Negata omologazione a verbale di conciliazione Tribunale di Modica, 9 dicembre 2011 (M. Giarrizzo)

 

NEGATA OMOLOGAZIONE A VERBALE DI CONCILIAZIONE

Tribunale di Modica, 9 dicembre 2011

Mauro Giarrizzo

 

 

Con la sentenza del 09 dicembre 2011, emessa dal Tribunale di Modica, il Presidente del medesimo Tribunale si è pronunciato contro l’omologazione del verbale di conciliazione, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 28/2010, art. 12

Non a torto, il Presidente del detto Tribunale non ha omologato per mancanza di requisiti formali, non potendo discutere nel merito la questione giuridica proposta dal detto verbale di  conciliazione.

La fattispecie è da inquadrare, come detto, nell’art. 12 del surriferito decreto, nonché dal Decreto Ministeriale 180/2010 e successive modificazioni apportate dal Decreto Ministeriale n. 145/2011.

Il verbale di conciliazione, al fine di poter essere uno strumento esecutivo, deve contenere i requisiti formali e sostanziali previsti dall’Ordinamento. Requisiti invocati e descritti nel Decreto Legislativo 28/2010 e nei Decreti Ministeriali n.ri 180/2010 e 145/2011.

L’art. 12, Decreto Legislativo 28/2010, dispone:<< che il contenuto non contrario a norme imperative, e omologato, su istanza di parte, e previo accertamento anche della regolarità formale, con decreto del Presidente del Tribunale, nel cui circondario ha sede l’Organismo>>.

Non si può omologare un verbale di accordo in violazione di norme imperative. Il Decreto 28/2010 altro non fa che applicare una regola generale, già prevista nell’Ordinamento, e descritta, in vari articoli del Codice Civile, quali:  art. 634 , (condizione impossibile o illecita); 1229  (clausola di esenzione da responsabilità); 1343  (causa illecita); 1354   (condizione illecita o impossibile). Norme cogenti e già ben conosciute da anni .

Il Giudice, nell’omologare il verbale di conciliazione, deve accertare anche la regolarità formale.

Infatti, l’omologazione del verbale di conciliazione, al pari di  altri procedimenti, viene vagliata prima di procedere definitivamente.

Il Legislatore del 2010, ha consentito con questo potere penetrante conferito al Giudice di poter accertare ed attestare la regolarità della forma, e ove passi questo primo controllo, successivamente della sostanza della problematica giuridica che, si rammenta deve vertere su diritti disponibili.

Potere penetrante, che da certezza della parità di armi e del giusto procedimento.

Appare, quindi, un ulteriore tassello del grande mosaico della mediazione, che si ricorda, ha subito, ancor prima di essere in vigore, un processo all’intenzione, da parte di grandi censori (taluni  Ordini), quale spettro mortale capace di carpire lavoro ai soliti noti.

Spettro che vede, con la sentenza in commento, la propria morte!

E così apparve già nella formulazione del Legislatore Delegato,che, nella mediazione, conferiva sì la possibilità di poter scegliere procedure diverse da quelle canoniche, ma impose controlli così intensi alla giustizia, “Organo” delibante  l’omologa.

Pacifico, dunque appare, a distanza di pochi anni dalla promulgazione della legge, l’intenzione che si diede alla mediazione: nuova procedura che certifichi ciò che le parti liberamente hanno concordato; omologa  del Giudice, con  controllo penetrante,  per poter avere un titolo esecutivo.

Ed il controllo dell’omologa è bivalente: da un lato accerta e certifica la forma, e dall’altro garantisce che i diritti indisponibili non possano essere contrattati tra le parti.

Esperita la conciliazione che, se andata a buon fine ma non omologata, aprirà la strada all’azione di risarcimento dei danni per  negligenza di chi si è cimentato senza competenze nel confezionare un verbale non valido per la mancanza di requisiti di forma.

I requisiti formali  si debbono possedere sin dal primo momento della trattativa tra le parti, con la possibilità di poter  chiedere conto e ragione al mediatore per lo status che esso non solo deve avere, ma deve menzionare nel verbale di conciliazione che successivamente  dovrà essere delibato per divenire atto esecutivo.

Il titolo, se omologato, è idoneo a poter reggere una esecuzione forzata, ottenere una ipoteca giudiziale o una esecuzione  in forma specifica, come imposto dallo stesso art. 12, comma 2,  del Decreto Legislativo 28/2010.

Il Legislatore Delegato, ha posto nell’Organo  Giudiziario  l’arbitro  della stessa procedura di mediazione. E’, il Giudice terzo ed imparziale, colui che  accerta i fatti prima nella forma che blocca, se mancante, la procedura, come nella sentenza in commento, e poi nella sostanza, quali diritti disponibili a poter essere barattati tra le parti, in libertà.

E’ quindi, lo stesso Giudice, a dover accertare la qualità  del mediatore, dell’Organismo ove è iscritto, del n.ro d’iscrizione dello stesso Organismo presso il Registro detenuto dal Ministero della Giustizia. Ed è ancora il medesimo Giudice a dover accertare la natura della disponibilità del diritto concesso in mediazione, (civile o commerciale).

Ora, taluni vizi procedurali, quale l’autentica della sottoscrizione delle parti può essere ovviata con apposita formula successivamente disposta dalla Cancelleria del Tribunale adito, dinanzi al  Funzionario di Stato, che certifica la autenticità della nuova sottoscrizione, <<in calce al processo verbale con la dicitura “le superiori firme sono state apposte alla mia presenza della cui identità personale sono certo” stante che l‘omologazione di competenza del Presidente del Tribunale attiene all’efficacia esecutiva dell’accordo diversamente dalla “autenticazione delle sottoscrizioni ” prevista dall’ art. 11, comma 3  >>; mentre altri vizi quali: la qualifica o, meglio ancora, l’incarico del mediatore da cui discende  il suo potere di mediare, l’Organismo ove il mediatore è iscritto; il numero di iscrizione dello stesso Organismo al Ministero della Giustizia, sono elementi essenziali al fine della omologazione del verbale di conciliazione, non sanabili ex post.

Il rigetto dell’omologazione, fa solo pensare come i mediatori devono essere persone qualificate e professionisti capaci.

Il Giudice di Modica (RG), con la non omologazione del verbale di conciliazione, ha solo ottemperato al disposto di cui all’art. 12, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 28/2010.

Decreto quindi che contiene clausole di salvaguardia per tutte le parti che si affidano alla detta procedura di mediazione.

L’importanza della questione della qualifica di mediatore, resta un punto fermo e vivo da dover approfondire e dibattere.

L’errore di diritto proposto con la richiesta di omologazione, dinanzi al Giudice di Modica (RG), resta nella mancanza dei requisiti formali che lo stesso verbale deve contenere e cioè:

  • L’iscrizione nel Registro detenuto dal Ministero della Giustizia, con il numero dell’ Organismo di mediazione;
  • l’iscrizione del mediatore presso l’elenco dei mediatori  tenuto dall’Organismo che ha ricevuto l’istanza di mediazione;
  • l’incarico che il mediatore deve ricevere dall’Organismo per poter trattare la mediazione;
  • la sottoscrizione delle parti e del mediatore.

Requisiti che, se mancanti,  fanno negare l’omologazione.

 

 

Tribunale di Modica, 9 dicembre 2011

 

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Letta l’istanza depositata il 30.11.2011 con cui ….. ……. ha chiesto l’omologazione ai sensi dell’art.12 D.Lgs. n.28/2010 del “verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti in data 28.7.20 11 …. alla presenza del mediatore Avv…………………… con firme autenticate” nel procedimento di mediazione n.5/2011 proposto nei confronti di ……… …….. e …. ….. innanzi all’ organismo di mediazione forense istituito dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Modica;

ritenuto che la ricorrente ha allegato all’istanza copia conforme all’originale del processo verbale del 28.7.2011 dell’accordo amichevole raggiunto con allegato il testo dell’accordo medesimo;

ritenuto che l’art. 12 D.Lgs. n.28/2010, rubricato “Efficacia esecutiva ed esecuzione”, dispone, al comma 1, che “il verbale di accordo, il cui contenuto non è contrario a norme imperative, e omologato, su istanza di parte, e previo accertamento anche della regolarità formale, con decreto del presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l’organismo” ed, al comma 2, che “il verbale di cui al comma 1 costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale”;

ritenuto che il controllo che il presidente del tribunale deve effettuare per l’attribuzione di efficacia esecutiva al verbale di conciliazione deve avere ad oggetto, data la congiunzione “anche” contenuta nel comma 1, sia i profili di carattere formale sia le eventuali violazioni dell’ ordine pubblico e delle norme imperative;

ritenuto che la “regolarità formale” del verbale deve avere ad oggetto: 1) la sottoscrizione delle parti e del mediatore; 2) la dichiarata titolarità del sottoscrittore mediatore del suo legittimo status quale soggetto incluso nei ruoli di un organismo di conciliazione regolarmente registrato presso il Ministero della Giustizia; 4) la provenienza del verbale da un organismo iscritto nel registro ex artt.3 e 4 D.M. n.180/2010; 5) l’inserimento nel verbale degli estremi di tale iscrizione al registro; 5) la riconducibilità dell’ accordo all’ambito della mediazione ex art.2 e cioè l’appartenenza dell’ accordo alla materia civile e commerciale;

ritenuto che nella fattispecie il mediatore Avv. …………… ha omesso la certificazione dell’ autografia delle sottoscrizioni delle parti espressamente prevista dall’art. 11, comma 3, del D.Lgs. n.28/2010;

ritenuto che tale omissione può ritenersi superata dalla certificazione dell’ autografia delle sottoscrizioni delle parti effettuata dal cancelliere del Tribunale di Modica in calce al processo verbale con la dicitura “le superiori firme sono state apposte alla mia presenza della cui identità personale sono certo” stante che l‘omologazione di competenza del presidente del Tribunale attiene all’efficacia esecutiva dell’accordo diversamente dalla “autenticazione delle sottoscrizioni” prevista dall’ art. 11, comma 3, per la trascrizione nei registri immobiliari (in quest’ultimo caso il notaio o “altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato” dovrà effettuare, sotto la sua personale responsabilità, tutti quegli accertamenti che normalmente vengono svolti nei trasferimenti immobiliari quali, ad esempio, l’accertamento della identità personale dei sottoscrittori ma, anche, l’indagine della volontà e capacità di agire delle parti, la verifica della legittimazione e degli eventuali poteri di rappresentanza, gli accertamenti ipocatastali ventennali che assicurino la provenienza del documento dall’effettivo proprietario dell’immobile, l’assenza di gravami pregiudizievoli, l’esatta, completa ed esaustiva descrizione catastale degli immobili con indicazione dei confini acquisendo inoltre tutti i documenti richiesti per la validità degli atti relativi a diritti reali immobiliari in tema di normativa edilizia ed urbanistica, di stato civile, di regime patrimoniale per le persone coniugate etc … “;

ritenuto che in ogni caso il processo verbale in esame non può essere omologato per avere omesso il sottoscrittore mediatore di indicare il suo legittimo status quale soggetto incluso nei ruoli di un organismo di conciliazione regolarmente registrato presso il Ministero della Giustizia;

ritenuto che il processo verbale non contiene nemmeno l’indicazione degli estremi dell’iscrizione dell’organismo di mediazione nel registro ministeriale;

ritenuto che le suddette irregolarità formali impongono il rigetto della chiesta omologazione e rendono superflua ogni indagine circa ipotetiche violazioni di norme imperative o contro l’ordine pubblico;

 

P.Q.M.

 

Rigetta l’istanza depositata il 30.11.2011 con cui ………………. ha chiesto l’omologazione ai sensi dell’ art.12 D.Lgs. n.28/20 10 del processo verbale di mediazione sottoscritto dalle parti in data 28.7.20 11.

Manda al cancelliere di comunicare il presente provvedimento alle parti, all’Organismo di Mediazione Forense presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Modica ed al responsabile dell’Organismo medesimo.

Modica 9 dicembre 2011

II Presidente del Tribunale

Dott. Giuseppe Tamburini

 

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