È ILLEGITTIMO IL PROVVEDIMENTO DI REVISIONE DELLA PATENTE DI GUIDA FONDATO SU DI UN VERBALE ANNULLATO DAL GIUDICE DI PACE
TAR Lecce, Sez. I, 22 marzo 2012, n. 526
Alfredo Matranga
E’ questo il principio con cui il TAR Lecce, Sez. I, 22 marzo 2012, n. 526, ha annullato il provvedimento di sospensione della patente di guida del ricorrente mediante nuovo esame di idoneità tecnica.
Per il Tar salentino, anche se fondati su un giudizio prognostico, tipicamente discrezionale, i dubbi circa il possesso dei requisiti psicofisici o della capacità tecnica non possono avere carattere soggettivo, ma devono trovare fondamento in specifici fatti o comportamenti del soggetto ed esternazione in una puntuale ed esauriente motivazione.
In particolare, per il GA adito, nel caso in esame, il provvedimento impugnato basa le proprie determinazioni sul verbale di contestazione della violazione di cui all’art. 145, commi 5 e 10 del codice della strada elevato dai Carabinieri, che, tuttavia, è stato oggetto di annullamento da parte del Giudice di Pace di Lecce.
Pertanto, ha proseguito il TAR, quanto disposto dal Giudice di Pace comporta che non risulta supportata da alcuna ragione giuridica la decisione di disporre la revisione della patente di guida della ricorrente. Infatti, pur se è vero che “L’esercizio del potere discrezionale sotteso all’art. 128 del Codice della Strada (revisione della patente di guida) prescinde dalla sussistenza di una situazione di colpa del titolare della patente in occasione di un incidente stradale o dalla sussistenza di una sanzione amministrativa nei suoi confronti, essendo sufficiente che vi siano stati comportamenti tali da far insorgere nei predetti uffici il solo dubbio sull’idoneità del conducente.” (Cons. ST., sez. VI, 6 giugno 2011, n. 338), è altresì necessario che l’insorgenza del dubbio in ordine alla sussistenza dei requisiti di idoneità alla guida e quindi il provvedimento conseguente che dispone la revisione, sia supportato da un’adeguata motivazione, attraverso la quale l’Amministrazione esterni le ragioni che hanno indotto a ritenere il comportamento tale da condurre alla necessità della riedizione della verifica di idoneità tecnica.
E questo soprattutto quando, come nel caso in esame, il verbale relativo all’accertamento effettuato dai carabinieri, posto alla base del provvedimento, sia stato annullato dal GdP.
TAR Lecce, Sez. I, 22 marzo 2012, n. 526
(Pres. Cavallari – Rel. Lattanzi)
[Omissis]
La ricorrente ha impugnato il provvedimento della Motorizzazione Civile di Lecce del 3 novembre 2011 con il quale è stata disposta la revisione della patente di guida mediante nuovo esame di idoneità tecnica.
Il ricorso è fondato.
È noto che le determinazioni dell’Amministrazione di sottoporre a revisione di idoneità fisica o capacità tecnica il titolare di patente si fondano su un giudizio prognostico, tipicamente discrezionale, il quale presuppone l’insorgenza, in capo alla stessa Amministrazione, di dubbi circa il possesso dei requisiti psicofisici, richiesti dall’art. 119 del Codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Questo dispone che non può ottenere la patente di guida, o l’autorizzazione ad esercitarsi alla guida, chi sia affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale tale da impedire di condurre con sicurezza veicoli a motore, ovvero non risulti in possesso dell’idoneità tecnica necessaria per il rilascio della patente di guida, la quale ai sensi dell’art. 121 del codice medesimo, si consegue superando una prova di verifica della capacità e dei comportamenti ed una prova di controllo delle cognizioni (Cons. Stato, II Sez. 15 giugno 2005, n. 3812).
Peraltro, anche se fondati su un giudizio prognostico, tipicamente discrezionale, i dubbi circa il possesso dei requisiti psicofisici o della capacità tecnica non possono avere carattere soggettivo, ma devono trovare fondamento in specifici fatti o comportamenti del soggetto ed esternazione in una puntuale ed esauriente motivazione.
Nel caso in esame, il provvedimento impugnato basa le proprie determinazioni sul verbale di contestazione della violazione di cui all’art. 145, commi 5 e 10 del codice della strada elevato dai Carabinieri di Carmiano il 22 agosto 2011.
Questo verbale, tuttavia, è stato oggetto di annullamento da parte del Giudice di Pace di Lecce che, nella sentenza del 21 dicembre 2011 n. 8681, ha ritenuto che “I verbalizzanti non rilevano alcun elemento da cui poter dedurre la violazione delle norme contestate non potendosi considerare sufficienti per far scaturire la tesi – per così dire colpevolista – le scarne deduzioni indicate in verbale conseguenti ad accertamenti eseguiti senza la diretta percezione”.
Quanto disposto dal Giudice di Pace comporta che non risulta supportata da alcuna ragione giuridica la decisione di disporre la revisione della patente di guida della ricorrente.
Infatti, pur se è vero che “L’esercizio del potere discrezionale sotteso all’art. 128 del Codice della Strada (revisione della patente di guida) prescinde dalla sussistenza di una situazione di colpa del titolare della patente in occasione di un incidente stradale o dalla sussistenza di una sanzione amministrativa nei suoi confronti, essendo sufficiente che vi siano stati comportamenti tali da far insorgere nei predetti uffici il solo dubbio sull’idoneità del conducente.” (Cons. ST., sez. VI, 6 giugno 2011, n. 338), è altresì necessario che l’insorgenza del dubbio in ordine alla sussistenza dei requisiti di idoneità alla guida e quindi il provvedimento conseguente che dispone la revisione, sia supportato da un’adeguata motivazione, attraverso la quale l’Amministrazione esterni le ragioni che hanno indotto a ritenere il comportamento tale da condurre alla necessità della riedizione della verifica di idoneità tecnica.
E questo soprattutto quando, come nel caso in esame, il verbale relativo all’accertamento effettuato dai carabinieri, posto alla base del provvedimento, sia stato annullato perché avvenuto solo successivamente e non è stato supportato “dalla diretta percezione” dei fatti contestati (cfr. sentenza Giudice di Pace).
In conclusione, il ricorso deve essere accolto perché il provvedimento impugnato è fondato su un verbale annullato dal Giudice di Pace.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Prima
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.