SPESE DI FORMAZIONE RIMBORSATE DA ALTRI ENTI E VINCOLI DEL PATTO DI STABILITÀ
Dario Immordino
Le spese necessarie all’organizzazione dei corsi di formazione anche per conto di un’altra amministrazione ed erogate da quest’ultima, non sono soggette al divieto di superare il 50 per cento dei costi di sola formazione sostenuti nell’anno 2009 di cui all’art. 6, comma 13, della L. 122/2011, a condizione che l’importo in questione sia computato dall’ente erogante nel conteggio della propria spesa sostenuta a tale titolo.
La deliberazione n. 509 del 23.11.2011 della Corte dei Conti Sezione. Regionale Toscana, chiarisce la portata e l’estensione del tetto imposto dall’ art. 6, comma 13 del D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010, che fa carico alle amministrazioni pubbliche di contenere 2011 la spesa annua per attività esclusivamente di formazione entro il limite del al 50 per cento della spesa sostenuta nell’aiuto precisando che gli atti e i contratti posti in essere in violazione di queste prescrizioni costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale.
L’esclusione dal computo delle spese di formazione delle risorse erogate da altro ente o amministrazione poggia sulla considerazione che l’imposizione del tetto di spesa, così come quello per studi e consulenze “ non avrebbe la funzione di conseguire dei risparmi sul bilancio del singolo ente, ma di ridurre tout court, le spese connesse a suddette prestazioni, a prescindere dall’impatto sul bilancio dell’ente.” (cfr Sezioni Riunite, deliberazione n. 7 del 7 febbraio 2011 e Sezione Lombardia, deliberazione n. 467/2011).
Al taglio soggiacciono, peraltro, solo le spese relative ad interventi formativi decisi e autorizzati discrezionalmente dall’ente, mentre non rientrano tra i costi soggetti al vincolo quelli concernenti le attività di formazione obbligatoria, previste da specifiche disposizioni di legge, come ad esempio gli oneri relativi ai corsi obbligatori ai sensi del D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro.