Mediazione: se una parte è interdetta agli incontri dovrà partecipare il tutore previa autorizzazione del giudice tutelare Tribunale di Varese, Uff. Vol. Giur., decreto 13 febbraio 2012

 

 

MEDIAZIONE: SE UNA PARTE È INTERDETTA AGLI INCONTRI DOVRÀ PARTECIPARE IL TUTORE PREVIA AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE TUTELARE

 

Tribunale di Varese, Uff. Vol. Giur., decreto 13 febbraio 2012

(Giud. tutelare Buffone)

 

L’interdetto è comproprietario con alcuni soggetti, di taluni immobili descritti in atti. I condividenti dell’interdetto hanno presentato domanda presso l’Organismo di mediazione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Varese, per sperimentare un tentativo di conciliazione, alla presenza del pupillo, giusta l’art. 5 del d.lgs. 28/2010. Il tutore chiede di essere autorizzato a poter partecipare all’incontro fissato dai mediatori, con la possibilità di adottare le soluzioni ritenute più opportune.

Giova ricordare che la partecipazione al tavolo di mediazione è sempre atto da cui può trarre beneficio il litigante, in vista dell’eventuale e futura procedura giudiziaria, trattandosi di un’occasione per la definizione stragiudiziale, nelle forme amichevoli, del contrasto insorto tra le parti. Allorché sia convenuto dinanzi ai mediatori un interdetto, è il tutore a dover prendere parte al procedimento, richiedendosi per la valida trattazione del processo di mediazione, la piena capacità di colui che vi partecipa. Giova precisare, peraltro, ce è preciso compito dei mediatori quello di accertare che, al tavolo di mediazione, si presentino soggetti con la piena capacità di disporre del diritto conteso, tenuto conto delle pubblicità ex Lege sottese alle misure di protezione degli adulti incapaci e della diligenza professionale di cui deve godere il mediatore.

Sulla possibilità, però, di assumere decisioni nel corso del processo, sussiste il limite degli atti dispositivi, di cui all’art. 375 c.c.: il tutore non può, senza autorizzazione del Tribunale (v. artt. 374, 375 c.c.), procedere a transazioni.

 

P.Q.M.

 

Autorizza il tutore a partecipare a tutti gli incontri dei mediatori, in sostituzione dell’interdetto. In caso di possibile ipotesi transattiva, il tutore, per l’adesione e sottoscrizione, dovrà munirsi dell’autorizzazione di cui all’art. 375 comma I, n. 4 c.c..

Letto ed applicato l’art. 741, comma II, c.p.c..

Dispone che il decreto abbia efficacia esecutiva immediata.

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