Il danno indiretto alla PA è perseguibile dal momento del pagamento (D. Immordino)

IL DANNO INDIRETTO ALLA PA È PERSEGUIBILE DAL MOMENTO DEL PAGAMENTO

Corte dei conti, Sez. riun., n. 14/2011

Dario Immordino

 

 

Il dies a quo della prescrizione dell’azione di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti per il risarcimento del danno indiretto va individuato nella data di emissione del titolo di pagamento al terzo danneggiato, perché solo da allora la diminuzione del patrimonio dell’ente pubblico assume i caratteri della concretezza, attualità ed irreversibilità.

Con la sentenza n.14 del 2011 le Sezioni riunite della Corte dei conti definiscono la complessa questione concernente l’individuazione del momento a partire dal quale può essere esercitata l’azione volta al risarcimento del pregiudizio economico subìto dall’erario pubblico a causa dall’onere sostenuto dall’ Amministrazione per risarcire – in forza di sentenza del giudice ordinario o di atto transattivo –  il danno ingiusto cagionato a terzi nell’esercizio dell’attività pubblica.

La pronuncia costituisce lo sbocco di un articolato dibattito dottrinario e giurisprudenziale, che ha portato alla elaborazione di diverse soluzioni che hanno rispettivamente individuato il dies a quo della prescrizione dell’azione di responsabilità per il risarcimento del danno indiretto alla pa nel momento del passaggio in giudicato della sentenza dell’amministrazione o della esecutività della transazione, in quello dell’effettivo pagamento in favore del terzo danneggiato, nella semplice emissione della sentenza di condanna, nella emissione del mandato di pagamento (momento in cui le risorse vengono sottratte giuridicamente alla disponibilità della P.A.) o, ancora, nell’incasso da parte del terzo delle somme (momento in cui le risorse vengono materialmente e definitivamente sottratte alla disponibilità della P.A.).

La soluzione avallata dal Collegio trova fondamento nella considerazione che prima della emissione del titolo di pagamento al terzo danneggiato non esiste un vero e proprio danno risarcibile, ma un semplice obbligo giuridico di pagare, e quindi  “solo una situazione di danno potenziale, che proprio perché tale, può anche non attualizzarsi”.

Sino al materiale pagamento da parte della P.A. al terzo danneggiato, infatti, possono ancora verificarsi circostanze come l’inottemperanza della amministrazione o la rinuncia da parte del creditore, ipotesi che possono anche considerarsi “eventuali e sostanzialmente teoriche” (SS.RR. n. 3/QM/2003), ma delle quali non può comunque escludersi la ricorrenza.

In questi casi, consentendo l’attivazione del giudizio di responsabilità amministrativa per danno indiretto alla PA in una fase precedente al materiale esborso di risorse da parte dell’amministrazione, si costringerebbe l’agente pubblico “a subire un processo ed una condanna per poi, eventualmente, doversi nuovamente rivolgere ad un altro giudice (e quindi “subire”, sia pure come parte attiva, un altro processo)” per far dichiarare l’illegittimo arricchimento dell’amministrazione (che non ha proceduto al risarcimento del terzo) ed ottenere quindi il ripristino dello status quo ante.

In altri termini si realizzerebbe una forma di tutela “prematura” dell’interesse pubblico, consentendo l’attivazione di un’azione diretta al risarcimento di un danno che non c’è (ancora) o potrebbe non esserci, a scapito di altrettanto fondamentali interessi, valori, diritti e garanzie  come quelli tutelati dal principio  del giusto processo consacrato nell’art. 111 Cost. e dall’art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo.

Ne deriverebbe insomma un “eccesso di tutela” dell’interesse all’integrità patrimoniale della pa (in assenza di un effettivo esborso e quindi di un “vero” pregiudizio) che rischierebbe anche di produrre effetti deleteri in termini di realizzazione dell’interesse pubblico, considerato che “il non corretto esercizio della giurisdizione, …. non necessariamente legato alla presenza dell’elemento psicologico della colpa grave o, addirittura, del dolo, può determinare l’insorgere di un diritto al risarcimento del danno da parte degli interessati che graverà inevitabilmente, in tutto o in parte, sul pubblico erario”.

Sulla base di simili constatazioni è giocoforza ritenere che la prescrizione dell’azione di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti per il risarcimento del danno indiretto inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (cioè quando il danno è divenuto certo, concreto ed attuale) e che, atteso che solo in seguito all’effettivo esborso di risorse pubbliche a favore del terzo danneggiato dall’esercizio dell’attività amministrativa la diminuzione del patrimonio dell’ente pubblico – e quindi il danno risarcibile – assume i caratteri della concretezza, attualità ed irreversibilità.

 

 

 

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