VACANZA DELUDENTE: I SERVIZI ACQUISTATI AL VILLAGGIO FANNO PARTE DEL PACCHETTO TURISTICO?
Cassazione, sez. III, 2 marzo 2012, n. 3256
Ai fini della individuazione dell’ambito di applicabilità della disciplina in tema di «pacchetti turistici», costituiscono strumento ermeneutico essenziale: la ratio di tutela del consumatore, che ispira la normativa, nell’ambito dell’obiettivo dell’avvicinamento delle legislazioni degli Stati membri della Comunità Europea; la causa concreta del contratto, costituita dalla «finalità turistica»; le altre disposizioni del d.lgs. n. 111 del 1995. Proprio la causa concreta del contratto impedisce di considerare «accessori» all’alloggio, altri servizi, strettamente funzionali alla finalità turistica, aggiuntivi rispetto alla ospitalità e ai tradizionali accessori; la ratio di tutela del consumatore e altre disposizioni dello stesso d.lgs. in argomento, comportano che, ai fini della «prefissata combinazione» e della vendita a un «prezzo forfettario» dell’alloggio e degli altri servizi, non rileva che la fruizione di tali altri servizi sia subordinata all’acquisto presso il villaggio di una tessera club, né il prezzo della stessa, quando, come nella specie, tali altri servizi siano contenuti nel depliant e l’acquisto della tessera sia obbligatorio. Pertanto, nell’ipotesi di acquisto, dai un’agenzia, del pernottamento con mezza pensione in un villaggio turistico, scelto dia un catalogo; villaggio presso il quale, previo acquisto di una «tessera club», sono fruibili servizi turistici (quali spiaggia attrezzata, miniclub bambini, animazione, piscina, campi da tennis …ecc.), sussistono tutte le condizioni richieste dalla legge (art. 2 del d.lgs. n. 111 del 1995) per la configurabilità dell’acquisto di un «pacchetto turistico». Né, ai fini dell’applicabilità della suddetta disciplina, ha alcun rilievo il mancato rispetto dell’art. 19 dello stesso decreto legislativo, trattandosi di previsioni a favore del consumatore, lontane dallo stabilire oneri e decadenze a carico dello stesso
Cassazione, sez. III, 2 marzo 2012, n. 3256
(Pres. Spirito – Rel. Carluccio)
Svolgimento del processo
1. – I coniugi M.C. e M.D., genitori di due minori, che nel maggio 2002 avevano acquistato presso una agenzia, scegliendolo da un catalogo Alpitour, un periodo di soggiorno di 14 giorni presso un villaggio turistico, durante il quale, previo acquisto di una «tessera club», potevano fruire di una serie di servizi (spiaggia attrezzata, mini club per bambini, piscina, animazione, campi da tennis, ecc.), vedevano rigettata dal Tribunale di Milano la domanda di risarcimento, avanzata nei confronti della Alpitour Spa.
La Corte di appello di Milano rigettava l’impugnazione proposta dai coniugi (sentenza del 21 dicembre 2009).
2. – Avverso la suddetta sentenza, i coniugi D. propongono ricorso per cassazione con quattro motivi, esplicati da memoria. La Alpitour Spa resiste con controricorso, esplicato da memoria.
Motivi della decisione
1. – La Corte di merito ha così motivato il rigetto della domanda.
a) Alla specie non è applicabile la disciplina prevista dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, essendo stato acquistato un soggiorno in mezza pensione in una struttura alberghiera e, tramite una «tessera club», servizi che non possono qualificarsi «non accessori», ai sensi dell’art. 2 del suddetto decreto, che ne definisce l’ambito applicativo, trattandosi di mere facilitazioni accessorie al soggiorno, non autonomamente valutabili rispetto all’alloggio, essendo esclusivamente destinati al più intenso godimento del servizio alberghiero offerto nel villaggio.
b) Comunque, rispetto ai disservizi lamentati, non è stata inviata alcuna comunicazione tramite raccomandata, ai sensi dell’art. 19 dello stesso decreto. Né risulta prova di reclami effettuati in loco durante la vacanza.
c) Correttamente, il giudice di primo grado, in via residuale, qualificando la domanda risarcitoria per inadempimento di obbligazioni contrattuali, l’ha rigettata per mancanza di prova di inadempimenti qualitativi, tali da determinare obblighi risarcitori.
Quanto alla non usufruibilità della spiaggia: dalle foto risulta frequentata, nonostante la presenza di barche e di mezzi di traino delle stesse; non era l’unica, risultando dal depliant altra spiaggia in prossimità. Gli spazi angusti e, in genere, l’intrattenimento non professionale, si spiegano con l’essere il villaggio qualificato a tre stelle, livello non di eccellenza. Quanto all’incompetenza dello staff del mini club, collegato allo smarrimento temporaneo della minore, l’episodio risulta provato genericamente e non risulta attribuibile a tale incompetenza. In conclusione, si tratta di mera insoddisfazione commerciale e non di inadempimento contrattuale.
d) Quanto al danno non patrimoniale lamentato, per mera completezza, si richiama la rigorosa delimitazione dello stesso effettuata dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. Un. 11 novembre 2008, n. 26972), che si condivide.
2. – Con il primo motivo si deduce, la violazione dell’art. 2 del d.lgs. n. 111 del 1995, per non avere il giudice di merito ritenuto l’applicabilità della normativa dettata per i «pacchetti turistici» in presenza di servizi (quali spiaggia attrezzata, mini club per bambini, piscina, animazione, campi da tennis, ecc.), acquistati con tessera club, da ritenersi non accessori all’alloggio in mezza pensione presso un villaggio turistico, essendo stati determinanti nella decisione di sottoscrivere il contratto.
2.1. – Il motivo va accolto.
La Corte di merito erra nel non ritenere applicabile la disciplina che regola, in adempimento della direttiva n. 90/314/CEE, i «pacchetti turistici». Disciplina contenuta nel d.lgs. n. 111 del 1995, rilevante ratione temporis, poi riprodotta, senza modificazioni (per la parte di interesse), nel d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice di consumo) e da ultimo, in una visione d’insieme, nel d.lgs. 23 maggio 2011, n. 79 (Codice del turismo).
Viene in rilievo la disposizione che definisce l’ambito di applicabilità della disciplina (art. 2, d.lgs. n. 111 del 1995).
Secondo la previsione normativa, si ha «pacchetto turistico» quando:
– si vende, o si offre in vendita, il risultato della «prefissata combinazione» di almeno due, dei tre elementi individuati: trasporto, alloggio, servizi turistici «non accessori»;
– i suddetti elementi sono venduti, o offerti in vendita, «a un prezzo forfettario»;
– sempre che, qualora elemento che compone il pacchetto siano i servizi «non accessori», questi, individuati mediante il rinvio alle lett. i) ed m) del successivo art. 7, costituiscano «parte significativa» dei pacchetto.
2.2. – Nella specie, pacificamente concernente l’acquisto, presso un’agenzia, del pernottamento con mezza pensione in un villaggio turistico, scelto da un catalogo Alpitour; villaggio dove, previo acquisto di una «tessera club», erano fruibili servizi turistici, quali spiaggia attrezzata, miniclub bambini, animazione, piscina, campi da tennis …ecc., sussistono tutte le condizioni richieste dalla legge per la configurabilità dell’acquisto di un pacchetto turistico.
L’alloggio, combinato, al momento del contratto, con servizi non accessori allo stesso, che costituiscono parte significativa dello stesso contratto, è stato venduto a un prezzo forfettario.
2.3. – Va premesso che, ai fini della individuazione dell’ambito di applicabilità della disciplina e, quindi, delle fattispecie in essa ricomprese, costituiscono strumento ermeneutico essenziale: in generale, la ratio di tutela del consumatore che ispira la normativa, nell’ambito dell’obiettivo dell’avvicinamento delle legislazioni degli Stati membri della Comunità Europea; la causa concreta del contratto, costituita dalla «finalità turistica», che qualifica il contratto «determinando l’essenzialità di tutte le attività e i servizi strumentali alla realizzazione del preminente scopo vacanziero» (Cass. 24 luglio 2007, n. 16315); le altre disposizioni del d.lgs. n. 111 del 1995.
2.3.1. – Proprio la causa concreta del contratto impedisce di considerare «accessori» all’alloggio, al servizio alberghiero, comprensivo di pasti, i servizi – quali, nella specie, spiaggia attrezzata, miniclub bambini, animazione, piscina, campi da tennis… ecc., – strettamente funzionali alla finalità turistica. Finalità che il consumatore, al momento della stipulazione del contratto, persegue ed è determinante nella scelta di un albergo, strutturato come «villaggio turistico», caratterizzato dalla prestazione di servizi aggiuntivi alla ospitalità e ai suoi tradizionali e convenzionali accessori, piuttosto che un altro.
D’altra parte, la stessa lettera legislativa consente un’interpretazione estensiva dei «servizi turistici non accessori», parlando genericamente di «altri servizi» inclusi nel pacchetto (art. 7, lett. i), che siano «parte significativa» dello stesso; precisazione che non può non leggersi come chiaro riferimento alla causa concreta del contratto. Né, in senso contrario, può avere alcun rilievo l’essere tali servizi interamente offerti e fruiti all’interno del villaggio, atteso che l’esistenza degli stessi può coincidere totalmente con la finalità di vacanza perseguita.
Tale interpretazione trova conforto, oggi, nell’art. 34 del Codice dei turismo (sostitutivo dell’art. 2 in argomento), secondo il quale, deve trattarsi di servizi «non accessori…che costituiscano, per la soddisfazione delle esigenze ricreative dei turista, parte significativa del pacchetto turistico»; dove, la significatività dei servizi non accessori è rapportata finalisticamente alla volontà del turista contraente.
2.3.2. – La ratio di tutela del consumatore e altre disposizioni dello stesso d.lgs. in argomento, comportano che, ai fini della «prefissata combinazione» e della vendita a un «prezzo forfettario» dell’alloggio e degli altri servizi – altre condizioni richieste dalla legge perché possa ritenersi integrato un «pacchetto turistico» – non rileva che la fruizione di tali altri servizi sia subordinata all’acquisto presso il villaggio di una tessera club, né il prezzo della stessa, quando, come nella specie, tali altri servizi siano contenuti nel depliant e l’acquisto della tessera sia obbligatorio.
Infatti, quanto acquistato presso l’agenzia si configura come il risultato della «prefissata combinazione», al momento del contratto, tra alloggio, comprensivo di mezza pensione, presso un villaggio turistico e ulteriori servizi con finalità vacanziera offerti all’interno del villaggio, come pacificamente risultanti dal depliant dell’Alpitour. Anche secondo l’interpretazione della Corte di Giustizia CE, la «prefissata combinazione» deve essere interpretata nel senso che include le combinazioni di servizi turistici effettuate al momento in cui il contratto viene stipulato tra l’agenzia e il cliente, ivi compresi gli accordi raggiunti su diretto suggerimento del turista (sentenza 30 aprile 2002, n. 400). D’altra parte, ai sensi dell’art. 9 dei d.lgs. n. 111 del 95, le informazioni contenute nell’opuscolo vincolano l’organizzatore e il venditore.
Sussiste anche ulteriore condizione della vendita ad un «prezzo forfettario». Non rileva, in senso contrario, il pagamento presso il villaggio della tessera club. Infatti, espressamente, con la chiara finalità di tutelare il consumatore, il comma 2, dell’art. 2 in argomento, prevede che la fatturazione separata degli elementi di uno stesso «pacchetto turistico» non sottrae l’organizzatore a il venditore agli obblighi. Né rileva, ai fini di considerarla esclusa dal prezzo forfettario, l’eventuale sottoscrizione della tessera club presso il villaggio, stante l’obbligatorietà della sua sottoscrizione (per persona di età superiore a tre anni, prevista nei depliant). Ancora, non rileva l’importo del prezzo per tali servizi, atteso che il dover questi costituire «parte significativa» del pacchetto si collega alla causa concreta del contratto e alle finalità perseguite dal turista. D’altra parte, la ripartizione dell’importo dei prezzi tra quanto richiesto per la struttura alberghiera in senso proprio e quanto richiesto per ulteriori servizi fruibili presso il villaggio, risponde a politiche di marketing operate dall’imprenditore turistico.
3. – Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 19 del d.lgs. n. 111 del 1995, per non avere il giudice di merito ritenuto che il reclamo in loco non necessita di alcuna formalità e che l’invio con raccomandata nel termine di dieci giorni è una possibilità non comportante decadenza. 3.1. – Il motivo va accolto.
La questione all’attenzione della Corte è, la funzione della previsione dell’art. 19 in argomento, in riferimento alle conseguenze della sua inosservanza.
La disposizione, ha recepito la direttiva comunitaria, secondo la quale: vanno inseriti nel contratto «i termini entro cui il consumatore deve presentare reclamo per l’inadempimento o la cattiva esecuzione del contratto» (art. 4, comma 2, lett. a), con rinvio all’allegato); «ogni mancanza nell’esecuzione del contratto rilevata in loco…deve essere segnalata al più presto, per iscritto o in qualsiasi altra forma appropriata…» (art. 5, comma 4); «in caso di reclamo, l’organizzatore e/o il venditore, o il suo rappresentante locale….devono adoperarsi sollecitamente per trovare soluzioni appropriate» (art. 6).
Essa si collega alla modifica delle condizioni contrattuali, prima e dopo la partenza (art. 12 del d.lgs. n. 111 del 1995).
Si tratta, quindi, di previsioni a favore dei consumatore, lontane dallo stabilire oneri e decadenze a carico dello stesso. Il reclamo in loco è volto a consentire di porre rimedio alle inadempienze; il reclamo con raccomandata è facoltativo: è volto alla denuncia degli inadempimenti al fine di favorire la soluzione della controversia in via stragiudiziale (Cfr. Cass. 10 gennaio 2011, n. 297, in motivazione).
4. – In conclusione, i primi due motivi di ricorso sono accolti in applicazione del seguente principio di diritto: «Ai fini della individuazione dell’ambito di applicabilità della disciplina in tema di «pacchetti turistici», costituiscono strumento ermeneutico essenziale: la ratio di tutela del consumatore, che ispira la normativa, nell’ambito dell’obiettivo dell’avvicinamento delle legislazioni degli Stati membri della Comunità Europea; la causa concreta del contratto, costituita dalla «finalità turistica»; le altre disposizioni del d.lgs. n. 111 del 1995. Proprio la causa concreta del contratto impedisce di considerare «accessori» all’alloggio, altri servizi, strettamente funzionali alla finalità turistica, aggiuntivi rispetto alla ospitalità e ai tradizionali accessori; la ratio di tutela del consumatore e altre disposizioni dello stesso d.lgs. in argomento, comportano che, ai fini della «prefissata combinazione» e della vendita a un «prezzo forfettario» dell’alloggio e degli altri servizi, non rileva che la fruizione di tali altri servizi sia subordinata all’acquisto presso il villaggio di una tessera club, né il prezzo della stessa, quando, come nella specie, tali altri servizi siano contenuti nel depliant e l’acquisto della tessera sia obbligatorio. Pertanto, nell’ipotesi di acquisto, dai un’agenzia, del pernottamento con mezza pensione in un villaggio turistico, scelto dia un catalogo; villaggio presso il quale, previo acquisto di una «tessera club», sono fruibili servizi turistici (quali spiaggia attrezzata, miniclub bambini, animazione, piscina, campi da tennis …ecc.), sussistono tutte le condizioni richieste dalla legge (art. 2 del d.lgs. n. 111 del 1995) per la configurabilità dell’acquisto di un «pacchetto turistico». Né, ai fini dell’applicabilità della suddetta disciplina, ha alcun rilievo il mancato rispetto dell’art. 19 dello stesso decreto legislativo, trattandosi di previsioni a favore del consumatore, lontane dallo stabilire oneri e decadenze a carico dello stesso.»
5. – Con il terzo e quarto motivo si censura la sentenza nella parte in cui non ha ritenuto provato l’inesatto adempimento e non ha riconosciuto il danno non patrimoniale chiesto, nell’ambito della generale responsabilità contrattuale. Questi motivi restano assorbiti dall’accoglimento dei primi due motivi, concernenti l’inquadrabilità della fattispecie nella disciplina del d.lgs. n. 111 del 1995.
6. – In conclusione, in accogliendo del primo e secondo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, la sentenza della Corte di merito è cassata in relazione ai motivi accolti e la causa deve essere rinviata alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, che deciderà la controversia in applicazione del principio di diritto enunciato (§. 4), provvedendo anche sulle spese dei presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri; cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione.