L’avvocato decede e la citazione la riceve il portiere del difensore d’ufficio. La notifica è valida? Cassazione, sez. V, 13 febbraio 2012, n. 5442

 

L’AVVOCATO DECEDE E LA CITAZIONE LA RICEVE IL PORTIERE DEL DIFENSORE D’UFFICIO. LA NOTIFICA È VALIDA?

Cassazione, sez. V, 13 febbraio 2012, n. 5442

 

A norma dell’art.157, comma III cpp, espressamente richiamato dall’art. 167, quando la notificazione a soggetti diversi da quelli indicati negli artt.153 e segg. del codice di rito – e quindi anche ai difensori – avviene mediante consegna di copia dell’atto al portiere o a chi ne fa le veci, alla stessa deve seguire la comunicazione dell’eseguito adempimento, da dare al destinatario mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, e gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata ASN 199902614-RV 213379 + ASN 2OO5O8315-RV 231120 + ASN 200536634-RV 231809).

Il principio vige anche per quel che riguarda la notificazione a mezzo posta, atteso che l’art. 7 della legge 890/82, come modificato dalla legge 31/08, prevede che, nel caso in cui il plico non venga consegnato personalmente al destinatario, l’agente postale deve dare notizia al predetto dell’avvenuta notificazione, mediante lettera raccomandata.

E invero, non vi sarebbe ragione in base alla quale la notificazione a mezzo posta, ricorrendo la eadem ratio, dovrebbe obbedire a criteri e conformarsi a diverse modalità.

 

 

Cassazione, sez. V, 13 febbraio 2012, n. 5442

(Pres. Oldi – Rel. Fumo)

 

Rilevato in fatto

Il Tribunale di Napoli, Sez.ne distaccata di Pozzuoli, quale giudice di secondo grado, con la sentenza di cui in epigrafe, ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale S.D.C.M. è stato condannato alla pena di giustizia perché riconosciuto colpevole del reato di cui agli artt. 81 cpv-612-594 cp in danno di F.P. .

Ricorre per cassazione il difensore e deduce nullità della notificazione della citazione a giudizio al difensore per l’udienza 13.1.2009 per violazione degli artt. 157 comma III-170 comma I cpp, in base a quanto disposto dagli artt. 171 lett. g), 179 cpp e 7 ult. comma legge 890/82, violazione dell’art. 29 comma VII D. Lsvo 274/2000, violazione di legge penale in quanto mancavano le condizioni di procedibilità, mancanza assoluta di motivazione in riferimento ai motivi di appello sub b), c), f), g).

Osserva:

1) alla prima udienza, il GdP rilevò la morte del difensore di fiducia dell’imputato; nominato difensore di ufficio, rinviò al 13.1.2009. per la predetta udienza la comunicazione al difensore di ufficio fu notificata al portiere; non seguì però ulteriore comunicazione all’avvocato a mezzo di raccomandata a.r.. Il giudice di appello, investito della questione, la ha malamente risolta, sostenendo che, essendo stata la notifica eseguita direttamente col mezzo della posta ex art. 170 cpp, non deve trovare applicazione il III comma dell’art. 157 stesso codice. L’assunto è errato in quanto l’U.G. può certamente avvalersi del sistema postale, ma sempre rispettando le modalità prescritte dal codice di rito per non incorrere nelle relative sanzioni processuali.

D’altra parte, le notifiche tramite posta devono comunque essere effettuate secondo quanto previsto dalla legge 890/82, che prevede, in caso di consegna del plico a persona diversa dal destinatario, che l’agente debba inviare a quest’ultimo raccomandata contenete avviso dell’avvenuta notificazione;

2) dalla lettura del verbale in atti si evince che il GdP non ha esperito il tentativo di conciliazione, con ciò derogando a una norma imperativa. Ciò impone annullamento con rinvio al primo giudice perché esperisca il detto tentativo;

3) il procedimento de quo è stato instaurato a seguito di semplice denunzia, priva di qualsiasi istanza punitiva, il che rendeva improcedibile l’azione penale;

4) la sentenza di appello è sostanzialmente immotivata in ordine alle doglianze proposte con i motivi di appello e sopra evidenziate.

Considerato il diritto

La prima censura è fondata, le altre restano assorbite.

A norma dell’art.157, comma III cpp, espressamente richiamato dall’art. 167, quando la notificazione a soggetti diversi da quelli indicati negli artt.153 e segg. del codice di rito – e quindi anche ai difensori – avviene mediante consegna di copia dell’atto al portiere o a chi ne fa le veci, alla stessa deve seguire la comunicazione dell’eseguito adempimento, da dare al destinatario mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, e gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata ASN 199902614-RV 213379 + ASN 2OO5O8315-RV 231120 + ASN 200536634-RV 231809).

Il principio vige anche per quel che riguarda la notificazione a mezzo posta, atteso che l’art. 7 della legge 890/82, come modificato dalla legge 31/08, prevede che, nel caso in cui il plico non venga consegnato personalmente al destinatario, l’agente postale deve dare notizia al predetto dell’avvenuta notificazione, mediante lettera raccomandata.

E invero, non vi sarebbe ragione in base alla quale la notificazione a mezzo posta, ricorrendo la eadem ratio, dovrebbe obbedire a criteri e conformarsi a diverse modalità.

Poiché la nullità in questione si è verificata nel corso del primo grado di giudizio, devono essere annullate entrambe le sentenze di merito e il rinvio, per nuovo giudizio, va effettuato al GdP di Pozzuoli.

 

P.Q.M.

 

annulla la sentenza impugnata e quella di primo grado, con rinvio al giudice di pace di Pozzuoli, per nuovo giudizio.

 

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