IMMERSIONI SUBACQUEE NEGATE: VACANZA ROVINATA E DANNO MORALE PER IL TURISTA DELUSO
Cassazione, sez. III, 20 marzo 2012, n. 4372
1) La causa del contratto, così come affermato da questa corte di legittimità con le sentenze 10490 del 2006, 16315 e 26956 del 2007, non può ulteriormente essere intesa, in senso del tutto astratto, come funzione economico-sociale del negozio, svincolata tout court dalla singola fattispecie contrattuale, bensì come funzione economico-individuale del singolo, specifico negozio, da valutarsi in tali termini sotto il profilo tanto genetico, quanto funzionale; onde la obiettivazione (quale quella verificatasi nel caso di specie) di un motivo di cui la controparte sia resa espressamente partecipe è destinata ad integrare l’elemento causale della convenzione negoziale nella misura in cui esso risulta determinante della formazione del consenso;
2) La risarcibilità del danno morale è, nella specie, prevista per legge, oltre che costantemente predicata dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia europea;
3) La valutazione del coacervo testimoniale deve avvenire secondo un procedimento di scrutinio logico delle singole disposizioni che dia conto del loro contenuto e della loro intepretazione soprattutto sul piano obiettivo, non potendo una valutazione di inattendibilità fondarsi sulle sole qualità soggettive del deponente;
4) L’offerta di prestazioni contenute nel pacchetto di viaggio, ovvero accessorie ad esso ma comunque garantite dall’operatore turistico, rientrano tout court nell’orbita del rapporto contrattuale;
5) Le omissioni di informazioni rilevanti, da parte del Tour Operator, costituiscono, a loro volta, violazioni di natura contrattuale e non precontrattuale;
6) Il catalogo informativo dell’operatore turistico costituisce prova documentale equiparabile alla scrittura ex art. 2702, 2 c.c. sottratta alla libera valutazione e al libero apprezzamento del giudice di merito.
Cassazione, sez. III, 20 marzo 2012, n. 4372
(Pres. Filadoro – Rel. Travaglino)
Svolgimento del processo
Nell’aprile del 2002 R.M. evocò in giudizio, dinanzi al giudice di pace di Genova, la società C. Organizzazione Viaggi, esponendo di aver acquistato dalla convenuta un pacchetto turistico per un soggiorno nell’isola di Creta nel periodo 15-22 aprile, con possibilità di immersioni subacquee per due persone – attività che costituiva per lui, motivo determinante per la conclusione del contratto, come espressamente dichiarato all’agenzia di Ravenna presso la quale egli aveva acquistato il pacchetto turistico -, possibilità di immersioni rivelatasi peraltro impraticabile essendo l’attività subacquea vietata nell’isola sino al 20 maggio.
Il giudice di primo grado accolse la domanda limitatamente alla richiesta di risarcimento del danno morale (liquidato in 100 euro), rigettando ogni altra istanza di contenuto economico.
Il tribunale di Genova, investita del gravame principale proposto dal M. ed a quello incidentale della C., accolse quest’ultimo, mandando assolta la società di viaggi da ogni pretesa risarcitoria.
La sentenza è stata impugnata da R.M. con ricorso per cassazione articolato in 12 motivi.
Resiste cori controricorso la C. Organizzazione viaggi s.r.l..
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato.
Con il primo motivo, si denuncia violazione dell’art. 11 delle preleggi al codice.
Il motivo è fondato.
Il tribunale di Genova ha fatto erronea applicazione dell’art. 87 ss. del Dlgs. 206 del 2005, mentre la vicenda oggetto del presente giudizio, che risale all’anno 2001, resta governata, ratione temporis, dai principi di cui al D.lgs. 111 del 1995.
Con il secondo motivo, si denuncia violazione degli artt. 8 ultimo comma, 9 ultimo comma, 14 D.lgs,. 111/95 e dell’art. 1218 c.c., falsa applicazione dell’art. 87 D.lgs. 206/2005.
Con il terzo motivo, si denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.
Il fatto controverso e decisivo per il giudizio viene indicato, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis, nella natura di obbligazione contrattuale dell’offerta della prestazione di diving, natura sostenuta dal M. in atto di citazione in primo grado in appello.
Con il quarto motivo, si denuncia violazione dell’art. 1218 c.c., art. 8 ultimo comma, 9 ultimo comma e 14 D.lgs. 111/95 e falsa applicazione dell’art. 1337 c.c..
Con il quinto motivo, si denuncia violazione dell’art. 113 e del1’art. 112 c.p.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.), omessa pronuncia su domanda prospettata dalla parte in relazione all’art. 112.
Con il sesto motivo, si denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio; violazione dell’art. 2059 c.c. e 16 D.lgs. 111/95.
Il fatto controverso e decisivo per il giudizio viene indicata la natura contrattuale dell’obbligazione assunta dal Tour Operator (prestazione di diving) nonché la sussistenza e la risarcibi1ità del danno da vacanza rovinata nella fattispecie de qua.
Con il settimo motivo, si denuncia falsa applicazione dell’art. 1337 c.c. e violazione degli artt. 8 ultimo comma, 9 ultimo comma e 14 D.lgs. 111/95, 1218 c.c.; omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio.
Per fatto controverso e decisivo del giudizio viene intesa la responsabilità contrattuale del Tour Operator per i fatti di causa.
Con l’ottavo motivo si denuncia violazione dell’art. 115 comma I c.p.c.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.
Il punto controverso viene così sintetizzato: se il M. avesse manifestato alla C. che il motivo esclusivo del viaggio fosse la pratica delle immersioni subacquee in mare e se la C. avesse concordato al M. la possibilità di fruire del centro diving sito entro un albergo diverso da quello nel quale soggiorna, che ne era invece, sprovvisto, nella specie, il centro era sito presso il vicino Hotel Marina Beach.
Con il nono motivo, si denuncia violazione dell’art. 2697 c.c.
Con il decimo motivo, si denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c.
Con l’undicesimo motivo, si denuncia violazione degli artt. 116 c.p.c. e 2702 c.c.
Con il dodicesimo motivo, si denuncia violazione degli artt. 91 e 92 II comma c.p.c.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa la condanna alle spese legali.
Devono essere accolti i motivi sub 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, con assorbimento dei motivi 7 e 12.
Questi i principi di diritto cui il giudice del rinvio dovrà attenersi:
1) La causa del contratto, così come affermato da questa corte di legittimità con le sentenze 10490 del 2006, 16315 e 26956 del 2007, non può ulteriormente essere intesa, in senso del tutto astratto, come funzione economico-sociale del negozio, svincolata tout court dalla singola fattispecie contrattuale, bensì come funzione economico-individuale del singolo, specifico negozio, da valutarsi in tali termini sotto il profilo tanto genetico, quanto funzionale; onde la obiettivazione (quale quella verificatasi nel caso di specie) di un motivo di cui la controparte sia resa espressamente partecipe è destinata ad integrare l’elemento causale della convenzione negoziale nella misura in cui esso risulta determinante della formazione del consenso;
2) La risarcibilità del danno morale è, nella specie, prevista per legge, oltre che costantemente predicata dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia europea;
3) La valutazione del coacervo testimoniale deve avvenire secondo un procedimento di scrutinio logico delle singole disposizioni che dia conto del loro contenuto e della loro intepretazione soprattutto sul piano obiettivo, non potendo una valutazione di inattendibilità fondarsi sulle sole qualità soggettive del deponente;
4) L’offerta di prestazioni contenute nel pacchetto di viaggio, ovvero accessorie ad esso ma comunque garantite dall’operatore turistico, rientrano tout court nell’orbita del rapporto contrattuale;
5) Le omissioni di informazioni rilevanti, da parte del Tour Operator, costituiscono, a loro volta, violazioni di natura contrattuale e non precontrattuale;
6) Il catalogo informativo dell’operatore turistico costituisce prova documentale equiparabile alla scrittura ex art. 2702, 2 c.c. sottratta alla libera valutazione e al libero apprezzamento del giudice di merito.
Il ricorso è pertanto accolto, con conseguente cassazione dell’impugnata sentenza.
Il procedimento va rinviato al tribunale di Genova, in altra composizione, che provvederà altresì alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al tribunale di Genova in diversa composizione.