TITOLO IV
DISPOSIZIONI RELATIVE A PARTICOLARI MUTUE ASSICURATRICI
Art. 52.
Nozione
1. La società di mutua assicurazione costituita ai sensi dell’articolo 2546 del codice civile può esercitare l’attività assicurativa nei rami vita o nei rami danni e limitatamente al territorio della Repubblica, senza che trovi applicazione la disciplina sui requisiti per l’accesso di cui al capo II del titolo II, quando ricorrono le condizioni rispettivamente stabilite nei commi 2 e 3. Le quote di partecipazione devono essere rappresentate da azioni.
2. La società di mutua assicurazione, ai fini dell’esercizio dei rami vita, deve prevedere nello statuto la possibilità di esigere contributi supplementari, o di ridurre le prestazioni, e riscuotere contributi annui non superiori ad euro cinquecentomila.
3. La società di mutua assicurazione, ai fini dell’esercizio dei rami danni, deve prevedere nello statuto la possibilità di esigere contributi supplementari e riscuotere contributi annui non superiori ad un milione di euro, provenienti per almeno la metà dai soci.
4. Se gli importi di cui ai commi 2 e 3 sono superati durante tre esercizi consecutivi, a decorrere dal quarto esercizio la mutua assicuratrice non e’ più soggetta alle disposizioni del presente titolo ed e’ tenuta a richiedere l’autorizzazione di cui all’articolo 13 entro trenta giorni dall’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio nel quale gli importi sono stati superati.
Art. 53.
Attività esercitabili
1. L’impresa di cui all’articolo 52, comma 2, può esercitare esclusivamente i rami I e II di cui all’articolo 2, comma 1.
2. L’impresa di cui all’articolo 52, comma 3, non può esercitare i rami 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 e 18 di cui all’articolo 2, comma 3.
3. Le società di mutua assicurazione limitano l’oggetto sociale all’esercizio dei soli rami vita o dei soli rami danni ed alle operazioni connesse o strumentali. Si applica l’articolo 12.
Art. 54.
Requisiti degli esponenti aziendali
1. Il Ministro delle attività produttive determina, con il regolamento di cui all’articolo 76, i requisiti di onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali e stabilisce requisiti di professionalità che tengano conto delle dimensioni e delle limitazioni all’attività esercitata dalle mutue assicuratrici di cui all’articolo 52.
Art. 55.
Autorizzazione
1. L’ISVAP o, nel caso delle regioni a statuto speciale, l’organo regionale a ciò preposto, fermo quanto disposto all’articolo 347, comma 3, autorizzano le mutue assicuratrici di cui all’articolo 52.
2. Le società autorizzate sono iscritte in apposita sezione, rubricata altre mutue assicuratrici, dell’albo delle imprese di assicurazione di cui all’articolo 14, comma 4.
3. L’ISVAP, con regolamento, determina, salve le competenze delle regioni a statuto speciale, il procedimento per il rilascio, l’estensione ed il diniego dell’autorizzazione. Si applica l’articolo 14, comma 3.
Art. 56.
Altre norme applicabili
1. L’ISVAP determina, con regolamento, l’adeguatezza patrimoniale e organizzativa dell’impresa, gli obblighi di tenuta dei registri contabili nonche’ quelli di comunicazione all’autorità di vigilanza, tenuto conto delle dimensioni e delle limitazioni all’attività esercitata dalle mutue assicuratrici di cui all’articolo 52.
2. Nell’esercizio dell’attività le mutue assicuratrici di cui all’articolo 52 sono soggette alle disposizioni di cui ai titoli VIII, XIII, XIV, XVI e XVIII in quanto compatibili.
3. Alla mutua assicuratrice di cui al presente titolo non si applicano gli articoli 2346, sesto comma, 2349, secondo comma, 2519, secondo comma, 2526, 2541, 2543, 2544, secondo comma, primo periodo, 2545-quater, 2545-quinquies, 2545-octies, secondo comma, 2545-undecies, terzo comma, 2545-terdecies, 2545-quinquies–decies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, 2545-octiesdecies del codice civile.