SUL CONCETTO DI DETENZIONE ILLEGALE DI ARMA DA FUOCO
Cassazione, sez. I, 15 marzo 2012, n. 10287
Per la configurazione del delitto di detenzione abusiva d’arma comune da sparo è necessaria una relazione stabile del soggetto con la cosa, in quanto il concetto di detenzione per sua natura implica un minimo di permanenza del rapporto materiale tra detentore e cosa detenuta ed un minimo apprezzabile di autonoma disponibilità del bene da parte del soggetto
Cassazione, sez. I, 15 marzo 2012, n. 10287
(Pres. Chieffi – Rel. Carta)
Rileva in fatto
1.- Con sentenza pronunciata il 10 dicembre 2010 il Tribunale monocratico di Torre Annunziata condannava A.O. alla pena di mesi quattro di reclusione perché ritenuta responsabile dei reati, unificati dal vincolo della continuazione, di minacce gravi e di lesioni aggravate, la proscioglieva dal reati di minaccia ed ingiuria per difetto di querela e la assolveva dal reato di detenzione illegale di arma, contestato al capo A) della rubrica, perché il fatto non sussiste.
I fatti oggetto del giudizio attengono alla lite intercorsa tra l’imputata ed il marito C.P. nelle prime ore del mattino del (omissis) , nel corso del diverbio A.O. impossessatasi della pistola di ordinanza del marito lo aveva ingiuriato e minacciato intimandogli di lasciare il domicilio coniugale; nelle medesime circostanze l’aveva anche aggredito procurandogli lesioni giudicate guaribili in giorni dieci; nel tardo pomeriggio della stessa giornata la A. rivolgeva ulteriori minacce ed ingiurie al marito che aveva fatto rientro al domicilio coniugale con dei colleghi per prelevare i suoi effetti personali. Rilevava il tribunale che riguardo ai fatti verificatisi nel pomeriggio del 20 maggio la persona offesa non aveva sporto querela e, in conseguenza, per i relativi reati doveva dichiararsi non luogo a procedere.
Il giudice riteneva che la responsabilità penale dell’imputata in ordine ai reati di lesioni personali e minaccia grave accaduti nella notte fosse, invece, provata sulla base della deposizione, sicuramente attendibile siccome logica e coerente, della parte offesa non contrastata da alcun elemento di segno contrario, riscontata dal referto medico relativo alle lesioni del C. e da quanto riferito dal teste Ca. .
Affermava, poi, che il possesso precario e per pochissimi minuti della pistola di ordinanza del C. al solo scopo di rendere più efficaci le frasi di minaccia rivolte a quest’ultimo, possesso realizzatosi sotto la costante osservazione del legittimo detentore il quale cercava di disarmarla, non fosse penalmente rilevante. Mancavano infatti perché potesse configurarsi il reato di detenzione illegale quel minimo di permanenza del possesso e di autonoma disponibilità in capo al soggetto attivo richiesti dalla norma incriminatrice alla stregua dei principi di diritto sanciti dalla giurisprudenza di legittimità.
2.- Avverso il capo della sentenza relativo al proscioglimento dell’imputata in relazione al reato di detenzione illegale aggravata della pistola ha proposto ricorso immediato per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata il quale deduce l’erronea interpretazione dell’articolo 2 della legge n. 895 del 1967.
Sostiene il PM ricorrente che la giurisprudenza di legittimità richiamata dal tribunale lascia spazio ad una interpretazione funzionale e non puramente cronologica del concetto di detenzione, nel senso che la rilevanza penale della condotta detentiva, anche se solo momentanea, deve essere ancorata allo scopo perseguito dall’agente.
In tal senso la detenzione, per quanto breve, per la circostanza di essere caratterizzata in termini funzionali rispetto al proposito del precario detentore, assurgere a condotta di rilevanza penale meritevole di adeguata sanzione nei casi, quali quello in esame, che si sostanziano in una condotta ben più grave rispetto a quella di chi abbia, in ipotesi, acquistato un’arma e presentato la richiesta dichiarazione all’autorità di polizia con qualche giorno di ritardo.
3.- Il Procuratore Generale Dott. Scardaccione Eduardo ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata
Osserva in diritto
1.- Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte che il Collegio condivide e che correttamente è stata richiamata dal giudice di merito “Per la configurazione del delitto di detenzione abusiva d’arma comune da sparo è necessaria una relazione stabile del soggetto con la cosa, in quanto il concetto di detenzione per sua natura implica un minimo di permanenza del rapporto materiale tra detentore e cosa detenuta ed un minimo apprezzabile di autonoma disponibilità del bene da parte del soggetto” (Cass. Sez. 1, sent. 20.5.2008, n. 20935, Rv. 240287). Né è vero, come sostenuto dal PM ricorrente, che non sia stata individuata alcuna cornice temporale cui legare il concetto di detenzione penalmente rilevante posto che plurime pronunce di questa Corte (tra le tante: Cass. Sez. 1, sent. 30.6.1978, n. 13525, Rv. 140343; Cass. Sez. 1, sent. 5.3.1981, n. 4534, Rv. 148855; Cass. Sez. 1, sent 23.3.1983, Rv. 159083; Cass. Sez. F., sent. 2.8.1990, n. 12682, Rv. 185434) hanno enucleato il concetto di stabilità per completare quello di detenzione, ancorandolo al tempo strettamente necessario per provvedere alla denuncia della detenzione dell’arma.
D’altronde l’interpretazione funzionale del termine detenzione prospettata nel ricorso al fine di ricondurre la condotta dell’imputata nell’ambito della norma incriminatrice di cui all’art. 2 della legge 2.10.1967, n. 895, se portata alle sue conseguenze generali avrebbe ricadute di non poco conto in relazione alla punibilità di tutta una serie di condotte concernenti la disponibilità di armi non denunciate la cui detenzione non appaia funzionalmente collegabile a diverse e specifiche condotte delittuose diverse dalla omessa denuncia. Va poi rammentato che l’obbligo di denuncia delle armi trova la sua ratio nella finalità di mettere l’autorità di polizia in condizioni di conoscere il luogo in cui le armi si trovano e le persone che ne hanno la disponibilità in modo da rendere agevoli gli opportuni controlli per ragioni di sicurezza, e proprio da tale finalità deriva che, perché sussista il delitto di cui all’art. 2 legge n. 895/1967, la relazione tra Tarma ed il soggetto deve avere una durata apprezzabile e superiore a quella ordinariamente necessaria per provvedere alla prescritta denuncia (Cass. Sez. l,sent. 11.2.1984 n. 1218, Rv. 162574).
2.- Nel caso di specie il giudice di merito hanno correttamente escluso che il possesso precario dell’arma da parte dell’imputata, protratto per pochissimi minuti e sotto la costante osservazione del legittimo detentore che cercava di disarmarla, possa configurare una relazione di stabile disponibilità tale da richiedere l’obbligo di denuncia e da integrare, in conseguenza, il delitto ascrittole al capo A) della rubrica. Per le ragioni sopraesposte il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.