Le nuove progressioni di carriera negli enti locali (D. Immordino)

 

LE NUOVE PROGRESSIONI DI CARRIERA NEGLI ENTI LOCALI

TAR Lazio, Latina, sentenza n. 689/2011

Dario Immordino

 

 

Dall’1 gennaio  2010 ai fini delle cd progressioni di carriera gli enti locali non possono più bandire procedure selettive interamente riservate al personale interno, poiché  anche il passaggio dei dipendenti delle amministrazioni sub statali da un’area funzionale a quella superiore  può avvenire esclusivamente tramite concorso pubblico con (eventuale) riserva ai dipendenti interni, ma mai superiore al 50% dei posti.

È l’effetto della nuova disciplina introdotta dall’art. 62 del D.L.vo 27.10.2009 n. 150 (c.d. riforma Brunetta) laddove prevede che “I dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, conservatori e istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali. Le progressioni all’interno della stessa area devono avvenire secondo principi di selettività, in funzione delle qualità culturali e professionali, dell’attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l’attribuzione di fasce di merito. Le progressioni fra le aree sono consentite solo a seguito del superamento di apposito concorso pubblico, ferma restando la possibilità per l’amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l’accesso dall’esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso. La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni costituisce titolo rilevante ai fini della progressione economica e dell’attribuzione dei posti riservati nei concorsi per l’accesso all’area superiore”.

Le nuove disposizioni segnano il superamento del modello di reclutamento del personale non dirigenziale previsto dall’art. 35 del d.lgs. n. 165/01, imperniato su procedure di selezione oggettive e trasparenti, idonee a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire, e sull’avviamento  dalle liste di collocamento.

Si tratta di una disciplina strumentale a riaffermare la preminenza del principio concorsuale quale strumento generale di selezione del personale pubblico in coerenza con i ripetuti richiami della Corte costituzionale, che in diverse pronunce ha avuto modo di evidenziare che la regola secondo la quale, salvo i casi stabiliti dalla legge, agli impieghi con le amministrazioni pubbliche si accede mediante concorso, costituisce specificazione dei principi di imparzialità e di buon andamento, nonché espressione del principio democratico, atteso che la scelta delle persone condiziona integralmente il perseguimento degli obiettivi che la Costituzione si propone di raggiungere attraverso l’attività dei pubblici poteri.

Sicché il concorso pubblico – quale meccanismo imparziale di selezione tecnica e neutrale dei più capaci sulla base del criterio del merito – costituisce la forma generale e ordinaria di reclutamento per le pubbliche amministrazioni, un baluardo a salvaguardia delle esigenze di imparzialità e di efficienza dell’azione amministrativa; motivo per cui e eccezioni a tale regola consentite dall’art. 97 Cost., purché disposte con legge, debbono rispondere a «peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico».

L’estensione del principio concorsuale anche al passaggio a fasce funzionali superiori si fonda sull’assunto che il passaggio a diversa qualifica funzionale “comporta l’accesso ad un nuovo posto di lavoro corrispondente a funzioni più elevate” (Corte cost. n. 1 /1999).

In altri termini, la procedura di progressione verticale, finalizzata all’acquisizione di un diverso status del dipendente, equivale ad una nuova assunzione tout court, ed è soggetta, pertanto, alla regola del concorso pubblico, metodo che offre le migliori garanzie di selezione dei soggetti più capaci.

In considerazione della strumentalità rispetto all’attuazione del fondamentale principio di cui all’art 97 Cost,  le nuove regole sulle progressioni di carriera costituiscono principi generali, applicabili come tali anche alle amministrazioni regionali e locali, e destinate e prevalere su tutte le disposizioni con esse contrastanti, come, nel caso di specie l’art. 91 del Testo Unico degli Enti Locali, laddove si consente agli enti territoriali che non versino in situazioni strutturalmente deficitarie di bandire concorsi interamente riservati al personale dipendente in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all’interno dell’ente .

In merito non erano mancate le interpretazioni volte a sostenere l’inapplicabilità agli enti territoriali della nuova disciplina, in considerazione della specialità della normativa di riferimento (TUEL) rispetto a quella diretta alla generalità delle amministrazioni pubbliche (dlgs n. 150/2009), sulla base del principio lex specialis derogat generali.

Ma  le Sezioni riunite della Corte dei conti, con la deliberazione  29 aprile 2010, n. 10  hanno evidenziato che nel vigente sistema delle fonti la derogabilità della disciplina generale da parte di disposizioni speciali opera solo tra fonti dello stesso rango, mentre nel caso di specie il dlgs n. 150/2009 costituisce un atto con forza di legge, peraltro attuativo di disposizioni costituzionali, non derogabile da una fonte secondaria come i regolamenti degli enti locali.

 Sicché, a partire dall’1 gennaio 2010, anche le amministrazioni territoriali sono tenute ad applicare le disposizioni contenute nell’art. 62 d.lgs 27 ottobre 2009 n. 150, nella parte in cui si stabilisce che le progressioni tra aree avvengono tramite concorso pubblico, ferma la possibilità per l’amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l’accesso dall’esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50% di quelli messi a concorso.

 Di conseguenza “ l’art. 91 t.u.e.l., nella parte in cui prevede concorsi interamente riservati al personale dipendente, deve ritenersi abrogato per incompatibilità con il d.lg. 27 ottobre 2009 n. 150”.

In ragione di ciò deve ritenersi illegittima l’attivazione da parte di un ente locale di  una procedura selettiva interna per la copertura di un solo posto di Comandante, in luogo di un concorso pubblico, che costituisce oramai la forma di selezione normativamente imposta dal Dlgs 150/2009.

 

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