Sfruttamento della prostituzione: sequestrabile l’albergo in cui si è tollerato il meretricio? Cassazione, sez. VI, 1° marzo 2012, n. 8037

 

SFRUTTAMENTO DELLA PROSTITUZIONE: SEQUESTRABILE L’ALBERGO IN CUI SI È TOLLERATO IL MERETRICIO?

Cassazione, sez. VI, 1° marzo 2012, n. 8037

 

Il reato di tolleranza abituale dell’altrui prostituzione commesso dal titolare di un esercizio alberghiero non esige la continuità dello condotta, ma implica la sola reiterazione, per un tempo apprezzabile, del comportamento permissivo del gestore, idoneo a consentire che le persone alloggienti nell’albergo svolgano attività di prostituzione

 

 

Cassazione, sez. VI, 1° marzo 2012, n. 8037

(Pres. Mannino – Rel. Teresi)

 

Osserva

Con ordinanza in data 28.06.2011 il Tribunale di Brescia ha rigettato l’appello proposto da P.M. , quale legale rappresentante della s.r.l. OMISSIS e quale indagato dei reati di cui agli art. 3 n. 3 e 8 e 4 n. 2 e 7 legge n. 75/1958, avverso l’ordinanza con cui il GIP ha rigettato la richiesta di dissequestro dell’hotel ubicato in (omissis) .

Secondo l’accusa il ricorrente, con altri indagati, aveva tollerato abitualmente, a partire dall’anno 2010, l’attività di meretricio svolta da numerose prostituite all’interno delle stanze dell’albergo traendo profitti derivanti dalla ripetuta locazione delle camere, ciò evincendosi dall’ordinanza coercitiva emessa dal GIP il 5.04.2011 e dall’ordinanza 28.04.2011 con cui era stata confermata l’applicazione, a carico dell’indagato, della misura cautelare degli arresti domiciliari.

Il decreto di sequestro preventivo dell’immobile era stato confermato dal tribunale del riesame all’esito della procedura ex art.324 c.p.p. il 2 maggio 2011.

Rilevava il tribunale che la sussistenza del fumus era stata già ritenuta in sede di riesame e che le circostanze addotte in sede d’appello erano state già valutate, sicché nessun serio elemento di novità era stato allegato rispetto al quadro indiziario già considerato essendo irrilevanti i due elementi di novità costituiti dal documentato rilascio ai clienti delle ricevute fiscali e il numero delle presenze riconducibili alle prostitute (rapportato alle complessive presenze registrate dal personale dell’albergo: 2%) stante che la documentazione prodotta attestava consumazione di almeno 194 rapporti mercenari, verificatisi con periodicità costante, sicché era confermata l’abituale destinazione dell’albergo all’esercizio dell’attività di prostituzione.

Sussisteva anche il periculum in mora per il concreto rischio che la libera disponibilità dell’immobile favorisse la reiterazione dei reati.

Proponeva ricorso per cassazione l’indagato denunciando violazione di legge:

– sulla ritenuta sussistenza del periculum in mora per l’insussistenza del nesso strumentale dell’hotel sequestrato con il reato contestato, emergendo dalla prodotta documentazione, non valutata nei precedenti giudizi incidentali, che l’hotel [non qualificabile come cosa pertinente al reato] non era stabilmente impiegato e dedicato a ospitare prostitute perché le presenze riconducibili a presunte ipotesi di reato erano 193 a fronte di 10.251 presenze complessive e che le stesse avevano comportato un contributo economico pari a Euro 8.685 a fronte di un fatturato complessivo della struttura sequestrata di Euro 277.112,73;

– sulla ritenuta sussistenza del fumus commissi delicti basata su fonti di prova generiche e non riferibili all’indagato che lavorava prevalentemente presso altra attività economica.

Chiedeva l’annullamento dell’ordinanza.

Premesso che avverso il rigetto dell’istanza di revoca di un provvedimento di sequestro preventivo non è preclusa la proposizione dell’appello basato su motivi non dedotti in precedenza [Cassazione SU n.29952/2004, RV. 228217], va rilevato, quanto al fumus, che il Tribunale ha, con congrua motivazione e richiamando le argomentazioni del provvedimento impositivo, ritenuto ipotizzabile il reato de quo con riferimento all’abituale tolleranza da parte dell’indagato della prostituzione nel pubblico locale.

In merito, non sono dirimenti le nuove argomentazioni difensive sul numero delle presenze in hotel riconducibili all’ipotesi di reato notevolmente inferiore a quello delle presenze lecite perché “il reato di tolleranza abituale dell’altrui prostituzione commesso dal titolare di un esercizio alberghiero non esige la continuità dello condotta, ma implica la sola reiterazione, per un tempo apprezzabile, del comportamento permissivo del gestore, idoneo a consentire che le persone alloggienti nell’albergo svolgano attività di prostituzione” [Cassazione Sezione 3 n. 35384/2007 RV. 237535].

Non sono, quindi, proponibili in sede di legittimità censure che richiamano circostanze di fatto esaminate dal Tribunale e che tendono sostanzialmente a una diversa valutazione dei dati fattuali su cui è fondato il convincimento espresso in sede di merito.

Per il mantenimento della misura cautelare occorre che sussista, oltre al fumus, l’esigenza, concreta ed attuale, di prevenzione con specifico riferimento alla possibilità che la libera disposizione della cosa possa agevolare la prosecuzione della condotta criminosa da valutare sotto il profilo logico – giuridico e alla stregua del principio di effettività causale, che connota il nesso tra disponibilità della cosa e la sua inequivocabile destinazione alla commissione del reato.

In tale ipotesi l’obbligo della motivazione è assolto soltanto quando il giudice accerti che l’esigenza di prevenzione sia attuale e concreta.

La motivazione deve essere puntuale circa il nesso strumentale con riferimento all’attività di prevenzione perché deve essere accertato non solo che la cosa sia servita per commettere il reato, ma anche che essa è strutturalmente funzionale alla possibile reiterazione dell’attività criminosa.

Deve trattarsi di una pericolosità intrinseca, essenziale e non occasionale, tale da rendere una res, in se stessa lecita, oggettivamente e specificamente predisposta per la commissione di futuri reati.

Tanto premesso, va rilevato che l’ordinanza impugnata ha congruamente motivato sul pericolo di aggravamento del reato e sul pericolo del protrarsi delle condotte criminose nel caso di restituzione dell’immobile specificando che la relazione tra albergo e reato non era meramente occasionale ma aveva i caratteri della specificità, della stabilità e collegamento strumentale (cfr. Sezione 3 n. 701/1997 RV. 207370).

La manifesta infondatezza del ricorso comporta l’onere delle spese del procedimento e del versamento alla cassa delle ammende di una somma che va equitativamente fissata in Euro 1.000.

 

P.Q.M.

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000 in favore della cassa delle ammende

 

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