I ritardi di pagamento della Pubblica Amministrazione (M. Mondello)

 

I RITARDI DI PAGAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Michele Mondello

 

 

Qual è il tempo mediamente necessario affinché la Pubblica Amministrazione adempia alle proprie obbligazioni? La risposta a questa domanda fornisce un quadro preoccupante: i giorni necessari vanno da un minimo di 92 ad un massimo di 664.

Questa prassi produce, soprattutto nelle piccole e medie imprese, una crisi di liquidità legata, anche in parte, alle difficoltà di reperire finanziamenti dalle banche.

Con la direttiva 2000/35/CE del 29 giugno 2000, il Parlamento europeo ed il Consiglio hanno posto gli obbiettivi che gli Stati membri devono raggiungere per arginare il dilagante fenomeno del ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali. L’Italia ha recepito la direttiva con il d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, emanato in forza della all’art. 26 della l. 1 marzo 2002, n. 39.

Il legislatore nazionale, al fine di arginare il dilagante fenomeno dei ritardi di pagamento, ha utilizzato la tecnica dell’eterodeterminazione normativa per fissare la decorrenza degli interessi moratori e la loro misura.

Quanto al primo elemento, l’art. 4 del d.lgs. 231/2002 stabilisce che gli interessi moratori cominciano a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento.

La misura degli interessi è determinata sulla base di un parametro normativamente stabilito, con la maggiorazione di sette punti percentuali; inoltre, secondo l’art. 6 le spese per il recupero del credito dovranno essere pagate dal debitore.

Oltre alla previsione di interessi moratori stabiliti per legge, il legislatore ha apprestato altre soluzioni per ridurre la crisi di liquidità delle imprese creditrici della pubblica amministrazione.

L’art. 28-quater del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, introdotto con l’art. 31, comma 1-bis del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, consente ad un operatore economico di poter utilizzare il credito vantato per l’esecuzione di appalti al fine di pagare somme dovute all’erario a seguito dell’iscrizione a ruolo.

La direttiva 2011/7/UE del 16 febbraio 2011 modificando la direttiva 2000/35/CE estende la tutela alle imprese contro i ritardi di pagamento e limita ulteriormente i possibili pregiudizi.

La direttiva è stata recepita in Italia con l’art. 10 della l. 11 novembre 2011, n. 180, con cui il Parlamento ha fornito al Governo la delega affinché recepisca la direttiva 2011/7/UE, entro il termine massimo del 15 novembre 2012, ed aggiorni il d.lgs. 231/2002 alle nuove disposizioni comunitarie in materia di contrasto ai ritardati pagamenti.

Sebbene non ancora attuata, la direttiva 2011/7/UE reca norme attributive di posizioni di vantaggio sufficientemente puntuali e dettagliate da potersi ritenere auto-applicative.

Tra le altre disposizioni, la direttiva 2011/7/UE prevede di aumentare di un punto percentuale il saggio degli interessi moratori da corrispondere per il caso di ritardato pagamento.

Al fine di evitare il pagamento degli interessi così maggiorati, gli enti, in molti casi hanno scelto di stipulare convenzioni con istituti di credito e prendere a prestito gli importi dei corrispettivi dovuti alle imprese.

 

 

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