È ILLEGITTIMO L’ANNULLAMENTO DELLA PROVA PER SEGNI DI RICONOSCIMENTO NEL CASO DI ELABORATO CHE PRESENTA NUMEROSE CANCELLATURE
Consiglio di Stato, Sez. V, 26 marzo 2012 n. 1740
Alfredo Matranga
È questo il principio enunciato dal Consiglio di Stato, Sez. V, 26 marzo 2012 n. 1740 (in riforma T.A.R. Campania – Napoli, Sez. V, n. 2451/2011).
In particolare, per il Massimo Consesso della Giustizia amministrativa, in materia di pubblici concorsi, le regole che vietano l’apposizione di segni di riconoscimento sugli elaborati scritti sono finalizzate a garantire l’anonimato di tali prove, a salvaguardia della par condicio tra i candidati, per cui ciò che rileva non è tanto l’identificabilità dell’autore dell’elaborato attraverso un segno a lui personalmente riferibile, quanto piuttosto l’astratta idoneità del segno a fungere da elemento di identificazione. Ciò ricorre quando la particolarità riscontrata assuma un carattere oggettivamente ed incontestabilmente anomalo rispetto alle ordinarie modalità di estrinsecazione del pensiero e di elaborazione dello stesso in forma scritta, in tal caso a nulla rilevando che in concreto la commissione o singoli componenti di essa siano stati, o meno, in condizione di riconoscere effettivamente l’autore dell’elaborato scritto.
Pertanto, non è configurabile quale segno di riconoscimento, che dà luogo all’annullamento della prova scritta di un concorso, l’apposizione di cancellature (nella specie peraltro non isolate, ma in un certo numero) a penna nell’elaborato. Tale circostanza, infatti, è fatto riconducibile ad una incertezza usuale nei candidati, rilevabile nella maggior parte degli elaborati di una selezione concorsuale e non connotata da un carattere di anomalia tale da poter mettere la Commissione o un suo componente in condizione di riconoscerne l’autore.
Consiglio di Stato, Sez. V, 26 marzo 2012 n. 1740
(Pres. Baccarini – Rel. Quadri)
FATTO e DIRITTO
Su ricorso proposto dalla Sig.ra ……, il T.a.r. Campania , con sentenza n. 2451/2011, ha annullato la graduatoria definitiva del concorso pubblico per un posto di assistente sociale indetto dal Comune di San Gennaro Vesuviano, ritenendo segno di riconoscimento l’apposizione su uno degli elaborati scritti (redazione di una relazione istruttoria da parte di un assistente sociale) della candidata vincitrice ……di una cancellatura atta ad oscurare, in maniera che tuttavia rendeva visibile la scrittura sottostante, il nome ed il cognome della stessa.
Propone appello l’interessata, deducendo l’errore della motivazione del T.a.r. con cui era stata rappresentata falsamente la realtà, data l’assoluta non visibilità né decifrabilità del nome della ricorrente come asseritamente apposto al di sotto della cancellatura. Non emergerebbero affatto elementi atti a comprovare in modo inequivoco la sua intenzione di rendere conoscibile il proprio elaborato alla Commissione, essendo, tra l’altro, il nome dell’assistente sociale autore della relazione istruttoria di pura fantasia e , comunque, totalmente cancellato, in modo da renderlo invisibile come segno di riconoscimento.
Si è costituita la controinteressata, deducendo che nella seconda prova scritta la dott.ssa ……..aveva apposto per esteso il proprio nome e cognome, poi cancellato, ma comunque visibile e leggibile, tale da violare l’anonimato della prova.
Si è altresì costituito il Comune a sostegno dell’appellante, concludendo per l’accoglimento dell’appello.
Con ordinanza n. 30009/2011, il Consiglio di Stato ha sospeso l’esecuzione della sentenza impugnata, non riscontrando nella copia dell’elaborato esibito in giudizio la visibilità del nome e cognome della candidata e disponendo in via istruttoria l’acquisizione dell’originale della prova scritta in contestazione.
L’incombente istruttorio è stato eseguito dal Comune di San Gennaro Vesuviano ed all’udienza del 13 dicembre 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
L’appello è fondato.
Dall’esame dell’originale dell’elaborato acquisito in giudizio, emerge la presenza di una pluralità di cancellature a penna, tali da rendere invisibili le parole sottostanti.
In particolare, al termine dell’elaborato, vi sono due cancellature, l’una sul lato sinistro , di piccola dimensione, tale da non poter neanche nascondere nome e cognome, ove fossero stati apposti per esteso, l’altra, sul lato destro, di dimensioni maggiori, che – quanto meno ad occhio nudo – oscura ed occulta totalmente la scrittura sottostante ed attraverso la quale non risulta visibile il supposto nome e cognome della candidata.
Ciò precisato quanto alla non riconoscibilità del nome della candidata, occorre ulteriormente accertare se , in ogni caso, la presenza della cancellatura costituisca segno di riconoscimento che consenta di individuare il soggetto che lo ha apposto.
A riguardo, occorre richiamare i piani principi per cui, in materia di pubblici concorsi, le regole che vietano l’apposizione di segni di riconoscimento sugli elaborati scritti sono finalizzate a garantire l’anonimato di tali prove, a salvaguardia della par condicio tra i candidati, per cui ciò che rileva non è tanto l’identificabilità dell’autore dell’elaborato attraverso un segno a lui personalmente riferibile, quanto piuttosto l’astratta idoneità del segno a fungere da elemento di identificazione. Ciò ricorre quando la particolarità riscontrata assuma un carattere oggettivamente ed incontestabilmente anomalo rispetto alle ordinarie modalità di estrinsecazione del pensiero e di elaborazione dello stesso in forma scritta, in tal caso a nulla rilevando che in concreto la commissione o singoli componenti di essa siano stati, o meno, in condizione di riconoscere effettivamente l’autore dell’elaborato scritto (cfr. Cons. Stato Sez. IV, 25-06-2010, n. 4119; Sez. V , 16-02-2010, n. 877 ; Sez. VI, 8.2.2006 n. 5220; Sez. V, 29.9.1999, n. 1208).
Ritiene il Collegio che l’apposizione di cancellature (peraltro non isolate, ma in un certo numero) a penna nell’elaborato è fatto riconducibile ad una incertezza usuale nei candidati, rilevabile nella maggior parte degli elaborati di una selezione concorsuale e non connotata da un carattere di anomalia tale da poter mettere la Commissione o un suo componente in condizione di riconoscerne l’autore. Per questo, essa non è configurabile come segno di riconoscimento.
L’appello va, pertanto, accolto.
La singolarità della questione giustifica, tuttavia, la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in integrale riforma della sentenza impugnata , respinge il ricorso di primo grado.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.