Lesioni personali. Quale il dies a quo penale e civile? Cassazione, sez. IV Penale, 6 marzo 2012, n. 8904

 

LESIONI PERSONALI. QUALE IL DIES A QUO PENALE E CIVILE?

Cassazione, sez. IV Penale, 6 marzo 2012, n. 8904

 

Il termine per proporre la querela per il reato di lesioni colpose determinate da colpa medica inizia a decorrere non già dal momento in cui la persona offesa ha avuto consapevolezza della patologia contratta, bensì da quello, eventualmente successivo, in cui la stessa è venuta a conoscenza della possibilità che sulla menzionata patologia abbiano influito errori diagnostici o terapeutici dei sanitari che l’hanno curata.

Nella valutazione del “dies a quo” della prescrizione civile incide in modo rilevante l’elemento soggettivo, correlato alla volontà del soggetto ed alla sua effettiva conoscenza del danno illecito, e ciò è collegato alla ratio stessa dell’istituto che è sensibile alla volontà del soggetto di esercitare o meno il diritto e/o l’azione (a cui si collegano le cause interruttive). Dal che la analoga soluzione adottata dalla giurisprudenza in tema di “dies a quo” per esercitare il diritto di querela.

Invece, la ratio della prescrizione penale si collega al venir meno delle esigenze di prevenzione generale, per cui è lo Stato a non avere interesse più alla punizione. Ciò spiega perché la disciplina della interruzione della prescrizione penale non è ancorata ai comportamenti della vittima ed alla sua volontà di agire (come invece in sede civile) e spiega anche perché le cause interruttive penali hanno un limite temporale massimo, mentre quelle civili possono reiterarsi in definitivamente.

Ne consegue la coerenza della scelta di individuare il “dies a quo” in penale nella “insorgenza della malattia in fieri” (elemento perfezionativo della tipicità del fatto) e in civile nella consapevolezza di “un danno ingiusto conseguente al comportamento di un soggetto” (in quanto solo in questo momento il danneggiato è in grado di esercitare il suo diritto, avendone piena consapevolezza ai sensi dell’art. 2935 (decorrenza dal di in cui “il diritto può essere fatto valere”).

 

 

Cassazione, sez. IV Penale, 6 marzo 2012, n. 8904

(Pres. Marzano – Rel. Izzo)

 

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 29/9/2008 il Tribunale di Avezzano dichiarava non doversi procedere nei confronti di T.C. , per il delitto di lesioni colpose in danno della minore P.V. , perché estinto per prescrizione. All’imputato, in qualità di medico odontoiatra, era stato addebitato di avere provocato per un errato e negligente trattamento sanitario, finalizzato alla eliminazione di una mala occlusione dentaria, lesioni personali con indebolimento permanente della capacità di masticazione (in (…), inizio trattamento nel (…); termine nel (…); consapevolezza del danno alla fine del (…); querela del (omissis)).

Osservava il tribunale che l’inizio dei termine di prescrizione doveva fissarsi nell’anno 2001, data di ultimazione della terapia; pertanto al momento della citazione a giudizio, il 6/8/2007, il termine quinquennale di prescrizione era già spirato.

2. Con sentenza del 5/5/2010 la Corte di Appello di L’Aquila confermava la pronuncia di proscioglimento. Osservava la Corte che il momento iniziale della decorrenza del termine di prescrizione andava individuato nel momento della “insorgenza” della malattia. Nel caso nella stessa querela era stato indicato che la patologia si era manifestata dopo alcuni mesi dall’inizio del trattamento e si era acutizzata sempre più, tanto che dal 9 ottobre 2000 al 7 giugno 2003 la P. era stata costretta a disertare la scuola. In ogni caso la certezza della patologia in atto si ricavava dagli accertamenti sanitari disposti in data marzo 2002. Pertanto, considerando tale data come “dies a quo”, la prescrizione quinquennale del reato si era maturata prima dell’atto interattivo del 6/8/2007 ed, in ogni caso prima della sentenza di appello calcolando il termine di sette anni e mezzo con l’interruzione.

3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore della parte civile, lamentando la erronea applicazione della legge penale. Infatti il giudice di merito, nel determinare il “dies a quo” della prescrizione, lo aveva fissato in relazione a referti medici acquisiti di dubbia chiarezza, mentre tale “dies” andava individuato nella data del 28/3/2008, allorché dopo l’intervento operatorio ad opera del prof. I. , l’ingravescenza della malattia era cessata. In ogni caso il giudice di merito non aveva tenuto conto dell’orientamento giurisprudenziale delle Sez. Unite Civili (sent. 576 del 2008), secondo la quale, in tema patologie lungolatenti, il “dies a quo” della prescrizione andava individuato non nella conoscenza della malattia, ma nella sua percezione come danno ingiusto causalmente ricollegabile alla condotta di un soggetto: pertanto il termine iniziale di prescrizione, quanto meno andava collocato a ridosso della data di presentazione della querela e cioè il 23/5/2005.

In data 8/6/2011 la parte civile depositata memoria indirizzata al G.I. della causa civile ed il 4/11/2011 ulteriore memoria difensiva.

Considerato in diritto

3.1 motivi di censura sono infondati e pertanto il ricorso deve essere rigettato.

3.1. Il giudice di merito, nel ricostruire la vicenda oggetto del processo, ha ricordato come dagli atti processuali emergeva che il trattamento medico ortodontico era stato iniziato nell’anno 1997 e che era terminato nell’anno 2001. Che dalle stesse dichiarazioni della parte civile risultava, inoltre, che la patologia si era manifestata dopo alcuni mesi dall’inizio della cura e che si era acutizzata sempre più, tanto che la P. aveva dovuto disertare la scuola dal 9/10/2000 al 7/6/2003. In relazione alla patologia aveva svolto approfonditi accertamenti medici nel marzo 2002 (prodotti agli atti).

Ha desunto da ciò la corte di merito, con coerente motivazione, esente da censure logiche, come dalla ricostruzione dei fatti risultasse che, alla data del marzo 2002, certamente la patologia era già in atto, tanto da avere determinato l’interruzione della frequenza scolastica e la necessità di approfondimenti diagnostici. Dal che ha dedotto la intervenuta prescrizione del reato, sia in relazione al termine minimo di cinque anni (anteriormente al primo atto interruttivo); sia al termine complessivo di sette anni e mezzo.

3.2. Ciò premesso va ricordato che questa Corte di legittimità ha, con consolidata giurisprudenza, affermato che “Il reato di lesioni personali colpose, di cui all’art. 590 cod. pen., è un reato istantaneo che si consuma ai momento dell’insorgenza della malattia prodotta dalle lesioni, sicché la durata e l’inguaribilità della malattia sono irrilevanti ai fini della individuazione del momento consumativo. Qualora, però, la condotta colposa causatrice della malattia stessa non cessi con l’insorgenza di questa, ma, persistendo dopo tale momento, ne cagioni un successivo aggravamento, il reato di lesioni colpose si consuma nel momento in cui si verifica l’ulteriore debilitazione” (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 7475 del 09/12/1985 Ud. (dep. 12/07/1986) Rv. 173398). Più di recente, nel confermare tale orientamento, è stato ribadito che “Nel delitto di lesioni personali colpose derivanti da malattia professionale caratterizzata da evoluzione nel tempo, il momento di consumazione del reato non è quello in cui sarebbe venuta meno la condotta del responsabile causativa dell’evento, bensì quello dell’insorgenza della malattia prodotta dalle lesioni, sicché ai fini della prescrizione il dies commissi delicti va retrodatato al momento in cui risulti la malattia in fieri, anche se non stabilizzata in termini di irreversibilità o di impedimento permanente” (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 37432 del 09/05/2003 Ud. (dep. 02/10/2003), Rv. 225989; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 2442 del 22/01/1999 Ud. (dep. 25/02/1999), Rv. 213147; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 2522 del 08/01/1998 Ud. (dep. 27/02/1998), Rv. 210173).

Nel caso di specie, pertanto, il giudice di merito, facendo buon governo dei principi enunciati, ha determinato l’insorgenza della malattia quantomeno nel marzo 2002, con una coerente valutazione di fatto, incensurabile in questa sede di legittimità, a fronte di una motivazione sul punto non manifestamente illogica.

3.3. Né tale orientamento interpretativo relativo al dies a quo della prescrizione si pone in contrasto con la giurisprudenza penale relativa al termine per poter proporre querela ed a quella civile in ordine alla prescrizione del diritto al risarcimento del danno, con specifico riferimento al danno lungo latente.

3.4. Quanto alla prima tematica, questa corte di legittimità ha affermato che “Il termine per proporre la querela per il reato di lesioni colpose determinate da colpa medica inizia a decorrere non già dal momento in cui la persona offesa ha avuto consapevolezza della patologia contratta, bensì da quello, eventualmente successivo, in cui la stessa è venuta a conoscenza della possibilità che sulla menzionata patologia abbiano influito errori diagnostici o terapeutici dei sanitari che l’hanno curata” (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 17592 del 07/04/2010 Ud. (dep. 07/05/2010), Rv. 247096).

In ordine alla seconda problematica, le Sezioni Unite civile hanno statuito che “La responsabilità del Ministero della salute per i danni conseguenti ad infezioni da virus HBV, HIV e HCV contratte da soggetti emotrasfusi è di natura extracontrattuale, né sono ipotizzabili, al riguardo, figure di reato tali da innalzare i termini di prescrizione (epidemia colposa o lesioni colpose plurime); ne consegue che il diritto al risarcimento del danno da parte di chi assume di aver contratto tali patologie per fatto doloso o colposo di un terzo è soggetto al termine di prescrizione quinquennale che decorre, a norma degli artt. 2935 e 2947, primo comma, cod. civ., non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione causativa del danno o dal momento in cui la malattia si manifesta all’esterno, bensì da quello in cui tale malattia viene percepita o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, usando l’ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche….” (Cass. Sez. U. Civ., Sentenza n. 576 del 11/01/2008, Rv. 600901).

Come evidente, in entrambe le sentenze il “dies a quo” di decorrenza viene spostato in avanti nel tempo, al momento della percepibilità di un danno ingiusto, conseguenza del comportamento di un terzo e non è, quindi, ancorato al mero momento di “insorgenza” della malattia.

3.5. L’apparente antinomia tra la giurisprudenza civile e quella penale in tema di decorrenza della prescrizione, può essere risolta prendendo spunto dalla stessa motivazione della sentenza delle Sezioni Unite, laddove viene delineata la distinzione dell’illecito civile rispetto a quello penale, valorizzando la rilevanza del “danno” nel primo ed del “fatto” nel secondo. Nella valutazione del “dies a quo” della prescrizione civile incide in modo rilevante l’elemento soggettivo, correlato alla volontà del soggetto ed alla sua effettiva conoscenza del danno illecito, e ciò è collegato alla ratio stessa dell’istituto che è sensibile alla volontà del soggetto di esercitare o meno il diritto e/o l’azione (a cui si collegano le cause interruttive). Dal che la analoga soluzione adottata dalla giurisprudenza in tema di “dies a quo” per esercitare il diritto di querela.

Invece, la ratio della prescrizione penale si collega al venir meno delle esigenze di prevenzione generale, per cui è lo Stato a non avere interesse più alla punizione. Ciò spiega perché la disciplina della interruzione della prescrizione penale non è ancorata ai comportamenti della vittima ed alla sua volontà di agire (come invece in sede civile) e spiega anche perché le cause interruttive penali hanno un limite temporale massimo, mentre quelle civili possono reiterarsi in definitivamente.

Ne consegue la coerenza della scelta di individuare il “dies a quo” in penale nella “insorgenza della malattia in fieri” (elemento perfezionativo della tipicità del fatto) e in civile nella consapevolezza di “un danno ingiusto conseguente al comportamento di un soggetto” (in quanto solo in questo momento il danneggiato è in grado di esercitare il suo diritto, avendone piena consapevolezza ai sensi dell’art. 2935 (decorrenza dal di in cui “il diritto può essere fatto valere”).

Al rigetto segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

P.Q.M.

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

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