ESECUZIONI: È VALIDO L’ATTO DI PIGNORAMENTO IMMOBILIARE SOTTOSCRITTO SOLO DAL DIFENSORE
Cassazione, sez. III, 7 febbraio 2012, n. 1687
L’atto di pignoramento a norma del comb. disp. art. 170 disp. att. c.p.c. e 125 c.p.c. deve essere sottoscritto dal creditore pignorante (se sta in giudizio personalmente) o dal suo difensore, munito di procura la quale, una volta rilasciata, ha validità per tutto il procedimento esecutivo (art. 83 c.p.c.).
Ne consegue che è valido l’atto di pignoramento immobiliare sottoscritto dal difensore al quale il creditore abbia conferito procura alla lite nell’atto di precetto
Cassazione, sez. III, 7 febbraio 2012, n. 1687
(Pres. Trifone – Rel. Uccella)
Svolgimento del processo
In data 1 settembre 2009 il Tribunale di Pescara in composizione monocratica, per quel che interessa in questa sede, ha rigettato la opposizione agli atti esecutivi soc. R.D.R. impresa di costruzioni di OMISSIS & c., in liquidazione e della F..s.a.s. in ordine alla nullità e/o inesistenza dell’atto di pignoramento immobiliare per mancato pagamento di somme di cui al precetto del 2 febbraio 2002 ed ammontanti ad Euro 578.023,81 oltre spese del grado.
Avverso siffatta decisione propone ricorso per cassazione il C., affidandosi ad un unico articolato motivo.
Resiste con controricorso la R.D.R. s.a.s. in liquidazione.
L’altra società intimata non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione
Con l’unico ed articolato motivo (violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 555 c.p.c. e 170 disp. att. c.p.c. con riferimento all’art. 360 n. 4 c.p.c.) il C. lamenta che il giudice del merito avrebbe erroneamente ritenuto esistente e valido il pignoramento effettuato nei suoi confronti.
A suo avviso, esisterebbe solo un atto dell’ufficiale giudiziario recante in fondo alla prima facciata una semplice sigla extravagante attribuita all’avv. B., procuratore della R.D.R. e quindi, a tutto concedere, si tratterebbe di una sottoscrizione apposta in un atto redatto dall’ufficiale giudiziario e non dalle parti, con l’effetto che la parte dell’atto complesso di pignoramento non risulterebbe sottoscritta dal creditore.
La censura va disattesa.
In linea di principio e orientamento da ultimo ribadito, quello secondo il quale l’atto di pignoramento a norma del comb. disp. art. 170 disp. att. c.p.c. e 125 c.p.c. deve essere sottoscritto dal creditore pignorante (se sta in giudizio personalmente) o dal suo difensore, munito di procura la quale, una volta rilasciata, ha validità per tutto il procedimento esecutivo (art. 83 c.p.c.).
Ne consegue che è valido l’atto di pignoramento immobiliare sottoscritto dal difensore al quale il creditore abbia conferito procura alla lite nell’atto di precetto (Cass. n. 5910/06; Cass. n. 27943/05).
Nel caso di specie, il giudice a quo ha avuto modo di affermare che in calce all’atto di pignoramento compare la sottoscrizione dell’avv. B., difensore dell’istante in virtù di procura rilasciata nell’atto di precetto prodromico al pignoramento né detta sottoscrizione risulta essere stata oggetto di contestazione o quantomeno di querela di falso in ordine alla sua autentica provenienza.
E va aggiunto che nemmeno in questa sede si muove contestazione in merito alla esistenza di una procura rilasciata nell’atto di precetto.
Del resto, l’atto di pignoramento, così come allegato in fotocopia, a corredo della censura, riporta tutti gli elementi idonei a farlo ritenere sottoscritto dal difensore per cui non si può parlare di alcuna nullità od inesistenza e, quindi, va detto che esso costituiva valida domanda esecutiva, come correttamente ritenuto dal giudice a quo.
Conclusivamente il ricorso va respinto e le spese, che seguono la soccombenza vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, a favore della parte costituita, che liquida in Euro 2.200/00 di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori come per legge.