IL PROCESSO SI INTERROMPE AUTOMATICAMENTE SE L’AVVOCATO È CANCELLATO DALL’ALBO
Cassazione, sez. III, 31 gennaio 2012, n. 1355
La cancellazione del difensore dall’albo professionale per motivi disciplinari, prevista dall’articolo 40 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, è riconducibile, in virtù di interpretazione estensiva, alle ipotesi di cui all’articolo 301 c.p.c., in quanto assimilabile a quelle espressamente previste della radiazione e della sospensione; pertanto, ove verificatasi prima della chiusura della discussione, dopo la quale ha, invece, rilevanza ai sensi dell’art. 286, secondo comma, c.p.c., determina automaticamente l’interruzione del processo, ancorché il giudice o le altre parti non ne abbiano avuto conoscenza, con la conseguente nullità degli atti successivi e della sentenza eventualmente pronunciata. Ed inoltre che il decesso del procuratore nel corso del giudizio non determina l’interruzione del processo quando però la parte provveda alla sua sostituzione con il primo atto utile (nella specie: in sede di comparsa conclusionale), anche se diverso da quelli indicati nell’art. 83, comma terzo, c.p.c., purché evidenzi la volontà di conferire la procura al nuovo difensore.
Cassazione, sez. III, 31 gennaio 2012, n. 1355
(Pres. Petti – Rel. Musso)
Svolgimento del processo
Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato in data 15.6.94, T.C. ha convenuto innanzi il Tribunale Civile di Roma R.P., F.S. e l’Assitalia s.p.a., in persona del legale rapp.te p.t., nella qualità rispettivamente di proprietario, conducente e impresa di assicurazione del veicolo, chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni subiti all’autovettura di sua proprietà a seguito dell’incidente verificatosi il (omissis).
Si costituivano in giudizio i convenuti e all’udienza del 12.2.2002 la causa veniva trattenuta in decisione.
Parte attrice provvedeva al deposito della comparsa conclusionale in data 13.4.2002, costituendosi con un nuovo difensore (nella persona dell’avv. S.G.).
Con sentenza n. 31376/2002, il Tribunale di Roma, considerando che il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, con provvedimento del 14.1.97, aveva disposto la cancellazione dall’Albo dell’avv. N. S., procuratore di parte attrice e che tale provvedimento era divenuto esecutivo in data 24.6.99, dichiarava interrotto il processo e la nullità degli atti compiuti successivamente a detto provvedimento.
Proponeva appello T.C. e, costituitisi i convenuti, la Corte d’Appello di Roma, con la decisione in esame, depositata in data 17.5.2006, rigettava il gravame confermando quanto statuito in primo grado, ritenendo la fattispecie in esame disciplinata dall’art. 301 c.p.c. e che comunque la nomina del nuovo difensore era avvenuta a distanza di circa tre anni da detto provvedimento di cancellazione.
Ricorre per cassazione la T. con unico articolato motivo, e relativo quesito; resiste con controricorso Ina Assitalia.
Motivi della decisione
Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione degli artt. 83, 301, 302 e 112 c.p.c.; si afferma che, con la comparsa conclusionale depositata in data 13.4.2002, si è determinata l’interruzione del processo ex art. 302 c.p.c..
Il ricorso non merita accoglimento.
Non può che ribadirsi quanto già statuito da questa Corte (tra le altre, nn. 25641/2010, e 8409/1996), secondo cui la cancellazione del difensore dall’albo professionale per motivi disciplinari, prevista dall’articolo 40 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, è riconducibile, in virtù di interpretazione estensiva, alle ipotesi di cui all’articolo 301 c.p.c., in quanto assimilabile a quelle espressamente previste della radiazione e della sospensione; pertanto, ove verificatasi prima della chiusura della discussione, dopo la quale ha, invece, rilevanza ai sensi dell’art. 286, secondo comma, c.p.c., determina automaticamente l’interruzione del processo, ancorché il giudice o le altre parti non ne abbiano avuto conoscenza, con la conseguente nullità degli atti successivi e della sentenza eventualmente pronunciata. Ed inoltre che il decesso del procuratore nel corso del giudizio non determina l’interruzione del processo quando però la parte provveda alla sua sostituzione con il primo atto utile (nella specie: in sede di comparsa conclusionale), anche se diverso da quelli indicati nell’art. 83, comma terzo, c.p.c., purché evidenzi la volontà di conferire la procura al nuovo difensore.
Ne deriva che correttamente la Corte di Roma, da un lato, ha affermato che, in caso di cancellazione dall’albo professionale dell’unico difensore con cui la parte è costituita nel giudizio di merito, si determina ope legis, automaticamente la interruzione del giudizio dal giorno dell’evento e, dall’altro, che non può ritenersi che, nella vicenda in esame, l’interruzione del processo non si sia verificata per la nomina, da parte della T., di un nuovo difensore, essendo la stessa avvenuta a distanza di quasi tre anni dal provvedimento di cancellazione. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese della presente fase che liquida in complessivi Euro 3.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre spese generali ed accessorie come per legge