Intercettazioni illegittime: è comunque utilizzabile la notizia di reato? Cassazione, sez. II, 4 gennaio 2012, n. 64

INTERCETTAZIONI ILLEGITTIME: È COMUNQUE UTILIZZABILE LA NOTIZIA DI REATO?
Cassazione, sez. II, 4 gennaio 2012, n. 64

L’inutilizzabilità degli esiti di intercettazioni telefoniche non preclude affatto la possibilità di condurre indagini per l’accertamento dei fatti reato eventualmente emersi dalle stesse, non operando, in materia di inutilizzabilità, il principio, stabilito per le nullità dall’art. 185 c.p.p., della trasmissibilità del vizio agli atti consecutivi a quello dichiarato nullo.
Cassazione, sez. II, 4 gennaio 2012, n. 64
(Pres. Cosentino – Rel. Di Marzio)

Osserva
1.- Con la ordinanza in epigrafe la sezione del riesame del Tribunale di Palermo, decidendo in sede di rinvio disposto dalla sentenza di questa Corte, sez. VI, 31.5.2001, n. 830, sulla impugnazione avverso la ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Palermo in data 13.1.2011, in parziale accoglimento della richiesta avanzata da F. V. ha riformato la decisione annullando/limitatamente alla posizione di tale imputato e al reato contestato al capo a) l’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Avverso detta pronunzia ricorre F. V. lamentando, con unico complesso motivo, violazione di legge (negli artt. 271, 273, 627, comma 3, c.p.p.) e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato di estorsione contestato nel capo c) dell’imputazione.
Rileva infatti l’indagato che il Tribunale ha sostanzialmente disatteso la decisione sul rinvio. Premesso che nella stessa era stata stabilita l’invalidità dei decreti con i quali il GIP aveva autorizzato le intercettazioni telefoniche che coinvolgono l’indagato (per essere le stesse derivate dall’originaria intercettazione disposta con decreto del PM in data 24.1.2009 sulla scorta di gravi indizi desunti da “riservate acquisizioni investigative”, che invece non possono costituire oggetto dei suddetti indizi), osserva F. che il Tribunale ha nondimeno ritenuto che l’annullamento riguardasse solo tale decreto, e non anche i successivi e derivati, con ciò disattendendo l’obbligo di uniformarsi alla sentenza di legittimità.
2. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Nella sentenza di questa Corte in cui è stato accolto il ricorso dell’imputato e annullata l’ordinanza impugnata, la motivazione si articola nel seguente modo: sulla premessa dell’impugnativa sulla validità dei decreti con i quali il GIP autorizzò le intercettazioni che riguardavano l’indagato; sulla decisione di accoglimento del ricorso dietro l’argomento della invalidità dei decreti autorizzativi fondati su indizi di reato costituiti da riservate acquisizioni investigative. Deve tuttavia prestarsi attenzione al fatto che la Corte, così decidendo, mentre non ha indicato gli specifici decreti colpiti da invalidità, non provvedendo infatti ad annullarne nessuno, ha pure disposto rinvio al Tribunale per nuovo esame. La decisione adottata da questa Corte nel provvedimento di rinvio è dunque chiara: fissato il principio della invalidità dei decreti autorizzativi di intercettazioni telefoniche fondati su indizi integrati esclusivamente da informazioni riservate e confidenziali, spetta al Tribunale di esaminare i provvedimenti autorizzativi adottati dal GIP e stabilire quali di essi, in applicazione dell’esposto principio, debbano essere ritenuti colpiti da invalidità.
Pertanto, l’interpretazione del provvedimento data dall’indagato, secondo cui la sentenza di rinvio avrebbe annullato entrambi i decreti autorizzativi di cui si fa questione: il n. 155/09 e 516/09, e non soltanto il primo, quale atto originariamente affetto da invalidità, è destituita di ogni fondamento.
Orbene, correttamente interpretando il compito a esso spettante, il Tribunale ha nuovamente esaminato i due decreti in oggetto, giungendo alla decisione di dichiarare l’inutilizzabilità delle intercettazioni autorizzate dal decreto n. 155/09 – perché i gravi indizi di colpevolezza posti a ragione del relativo decreto erano costituiti esclusivamente da informazioni confidenziali – e invece la validità del decreto 516/09, in quanto non derivante dal precedente ma fondato su gravi indizi di colpevolezza sia desunti dalle intercettazioni inutilizzabili – in quanto valutabili come mero fatto storico giustificativo dell’ulteriore attività investigativa svoltasi nei confronti dell’indagato, sia autonomamente desunti da tale ulteriore attività investigativa.
Quanto al primo profilo, deve richiamarsi la costante interpretazione (da ultimo ribadita in Cass. sez. I, 2.3.2010, n. 16293) in forza della quale, in tema di intercettazioni, il decreto autorizzativo di cui all’art. 267 c.p.p. può trovare il suo presupposto in qualsiasi notizia di reato, anche desunta da precedenti intercettazioni inutilizzabili (v. Cass., sez. 6^, 22.11.2007, n. 47109). Coerentemente con tale principio è stato altresì affermato che la inutilizzabilità degli esiti di intercettazioni telefoniche non preclude affatto la possibilità di condurre indagini per l’accertamento dei fatti reato eventualmente emersi dalle stesse, non operando, in materia di inutilizzabilità, il principio, stabilito per le nullità dall’art. 185 c.p.p., della trasmissibilità del vizio agli atti consecutivi a quello dichiarato nullo (così Cass., Sez. 1^, 06/03/2008, n. 12685; Cass., Sez. 2^, 4/3/2008, n. 12105).
Sulla base di questi arresti, del tutto legittimamente le intercettazioni inutilizzabili sono state adoperate come fatto storico in forza del quale è stata giustificata l’ulteriore attività investigativa di osservazione e ascolto, culminata nel decreto n. 516/09. Con riguardo al secondo profilo, deve osservarsi che il decreto da ultimo citato era determinato, quanto alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, dalla ulteriore attività investigativa concretizzatasi in servizi di osservazione e di intercettazione ambientale presso l’immobile sito in Contrada Serre, nel quale è avvenuto l’incontro tra l’odierno indagato, L. G. e I. A.S.. La registrazione di tale incontro assai peculiare ed evidente nelle sue finalità di convegno di matrice mafiosa attesa, come ben sottolineato nella ordinanza impugnata, la personalità dei tre soggetti, di rilevante spessore criminale; le modalità e il luogo scelto per l’incontro particolarmente adatto per garantire riservatezza, e perciò indicato come sito di rilevanza investigativa.
Orbene i risultati delle descritte attività investigative e delle intercettazioni telefoniche disposte in ragione delle stesse con il decreto 516/09 concretizzano, secondo il Tribunale, i gravi indizi di colpevolezza necessari per la misura cautelare. La difesa dell’indagato contesta la sussistenza di tali indizi, ma fonda il proprio argomento sulla inutilizzabilità delle intercettazioni discendenti dal decreto da ultimo citato che, invece, per le ragioni esposte, deve ritenersi pienamente valido e fonte perciò di intercettazioni pienamente utilizzabili.
3. – Per il rigetto del ricorso, il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
4. – Poiché a questa pronuncia non consegue la rimessione in libertà del detenuto deve conseguentemente disporsi ai sensi dell’art. 94, comma 1 ter disp. att. c.p.p. cheppia del provvedimento sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario per i provvedimenti di cui al comma 1 bis della citata norma.


P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p..

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