LA CONVIVENZA È INTOLLERABILE? SÌ ALLA SEPARAZIONE DEI CONIUGI!
Cassazione, Sez. I, 16 febbraio 2012, n. 2274
Gianna Rossi
L’art. 151 cod. civ. dispone, al comma 1, che la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole, al comma 2, che il giudice, pronunciando la separazione, dichiara, ove ne sussistano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.
La norma è stata così novellata dalla legge n. 151/1975.
Nella formulazione originaria era previsto che i comportamenti quali adulterio, abbandono, sevizie, eccessi, minacce o ingiurie gravi, fossero punibili con l’istanza di separazione per colpa.
E’ poi intervenuta la modifica del 1975 che ha rivisto i presupposti per giungere alla separazione.
Il concetto di colpa è stato sostituito con quello con quello di “addebito”.
Ma, la novella ha cambiato anche le condizioni stesse per addivenire alla separazione che sono state affrancate dalla nozione di sanzione, per cui dalla separazione giudiziale quale effetto di comportamenti personali pregiudizievoli, si è giunti al concetto di separazione basato sul presupposto di circostanze tali da rendere intollerabile la convivenza.
Con la Sentenza n. 2274/2012, la Cassazione rileva che la giurisprudenza all’inizio non parve accorgersi del profondo “salto di qualità” introdotto dalla nuova disciplina e così si interpretò il disposto dell’art. 151, primo comma, c.c., quale un semplice ampliamento delle ipotesi già espresse nella originaria formulazione, ma col passare del tempo si è andato consolidando un altro atteggiamento che sottolinea la profonda diversità dell’attuale disciplina rispetto all’anteriore.
Questa è indubbiamente la posizione condivisibile.
Non tanto ai “comportamenti” si riferisce l’art. 151 c.c., quanto alla situazione di intollerabilità della convivenza che pur frequentemente ne è conseguenza.
In tale prospettiva si deve osservare che determinati comportamenti, contrari ai doveri matrimoniali, possono condurre all’intollerabilità della convivenza, ma anche altri fatti che nulla avrebbero a che vedere con la violazione degli obblighi matrimoniali.
D’altro canto, non tutte le violazioni degli obblighi familiari dovrebbero necessariamente condurre a tale risultato.
Senza contare che nella nuova disciplina non è posta alcuna diversità tra coniuge “colpevole” o “incolpevole”, se di “colpa” si deve parlare, pertanto anche il coniuge “colpevole” può chiedere la separazione, affermando che proprio il suo comportamento ha condotto all’intollerabilità della convivenza.
Questa la premessa su cui la Corte di è basata per chiudere una vicenda relativa alla separazione di due coniugi.
Un coniuge chiede la separazione dalla moglie e, Il Tribunale di Catania pronuncia la separazione giudiziale dei coniugi, ponendo a carico del marito assegno di mantenimento per la moglie, cui assegna la casa coniugale.
Ma, la moglie propone appello, sostenendo l’insussistenza dei presupposti di intollerabilità della convivenza, giustificanti la separazione.
La Corte di appello rigetta il gravame.
La moglie non si dà per vinta e promuove ricorso per Cassazione, ma, anche la Suprema Corte rigetta il ricorso.
Precisato quanto sopra, nonché l’interpretazione dell’art. 151 cod. civ. per cui si è affermata l’intollerabilità, quando sia venuta a cessare la volontà di vivere insieme, semplicemente se il ricorrente chiede la separazione e insista nella domanda nonostante il tentativo di conciliazione, quanto al caso di specie, la Corte rileva che è sostanzialmente pacifico tra le parti e congruamente motivato nella sentenza impugnata che il marito da molti anni aveva abbandonato il domicilio coniugale e instaurato una stabile convivenza more uxorio con altra donna dalla quale aveva avuto un figlio.
Appare pertanto immune da censura il convincimento del giudice di appello, secondo il quale la disponibilità unilaterale della moglie a sopportare tale situazione non può valere a impedire la sussistenza della intollerabilità della convivenza tra i coniugi, che costituisce il presupposto della pronuncia di separazione giudiziale, intollerabilità strettamente collegata all’esistenza di una nuova famiglia, composta dal coniuge in questione, dalla sua convivente e dal figlio minore.
Al riguardo il giudice di appello ha argomentato che l’esistenza di una nuova famiglia costituiva sicuro indice della disaffezione del marito alla convivenza matrimoniale con la ricorrente, ciò che rendeva per lui intollerabile la convivenza.
Cassazione, Sez. I, 16 febbraio 2012, n. 2274
(Pres. Luccioli – Rel. Dogliotti)
Svolgimento del processo
Il Tribunale di Catania, con sentenza del 23-4/19-5-2004, pronunciava la separazione giudiziale dei coniugi T. C. e M. M., ponendo a carico del marito assegno di mantenimento per la moglie, cui assegnava la casa coniugale.
Proponeva appello la M., sostenendo l’insussistenza dei presupposti di intollerabilità della convivenza, giustificanti la separazione.
Costituitosi il contraddittorio, il T. chiedeva rigettarsi l’appello principale e proponeva appello incidentale, in ordine alle spese di manutenzione e alle utenze della ex casa coniugale.
La corte d’Appello di Catania, con sentenza dell’ 11-22/1/2007, rigettava entrambi gli appelli.
Ricorre per cassazione la M., sulla base di un unico motivo.
Non svolge attività difensiva il T.
Motivi della decisione
Con un unico motivo, la ricorrente lamenta violazione degli artt. 151, 2731, 2733 c.c., nonché vizio di motivazione in ordine ai presupposti della separazione giudiziale.
Come noto, a fronte di una disciplina anteriore, che nettamente privilegiava l’elemento della colpa (anche se una parte, seppur minoritaria, della giurisprudenza aveva individuato la ratio della separazione stessa nell’esigenza del coniuge di essere affrancato da una convivenza divenuta intollerabile; tra le altre, Cass. n. 968 del 1962), l’attuale disciplina, a seguito della riforma del 1975, ha escluso tale elemento, introducendo il profilo dell’intollerabilità della convivenza (anche se ha considerato, seppur solo a richiesta di parte, l’elemento dell’addebito).
Se dapprima parte della giurisprudenza (tra la altre, Cass. n. 3348 del 1978) non parve accorgersi del profondo “salto di qualità” introdotto dalla nuova disciplina e così si interpretò il disposto dell’art. 151, primo comma, c.c., come un semplice ampliamento delle ipotesi già espresse nella originaria formulazione, col passare del tempo si è andato sempre più consolidando un altro atteggiamento che sottolinea la profonda differenza dell’attuale disciplina rispetto all’anteriore.
E questa è indubbiamente la posizione più condivisibile.
Non tanto ai “comportamenti” si riferisce l’art. 151 c.c., quanto alla situazione di intollerabilità della convivenza che pur frequentemente ne è conseguenza.
E in tale prospettiva si deve osservare che possono bensì determinati comportamenti, contrari ai doveri matrimoniali, condurre all’intollerabilità della convivenza, ma pure altri fatti che nulla avrebbero a che vedere con la violazione degli obblighi matrimoniali (ad. es.: diversità di cultura tra i coniugi, incompatibilità di carattere, ecc….), e, d’altro canto, non tutte le violazioni degli obblighi familiari dovrebbero necessariamente condurre a tale risultato.
Senza contare che nella nuova disciplina nessuna differenza è posta tra coniuge “colpevole” o “incolpevole”, se di “colpa” si deve ancora parlare (rectius: tra coniuge che ha o non ha violato i doveri matrimoniali); pertanto anche il coniuge “colpevole” può chiedere la separazione, affermando che proprio il suo comportamento ha condotto all’intollerabilità della convivenza.
Ma a questo punto conviene soffermarsi sul significato di tale espressione, sulla sua valenza oggettiva o soggettiva, considerata talora in concreto con riferimento al coniuge che richiede o che subisce la separazione, talora, in astratto, richiamando il criterio, sempre assai incerto ed ambiguo, di normale tollerabilità, secondo l’ id quod plerumque accidit, la condizione dell’uomo medio, ecc…
Si fronteggiano peraltro in sostanza due differenti concezioni: la tutela dell’interesse individuale dei coniugi o di un (presunto) interesse superiore della famiglia, e si deve dunque decidere se rilevino la “penosità oggettiva” della convivenza per il coniuge che richiede la separazione, ovvero elementi in vario modo più oggettivi.
Dapprima la tesi “oggettivistica” fu la più seguita in dottrina e in giurisprudenza (tra le altre, Cass. n. 5752 del 1979; Cass. n. 67 del 1986).
Si giustificava tale tesi, argomentando dalla giuridicità del vincolo coniugale, dall’esigenza di garantire l’unità della famiglia e il diritto di ciascun coniuge alla prosecuzione della convivenza, a meno che non si verificassero appunto fattori di intollerabilità oggettiva.
E nelle concezioni più restrittive per “intollerabilità oggettiva” si intendeva violazione degli obblighi familiari (ma la contraddizione in termini è evidente, in quanto di tale violazione potrebbe avvalersi, chiedendo la separazione, pure l’autore di essa).
Posizioni meno rigide individuano comunque l’intollerabilità in fattori gravi, reiterati e protratti nel tempo, tali da deteriorare notevolmente i rapporti tra i coniugi, o ancora in una serie continua di atti, vista nel suo complesso e continuità. Una conseguenza di questa concezione fu che il giudice, ove non ravvisasse elementi di tale “intollerabilità oggettiva”, era tenuto allo stato a respingere la domanda di separazione.
Sono al contrario rarissimi nella prassi dei giudici di merito i casi di reiezione delle domande e vanno diminuendo sempre di più.
Così la giurisprudenza, soprattutto quella di merito, pur condividendo formalmente le argomentazioni della tesi oggettivistica, ha finito in concreto – utilizzando assai scarsamente l’arma della reiezione e individuando sempre nuove ipotesi di intollerabilità – per avvicinarsi alla concezione opposta, ravvisando tale presupposto nell’incompatibilità di carattere, nel contrasto tra differenti culture, tra diversi “credi” ideologici o religiosi, in manifestazioni di disaffezione, di distacco fisico o psicologico, nell’esasperato spirito di autonomia dei coniugi o anche nella presenza di fatti “oggettivi”, indipendenti dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ad es. una malattia psichica o fisica di uno di essi), ma considerati, per così dire, soggettivamente.
Ed ancora si è ritenuto che detta intollerabilità sia in re ipsa quando vi sia accordo delle parti sulla separazione (e vi sarà evidentemente contrasto su alcune clausole di essa) – ciò che accade, nella prassi, per la maggior parte delle separazioni giudiziali – o magari, quando la domanda sia presentata poco dopo la nascita di un figlio fuori del matrimonio ciò che fa ritenere che sia venuta meno ogni comunione di vita.
E ancora si è affermata l’intollerabilità, quando sia venuta meno la volontà di vivere insieme, semplicemente se il ricorrente chiede la separazione e insista nella domanda nonostante il tentativo di conciliazione.
L’orientamento testè indicato è palese manifestazione della tesi “soggettivistica”, che è stata recepita in questi ultimi anni da questa Corte, la quale ha in più occasioni precisato non essere necessaria la sussistenza di una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco spirituale di una delle parti, tale da rendere per lei intollerabile la convivenza e verificabile in base ai fatti obbiettivi emersi, compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione (tra le altre, Cass. n. 12383 del 2005 e, particolarmente, Cass. n. 3356 e 21099 del 2007; n. 7125 del 2011).
Per quanto sopra osservato, non si ravvisa nella pronuncia in esame violazione alcuna degli artt. 151, 2731, 2733 c.c., lamentata dalla ricorrente.
Nella specie, è sostanzialmente pacifico tra le parti e congruamente motivato nella sentenza impugnata che il T. da molti anni abbia abbandonato il domicilio coniugale ed instaurato una stabile convivenza more uxorio con altra donna dalla quale ha avuto un figlio.
Appare pertanto immune da censura il convincimento della Corte di Appello secondo il quale la disponibilità unilaterale della moglie a sopportare tale situazione non può valere ad impedire la sussistenza della intollerabilità della convivenza tra i coniugi, che costituisce il presupposto della pronuncia di separazione giudiziale, intollerabilità strettamente collegata all’esistenza di una nuova famiglia, composta dal T. stesso, dalla sua convivente e dal figlio minore.
Ha al riguardo argomentato la Corte di merito che l’esistenza di una nuova famiglia costituiva sicuro indice della disaffezione del T. alla convivenza matrimoniale con l’odierna ricorrente, ciò che rendeva per lui intollerabile la convivenza.
Va pertanto rigettato il ricorso.
Nulla sulle spese, non essendosi costituita la controparte.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.