LA DEMOLIZIONE DELL’IMMOBILE ABUSIVO PASSA TRA LE MANI DEL GIUDICE DELL’ESECUZIONE
Cassazione, sez. III, 24 gennaio 2012, n. 2860
Per la revoca o la sospensione dell’ordine di demolizione, non è sufficiente una «mera possibilità» di eventuali determinazioni amministrative contrastanti con la demolizione.
Cassazione, sez. III, 24 gennaio 2012, n. 2860
(Pres. Teresi – Rel. Squassoni)
Motivi della decisione
Con ordinanza 4 giugno 2010 il Tribunale di Napoli, in sede esecutiva, ha revocato un precedente provvedimento di sospensione dell’ordine di demolizione impartito dal Pretore della stessa città con sentenza 225/1994 di condanna di S.G. per abusivismo edilizio. A sostegno della conclusione, il Giudice ha rilevato che l’istante aveva proposto domanda di condono e pagato la somma a titolo di oblazione, ma non gli oneri accessori; ha ritenuto che, per tale omissione, si prospettava solo una mera possibilità che la sanatoria sarebbe intervenuta in un futuro indeterminato.
Per l’annullamento della ordinanza, S. ha proposto ricorso per Cassazione deducendo, tra gli altri motivi, che gli oneri erano stati corrisposti.
La censura è meritevole di accoglimento.
Deve, innanzi tutto, precisarsi che due sono i possibili regimi giuridici inerenti all’ordine di demolizione di una costruzione abusiva.
Una prima normativa, di natura amministrativa, prevede un procedimento che ha come sbocco, non necessariamente finale, l’effettivo abbattimento della opera in quanto l’ordine sindacale in oggetto può avere altri esiti alternativi.
Una seconda disciplina prevede l’autonomo potere del Giudice penale, inteso a superare situazioni di illegalità, attivabile quando la posizione del manufatto non sia stata definita dagli organi amministrativi.
A tale fine l’art. 31 c.9 DPR 380/2001 stabilisce che il Giudice, in caso di condanna, deve disporre la demolizione dell’opera salvo che la stessa, spontanea o coatta, sia già stata eseguita; questa statuizione deve considerarsi emanazione di un potere dispositivo autonomo, spettante per legge alla autorità giurisdizionale, rispetto a quello analogo e simmetrico della autorità amministrativa. Successivamente alla decisione penale, la Pubblica Amministrazione è libera di agire e di portare a termine il suo procedimento e tale attività non può essere ignorata in sede giurisdizionale ove la esecuzione dell’ordine di demolizione deve essere coordinata con le determinazioni prese in sede amministrativa o dai Giudici amministrativi.
Pertanto, la sanzione in esame sfugge alla regola del giudicato ed è riesaminabile in fase esecutiva nella quale può subire modifiche sino a ritenersi caducata; spetta al Giudice dell’esecuzione valutare la compatibilità dello ordine di demolizione con i provvedimenti della autorità o giurisdizione amministrativa.
Di conseguenza in executivis la statuizione deve essere revocata se già sussistono determinazioni che si pongono in insanabile contrasto con il disposto abbattimento del manufatto e può essere sospesa se elementi concreti fanno ragionevolmente presumere che siffatti provvedimenti saranno emanati in un brevissimo arco temporale; non è sufficiente, per la revoca o sospensione dell’ordine, una mera possibilità di futuri ed eventuali determinazioni amministrative contrastanti con la demolizione.
Tanto premesso, si osserva come il Giudice si sia attenuto ai ricordati principi di diritto, ma abbia travisato i fatti dal momento che, dalle emergenze processuali, risulta fondata la tesi del ricorrente; dalla ordinanza 8 settembre 2010, di sospensione della quella impugnata, risulta il pagamento degli oneri accessori.
Venuto meno la ratio posta alla base della decisione, si impone un annullamento con rinvio per consentire al Giudice della esecuzione le ulteriori valutazioni sui tempi e sull’esito della procedura amministrativa diretta al rilascio della sanatoria e sulla conformità di tale eventuale provvedimento alle prescrizioni urbanistiche.
P.Q.M.
Annulla la ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli.