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Codice Penale
LIBRO PRIMO
DEI REATI IN GENERALE
TITOLO V
Della modificazione, applicazione ed esecuzione della pena
Capo I
Della modificazione e applicazione della pena
Art. 132.
Potere discrezionale del giudice nell’applicazione della pena: limiti.
Nei limiti fissati dalla legge, il giudice applica la pena discrezionalmente; esso deve indicare i motivi che giustificano l’uso di tal potere discrezionale.
Nell’aumento o nella diminuzione della pena non si possono oltrepassare i limiti stabiliti per ciascuna specie di pena, salvi i casi espressamente determinati dalla legge.
Art. 133.
Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena.
Nell’esercizio del potere discrezionale indicato nell’articolo precedente, il giudice deve tener conto della gravità del reato, desunta:
1) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall’oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell’azione;
2) dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato;
3) dalla intensità del dolo o dal grado della colpa.
Il giudice deve tener conto, altresì, della capacità a delinquere del colpevole, desunta:
1) dai motivi a delinquere e dal carattere del reo;
2) dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato;
3) dalla condotta contemporanea o susseguente al reato;
4) dalle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo.
Art. 133-bis.
Condizioni economiche del reo; valutazione agli effetti della pena pecuniaria.
Nella determinazione dell’ammontare della multa o dell’ammenda il giudice deve tener conto, oltre che dei criteri indicati dall’articolo precedente, anche delle condizioni economiche del reo.
Il giudice può aumentare la multa o l’ammenda stabilite dalla legge sino al triplo o diminuirle sino ad un terzo quando, per le condizioni economiche del reo, ritenga che la misura massima sia inefficace ovvero che la misura minima sia eccessivamente gravosa.
Art. 133-ter.
Pagamento rateale della multa o dell’ammenda.
Il giudice, con la sentenza di condanna o con il decreto penale, può disporre, in relazione alle condizioni economiche del condannato, che la multa o l’ammenda venga pagata in rate mensili da tre a trenta. Ciascuna rata tuttavia non può essere inferiore a euro 15.
In ogni momento il condannato può estinguere la pena mediante un unico pagamento.
Art. 134.
Computo delle pene.
Le pene temporanee si applicano a giorni, a mesi e ad anni.
Nelle condanne a pene temporanee non si tien conto delle frazioni di giorno, e, in quelle a pene pecuniarie, delle frazioni di euro.
Art. 135.
Ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive.
Quando, per qualsiasi effetto giuridico, si deve eseguire un ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive, il computo ha luogo calcolando euro 250, o frazione di euro 250 (1), di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva.
(1) Le parole: “calcolando euro 38, o frazione di euro 38” sono state così sostituite dall’art. 32, comma 62, della L. 15 luglio 2009, n. 94.
Art. 136.
Modalità di conversione di pene pecuniarie.
Le pene della multa e dell’ammenda, non eseguite per insolvibilità del condannato, si convertono a norma di legge.
Art. 137.
Custodia cautelare.
La carcerazione sofferta prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile si detrae dalla durata complessiva della pena temporanea detentiva o dall’ammontare della pena pecuniaria.
La custodia cautelare è considerata, agli effetti della detrazione, come reclusione od arresto.
Art. 138.
Pena e custodia cautelare per reati commessi all’estero.
Quando il giudizio seguito all’estero è rinnovato nello Stato, la pena scontata all’estero è sempre computata tenendo conto della specie di essa; e, se vi è stata all’estero custodia cautelare, si applicano le disposizioni dell’articolo precedente.
Art. 139.
Computo delle pene accessorie.
Nel computo delle pene accessorie temporanee non si tiene conto del tempo in cui il condannato sconta la pena detentiva, o è sottoposta a misura di sicurezza detentiva, né del tempo in cui egli si è sottratto volontariamente alla esecuzione della pena o della misura di sicurezza.
[Art. 140.
Applicazione provvisoria di pene accessorie.(1)
Il giudice, durante l’istruzione, nei procedimenti per reati per i quali, in caso di condanna, può essere applicata una pena accessoria, può disporne in via provvisoria l’applicazione quando sussistano specificate, inderogabili esigenze istruttorie o sia necessario impedire che il reato venga portato a conseguenze ulteriori.
L’interdizione dai pubblici uffici può essere applicata provvisoriamente solo nei procedimenti per reati commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o ad un pubblico servizio o a taluno degli uffici indicati nel n. 3 del capoverso dell’articolo 28.
La sospensione provvisoria non si applica agli uffici elettivi ricoperti per diretta investitura popolare.
La pena accessoria provvisoriamente applicata non può avere durata superiore alla metà della durata massima prevista dalla legge ed è computata nella durata della pena accessoria conseguente alla condanna.]
(1) Articolo abrogato dall’art. 217, D.Lgs. n. 271/1989.
Capo II
Della esecuzione della pena
[Art. 141.
Esecuzione delle pene detentive. Stabilimenti speciali.(1)
Le pene detentive per delitti si scontano in stabilimenti speciali, per ciascuna delle seguenti categorie di condannati:
1. delinquenti abituali o professionali o per tendenza;
2. condannati a pena diminuita per infermità psichica, o per sordomutismo, o per cronica intossicazione prodotta da alcool o da sostanze stupefacenti; ubriachi abituali e persone dedite all’uso di sostanze stupefacenti.
I condannati indicati nel n. 2 sono sottoposti, qualora occorra, anche a un regime di cura.
Se concorrono in uno stesso condannato condizioni personali diverse, il giudice stabilisce in quale degli stabilimenti speciali debba scontarsi la pena. La decisione può essere modificata durante l’esecuzione della pena.
La pena dell’arresto si sconta, dalle suindicate categorie di condannati e dai contravventori abituali o professionali, in sezioni speciali degli stabilimenti destinati alla esecuzione della pena predetta.
Le donne scontano la pena detentiva in stabilimenti distinti da quelli destinati agli uomini].
(1) Articolo abrogato dall’art. 89, Legge n. 354/1975.
[Art. 142.
Esecuzione delle pene detentive inflitte a minori. (1)
I minori scontano fino al compimento degli anni diciotto, le pene detentive in stabilimenti separati da quelli destinati agli adulti, ovvero in sezioni separate di tali stabilimenti; ed è loro impartita, durante le ore non destinate al lavoro, una istruzione diretta soprattutto alla rieducazione morale.
Possono essere ammessi ai lavori all’aperto, anche prima del termine stabilito nel primo capoverso dell’articolo 23.
Essi sono assegnati a stabilimenti speciali, nei casi indicati nei numeri 1 e 2 dell’articolo precedente.
Quando hanno compiuto gli anni diciotto, e la pena da scontare è superiore a tre anni, essi sono trasferiti negli stabilimenti destinati agli adulti.]
(1) Articolo abrogato dall’art. 89, Legge n. 354/1975.
[Art. 143.
Ripartizione dei condannati negli stabilimenti penitenziari. (1)
In ogni stabilimento penitenziario, ordinario o speciale, si tien conto, nella ripartizione dei condannati, della recidiva e dell’indole del reato].
(1) Articolo abrogato dall’art. 89, Legge n. 354/1975.
[Art. 144.
Vigilanza sull’esecuzione delle pene. (1)
L’esecuzione delle pene detentive è vigilata dal giudice.
Egli delibera circa l’ammissione al lavoro all’aperto e dà parere sull’ammissione alla liberazione condizionale]
(1) Articolo abrogato dall’art. 89, Legge n. 354/1975.
Art. 145.
Remunerazione ai condannati per il lavoro prestato.
Negli stabilimenti penitenziari, ai condannati è corrisposta una remunerazione per il lavoro prestato.
Sulla remunerazione, salvo che l’adempimento delle obbligazioni sia altrimenti eseguito, sono prelevate nel seguente ordine:
1) le somme dovute a titolo di risarcimento del danno;
2) le spese che lo Stato sostiene per il mantenimento del condannato;
3) le somme dovute a titolo di rimborso delle spese del procedimento.
In ogni caso deve essere riservata a favore del condannato una quota pari a un terzo della remunerazione, a titolo di peculio. Tale quota non è soggetta a pignoramento o a sequestro.
Art. 146.
Rinvio obbligatorio dell’esecuzione della pena. (1)
L’esecuzione di una pena, che non sia pecuniaria, è differita:
1) se deve aver luogo nei confronti di donna incinta;
2) se deve aver luogo nei confronti di madre di infante di età inferiore ad anni uno;
3) se deve aver luogo nei confronti di persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi dell’articolo 286-bis, comma 2, del codice di procedura penale, ovvero da altra malattia particolarmente grave per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione, quando la persona si trova in una fase della malattia così avanzata da non rispondere più, secondo le certificazioni del servizio sanitario penitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili e alle terapie curative.
Nei casi previsti dai numeri 1) e 2) del primo comma il differimento non opera o, se concesso, è revocato se la gravidanza si interrompe, se la madre è dichiarata decaduta dalla potestà sul figlio ai sensi dell’articolo 330 del codice civile, il figlio muore, viene abbandonato ovvero affidato ad altri, sempreché l’interruzione di gravidanza o il parto siano avvenuti da oltre due mesi.
(1) Articolo così sostituito dall’art. 1, comma 1, della L. 8 marzo 2001, n. 40.
Art. 147.
Rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena.
L’esecuzione di una pena può essere differita:
1) se è presentata domanda di grazia, e l’esecuzione della pena non deve esser differita a norma dell’articolo precedente;
2) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita contro chi si trova in condizioni di grave infermità fisica;
3) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita nei confronti di madre di prole di età inferiore a tre anni. (1)
Nel caso indicato nel n. 1, l’esecuzione della pena non può essere differita per un periodo superiore complessivamente a sei mesi, a decorrere dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile, anche se la domanda di grazia è successivamente rinnovata.
Nel caso indicato nel numero 3) del primo comma il provvedimento è revocato, qualora la madre sia dichiarata decaduta dalla potestà sul figlio ai sensi dell’articolo 330 del codice civile, il figlio muoia, venga abbandonato ovvero affidato ad altri che alla madre. (2)
Il provvedimento di cui al primo comma non può essere adottato o, se adottato, è revocato se sussiste il concreto pericolo della commissione di delitti. (3)
(1) Numero così sostituito dall’art. 1, comma 2, della L. 8 marzo 2001, n. 40
(2) Comma così sostituito dall’art. 1, comma 3, della L. 8 marzo 2001, n. 40
(3) Comma aggiunto dall’art. 1, comma 4, della L. 8 marzo 2001, n. 40
Art. 148.
Infermità psichica sopravvenuta al condannato.
Se, prima dell’esecuzione di una pena restrittiva della libertà personale o durante l’esecuzione, sopravviene al condannato una infermità psichica, il giudice, qualora ritenga che l’infermità sia tale da impedire l’esecuzione della pena, ordina che questa sia differita o sospesa e che il condannato sia ricoverato in un manicomio giudiziario, ovvero in una casa di cura e di custodia. Il giudice può disporre che il condannato, invece che in un manicomio giudiziario, sia ricoverato in un manicomio comune, se la pena inflittagli sia inferiore a tre anni di reclusione o di arresto, e non si tratti di delinquente o contravventore abituale o professionale o di delinquente per tendenza.
La disposizione precedente si applica anche nel caso in cui, per infermità psichica sopravvenuta, il condannato alla pena di morte (1) deve essere ricoverato in un manicomio giudiziario.
Il provvedimento di ricovero è revocato, e il condannato è sottoposto alla esecuzione della pena, quando sono venute meno le ragioni che hanno determinato tale provvedimento.
(1) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dal D.Lgs.Lgt. n. 224/1944.
[Art. 149.
Consiglio di patronato e Cassa delle ammende. (1)
Presso ciascun tribunale è costituito un consiglio di patronato, al quale sono conferite le attribuzioni seguenti:
1. prestare assistenza ai liberati dal carcere, agevolandoli, se occorre, nel trovare stabile lavoro;
2. prestare assistenza alle famiglie di coloro che sono detenuti, con ogni forma di soccorso e, eccezionalmente, anche con sussidi in denaro.
Alle spese necessarie per l’opera di assistenza dei consigli di patronato provvede la Cassa delle ammende].
(1) Articolo abrogato dall’art. 89, Legge n. 354/1975.
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