art. 163 del codice, i giorni della settimana e le ore delle udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti, deve essere affisso in tutte le sale d’udienza del tribunale entro il 30 novembre di ogni anno e rimanervi durante il successivo anno giudiziario cui si riferisce.
Art. 70.
(Istanza di abbreviazione dei termini di comparizione)

L’istanza di abbreviazione dei termini di comparizione, prevista nell’articolo 163-bis ultimo comma del codice, è proposta con ricorso diretto al presidente del tribunale, ovvero, se la causa è stata già assegnata ad una sezione, al presidente di questa.
Il decreto del presidente, scritto in calce al ricorso, fissa l’udienza di prima comparizione e deve essere comunicato, insieme col ricorso stesso, ai procuratori delle parti costituite almeno cinque giorni liberi prima dell’udienza fissata dal presidente. Alle parti non costituite il decreto e il ricorso devono essere notificati personalmente in un congruo termine stabilito dal presidente.
Se all’udienza fissata dal presidente non compariscono tutte le parti alle quali deve essere fatta la comunicazione o la notificazione, il giudice istruttore verifica la regolarità della comunicazione o della notificazione, e ne ordina, quando occorre, la rinnovazione, fissando una nuova udienza di prima comparizione. In tal caso deve essere osservato per la comunicazione lo stesso termine stabilito nel comma precedente; per la notificazione alle parti non costituite il giudice istruttore stabilisce un nuovo termine congruo.
Art. 70-bis.
(Computo dei termini di comparizione)

I termini di comparizione, stabiliti nell’articolo 163-bis del codice, debbono essere osservati in relazione all’udienza fissata nell’atto di citazione, anche se la causa è rinviata ad altra udienza a norma dell’articolo 168-bis quarto comma dello stesso codice.
Art. 70-ter. 
(Notificazione della comparsa di risposta)

La citazione può anche contenere, oltre a quanto previsto dall’articolo 163, terzo comma, numero 7), del codice, l’invito al convenuto o ai convenuti, in caso di pluralità degli stessi, a notificare al difensore dell’attore la comparsa di risposta ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, entro un termine non inferiore a sessanta giorni dalla notificazione della citazione, ma inferiore di almeno dieci giorni al termine indicato ai sensi del primo comma dell’articolo 163-bis del codice.
Se tutti i convenuti notificano la comparsa di risposta ai sensi del precedente comma, il processo prosegue nelle forme e secondo le modalità previste dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.
Art. 71. 
Nota d’iscrizione a ruolo.

La nota d’iscrizione della causa nel ruolo generale deve contenere l’indicazione delle parti, nonché le generalità ed il codice fiscale ove attribuito della parte che iscrive la causa a ruolo, del procuratore che si costituisce, dell’oggetto della domanda, della data di notificazione della citazione, e dell’udienza fissata per la prima comparizione delle parti.
Art. 72.
(Deposito del fascicolo di parte e iscrizione a ruolo)

Insieme con la nota d’iscrizione a ruolo la parte deve consegnare al cancelliere il proprio fascicolo. Esso è custodito in unica cartella col fascicolo d’ufficio che il cancelliere forma a norma dell’articolo 168 secondo comma del codice.
Nella stessa cartella sono custoditi i fascicoli delle parti che si costituiscono successivamente.
Art. 73.
(Copia degli atti di parte)

Le parti debbono consegnare al cancelliere insieme col proprio fascicolo le copie degli atti di parte, che a norma dell’articolo 168 secondo comma del codice debbono essere inserite nel fascicolo d’ufficio.
Il cancelliere deve rifiutare di ricevere il fascicolo di parte che non contenga le copie degli atti indicati nel comma precedente.
Art. 74.
(Contenuto del fascicolo di parte)

Gli atti e i documenti di causa sono inseriti in sezioni separate del fascicolo di parte.
Gli atti sono costituiti dagli originali o dalle copie notificate della citazione, della comparsa di risposta o d’intervento, delle memorie, delle comparse conclusionali e delle sentenze.
Sulla copertina del fascicolo debbono essere iscritte le indicazioni richieste per il fascicolo d’ufficio.
Il cancelliere, dopo aver controllato la regolarità anche fiscale degli atti e dei documenti, sottoscrive l’indice del fascicolo ogni volta che viene inserito in esso un atto o documento.
Art. 75.
(Nota delle spese)

Il difensore al momento del passaggio in decisione della causa deve unire al fascicolo di parte la nota delle spese, indicando in modo distinto e specifico gli onorari e le spese, con riferimento all’articolo della tariffa dal quale si desume ciascuna partita.
Art. 76.
(Potere delle parti sui fascicoli)

Le parti o i loro difensori muniti di procura possono esaminare gli atti e i documenti inseriti nel fascicolo d’ufficio e in quelli delle altre parti e farsene rilasciare copia dal cancelliere, osservate le leggi sul bollo.
Art. 77.
(Ritiro del fascicolo di parte)

Per ritirare il proprio fascicolo a norma dell’articolo 169 del Codice, la parte deve fare istanza con ricorso al giudice istruttore. Il ricorso e il decreto di autorizzazione sono inseriti dal cancelliere nel fascicolo d’ufficio.
In calce al decreto il cancelliere fa scrivere la dichiarazione di ritiro del fascicolo e annota la restituzione di esso.

Sezione II
Dell’istruzione della causa

Art. 78. 
(Astensione del giudice istruttore)

Il giudice istruttore, che riconosce l’esistenza di un motivo di astensione a norma dell’articolo 51 del Codice, deve farne espressa dichiarazione oppure istanza scritta al presidente del tribunale appena ricevuto il decreto di nomina.
Se il motivo d’astensione sorge dopo che l’istruzione è iniziata, il giudice istruttore ne dà subito notizia al capo dell’ufficio giudiziario competente e dichiara o chiede di astenersi.
Art. 79.
(Sostituzione del giudice istruttore)

La sostituzione del giudice istruttore nei casi previsti nell’articolo 174 del Codice è disposta d’ufficio o su istanza di parte.
L’istanza è proposta con ricorso al presidente del tribunale, il quale provvede con decreto designando altro giudice della stessa sezione.
L’istanza e il decreto sono inseriti nel fascicolo d’ufficio.
Art. 80.
(Determinazione delle udienze dei giudici istruttori)

Il presidente del tribunale stabilisce con decreto, al principio ed alla metà dell’anno giudiziario, i giorni della settimana e le ore in cui egli stesso, i presidenti di sezione e ciascun giudice istruttore debbono tenere le udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti, e le udienze d’istruzione. Il decreto deve rimanere affisso in tutte le sale d’udienza del tribunale durante il periodo al quale si riferisce. Se nel corso dell’anno uno o più giudici istruttori cessano di far parte del tribunale, o della sezione, debbono di volta in volta essere apportate al decreto le necessarie modificazioni.
Art. 80-bis.
(Rinvio al collegio nell’udienza di prima comparizione)

La rimessione al collegio, a norma dell’articolo 187 del Codice può essere disposta dal giudice istruttore anche nell’udienza destinata esclusivamente alla prima comparizione delle parti.
Art. 81.
(Fissazione delle udienze d’istruzione)

Le udienze d’istruzione per ogni causa sono fissate di volta in volta dal giudice istruttore.
Nello stesso processo l’intervallo tra l’udienza destinata esclusivamente alla prima comparizione delle parti e la prima udienza d’istruzione, e quello tra le successive udienze d’istruzione, non può essere superiore a quindici giorni, salvo che, per speciali circostanze, delle quali dovrà farsi menzione nel provvedimento, sia necessario un intervallo maggiore.
Art. 81-bis.
(Calendario del processo)
Il giudice, quando provvede sulle richieste istruttorie, sentite le parti e tenuto conto della natura, dell’urgenza e della complessità della causa, fissa il calendario del processo con l’indicazione delle udienze successive e degli incombenti che verranno espletati. I termini fissati nel calendario possono essere prorogati, anche d’ufficio, quando sussistono gravi motivi sopravvenuti. La proroga deve essere richiesta dalle parti prima della scadenza dei termini. 
Art. 82.
(Rinvio delle udienze di prima comparizione e d’istruzione)

Qualora il giudice istruttore designato non tenga udienza nel giorno fissato per la prima comparizione delle parti, questa si intende rinviata d’ufficio alla udienza di prima comparizione immediatamente successiva, assegnata allo stesso giudice.
La stessa disposizione si applica anche nel caso che il presidente abbia designato un giudice diverso da quelli che tengono udienze di prima comparizione nel giorno fissato dall’attore.
Se nel giorno fissato non si tiene udienza d’istruzione per festività sopravvenuta o impedimento del giudice istruttore, ovvero per qualsiasi altro motivo, la causa s’intende rinviata d’ufficio alla prima udienza d’istruzione immediatamente successiva.
Il giudice istruttore può, su istanza di parte o d’ufficio, fissare altra udienza di istruzione, ferme le disposizioni dell’articolo precedente. Il decreto è comunicato dal cancelliere alle parti non presenti alla pronuncia del provvedimento.
Se le parti alle quali deve essere fatta la comunicazione prevista nel primo e nel terzo comma precedenti, o alcuna di esse, non compariscono nella nuova udienza, il giudice istruttore verifica la regolarità della comunicazione e ne ordina, quando occorre, la rinnovazione, rinviando la causa, secondo i casi, all’udienza di prima comparizione immediatamente successiva, ovvero ad altra udienza d’istruzione.
Art. 83. 
(Ordine di trattazione delle cause)

Il giudice istruttore fissa l’ordine di trattazione delle cause, dando la precedenza a quelle per le quali sono stati abbreviati i termini e a quelle rinviate a norma degli articoli precedenti.
Art. 83-bis.
(Trattazione scritta della causa)

Il giudice istruttore quando autorizza la trattazione scritta della causa, a norma dell’articolo 180 primo comma del Codice, può stabilire quale delle parti deve comunicare per prima la propria comparsa, ed il termine entro il quale l’altra parte deve rispondere.
Art. 83-ter.
(Inosservanza delle disposizioni sulle attribuzioni delle sezioni distaccate del tribunale)

L’inosservanza delle disposizioni di ordinamento giudiziario relative alla ripartizione tra sede principale e sezioni distaccate, o tra diverse sezioni distaccate, delle cause nelle quali il tribunale giudica in composizione monocratica è rilevata non oltre l’udienza di prima comparizione.
Il giudice, se ravvisa l’inosservanza o ritiene comunque non manifestamente infondata la relativa questione, dispone la trasmissione del fascicolo d’ufficio al presidente del tribunale, che provvede con decreto non impugnabile.
Art. 84. 
(Svolgimento delle udienze)

Le udienze del giudice istruttore non sono pubbliche.
Per ciascuna causa sono ammessi davanti al giudice i difensori delle parti e le parti stesse. Queste debbono assistere alla udienza in silenzio, salvo che non ottengano dal giudice, a mezzo del proprio difensore, l’autorizzazione ad interloquire.
Le parti e i loro difensori non possono dettare le loro deduzioni nel processo verbale se non ne sono autorizzati dal giudice.
Art. 85. 
(Istanza per imposizione di cauzione)

L’istanza del convenuto per l’imposizione di una cauzione all’attore, a norma dell’articolo 98 del Codice, deve essere proposta nella prima udienza di trattazione della causa.
L’istanza può essere proposta successivamente quando è giustificata da fatti sopravvenuti o non conosciuti al tempo della prima udienza.
Art. 86.
(Forma della cauzione)

Salvo che sia diversamente disposto dal giudice a norma dell’articolo 119 del Codice, la cauzione deve essere prestata in danaro o in titoli del debito pubblico nei modi stabiliti per i depositi giudiziari.
Il documento contenente la prova del versamento è inserito nel fascicolo d’ufficio.
Art. 87.
(Produzione dei documenti)

I documenti offerti in comunicazione delle parti dopo la costituzione sono prodotti mediante deposito in cancelleria, ed il relativo elenco deve essere comunicato alle altre parti nelle forme stabilite dall’articolo 170 ultimo comma del codice. Possono anche essere prodotti all’udienza; in questo caso dei documenti prodotti si fa menzione nel verbale.
Art. 88. 
(Processo verbale di avvenuta conciliazione)

La convenzione conclusa tra le parti per effetto della conciliazione davanti al giudice istruttore è raccolta in separato processo verbale, sottoscritto dalle parti stesse, dal giudice e dal cancelliere.
Se la conciliazione avviene tra i procuratori non autorizzati a conciliare, il giudice ne prende atto nel processo verbale di udienza e fissa un’udienza per la comparizione delle parti e per la formazione del processo verbale indicato nel comma precedente.
Se le parti non risiedono nella circoscrizione del giudice, questi può autorizzarle a ratificare la convenzione conclusa dai procuratori con dichiarazione ricevuta dal cancelliere della pretura della loro residenza o, se il luogo di residenza non è sede di pretura, da notaio, fissando all’uopo un termine. La dichiarazione di ratifica è unita al processo verbale di udienza contenente la convenzione.
Art. 89. 
(Ordinanza sull’astensione o ricusazione del consulente tecnico)

L’ordinanza sull’astensione o sulla ricusazione del consulente tecnico prevista nell’articolo 192 del Codice è scritta in calce al ricorso del consulente o della parte.
Il ricorso e l’ordinanza sono inseriti nel fascicolo d’ufficio.
Art. 90. 
(Indagini del consulente senza la presenza del giudice)

Il consulente tecnico che, a norma dell’articolo 194 del Codice, è autorizzato a compiere indagini senza che sia presente il giudice, deve dare comunicazione alle parti del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni, con dichiarazione inserita nel processo verbale d’udienza o con biglietto a mezzo del cancelliere.
Il consulente non può ricevere altri scritti defensionali oltre quelli contenenti le osservazioni e le istanze di parte consentite dall’articolo 194 del Codice.
In ogni caso deve essere comunicata alle parti avverse copia degli scritti defensionali.
Art. 91. 
(Comunicazioni a consulenti di parte)

Nella dichiarazione di cui all’articolo 201 primo comma del Codice deve essere indicato il domicilio o il recapito del consulente della parte.
Il cancelliere deve dare comunicazione al consulente tecnico di parte, regolarmente nominato, delle indagini predisposte dal consulente d’ufficio, perché vi possa assistere a norma degli articoli 194 e 201 del Codice.
Art. 92. 
(Questioni sorte durante le indagini del consulente)

Se, durante le indagini che il consulente tecnico compie da sé solo, sorgono questioni sui suoi poteri o sui limiti dell’incarico conferitogli, il consulente deve informarne il giudice, salvo che la parte interessata vi provveda con ricorso.
Il ricorso della parte non sospende le indagini del consulente.
Il giudice, sentite le parti, dà i provvedimenti opportuni.
Art. 93. 
(Assistenza alla persona sottoposta all’ispezione)

Chi è sottoposto ad ispezione corporale può farsi assistere da persona di sua fiducia che sia riconosciuta idonea dal giudice.
Art. 94.
(Istanza di esibizione)

L’istanza di esibizione di un documento o di una cosa in possesso di una parte o di un terzo deve contenere la specifica indicazione del documento o della cosa e, quando è necessario, l’offerta della prova che la parte o il terzo li possiede.
Art. 95.
(Notificazione dell’ordinanza di esibizione)

Il giudice, nell’ordinanza con la quale dispone l’esibizione di un documento o di una cosa in possesso di una parte contumace o di un terzo, fissa il termine entro il quale l’ordinanza deve essere notificata e indica la parte che deve provvedere alla notificazione.
Art. 96.
(Informazioni della pubblica amministrazione)

La nota contenente le informazioni, che la pubblica amministrazione fornisce su richiesta del giudice a norma dell’articolo 213 del Codice, è inserita nel fascicolo d’ufficio.
Art. 97. 
(Divieto di private informazioni)

Il giudice non può ricevere private informazioni sulle cause pendenti davanti a sé, né può ricevere memorie se non per mezzo della cancelleria.
Art. 98.
(Deposito di documenti fatto da pubblico depositario)

Il pubblico depositario, al quale è stato ordinato dal giudice istruttore il deposito in cancelleria delle scritture di comparazione a norma dell’articolo 218 del Codice, deve farne copia.
Le copie sono verificate dal cancelliere che della verificazione redige processo verbale. Questo è conservato in cancelleria unitamente alle scritture originali e una copia di esso è consegnata al depositario.
Il pubblico depositario può rilasciare copia delle scritture in base a quella da lui fatta, facendo menzione del processo verbale di verificazione di cui al comma precedente.
Art. 99.
(Proposizione della querela di falso)

La querela di falso proposta con atto di citazione deve essere confermata nella prima udienza davanti al giudice istruttore dalla parte personalmente o dal difensore munito di procura speciale.
Se la parte che propone personalmente in udienza la querela di falso è analfabeta, la dichiarazione è raccolta dal cancelliere in apposito processo verbale che tiene luogo della dichiarazione scritta.
Art. 100.
(Copie del documento impugnato)

Il cancelliere non può rilasciare copia del documento impugnato di falso che si trova depositato in cancelleria senza l’autorizzazione del giudice istruttore.
L’autorizzazione è data con decreto.
Art. 101.
(Rinvio)

Nel procedimento di falso si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del Codice relative alla verificazione di scrittura privata
Art. 102. 
(Ammissione d’interrogatorio o di prova testimoniale)

Nell’ordinanza che ammette l’interrogatorio o la prova testimoniale non è necessario che siano ripetuti i capitoli relativi, se il giudice fa richiamo a quelli contenuti nell’atto di citazione e nella comparsa di risposta o nei processi verbali di causa.

 

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