LIBRO UNICO E REGISTRAZIONE
Mariagrazia Mazzaraco
Strettamente correlati al libro unico, le registrazioni dei lavoratori somministrati e/o distaccati sono tuttora fonte di incertezza tanto giuridica quanto fiscale.
Le criticità più evidenti sono addebitabili al funzionamento di programmi informatici che non consentono di segnalare quei soggetti che non hanno alcun rapporto, di natura giuridica, con l’utilizzatore della prestazione.
Per l’aspetto organizzativo, i primi ad essere interessati saranno gli uffici aziendali (diversi da quelli del personale), preposti a concludere contratti di servizio con le aziende di amministrazione. L’introduzione del libro unico fungerebbe da deterrente rispetto alle posizioni dei lavoratori irregolari tanto che ad essere perseguite saranno solo le violazioni di carattere sostanziale; pertanto la mancata indicazione del numero dei lavoratori somministrati e/o distaccati non originerà sanzioni amministrative in quanto non si determinerà un disvalore contributivo, fiscale e retributivo.
Ulteriore argomento oggetto di perplessità specie dal punto di vista fiscale attiene ai rimborsi spese che, a detta di molti economisti e fiscalisti non dovrebbero essere registrati perché privi di rilevanza fiscale e contributiva.
Ex-adverso, la normativa legislativa di più ampio respiro, opterebbe comunque per la registrazione pur trattandosi di somme di danaro che seppure non incidenti sulla base imponibile perché gestite direttamente dall’ufficio dell’amministrazione contabile e non dall’ufficio del personale come molti professionisti fanno notare, non dovrebbero essere registrati per non appesantire le procedure interne di gestione e la mancata registrazione non ne comporterebbe alcuna sanzione.
Altro aspetto da non sottovalutare sono i “buchi di numerazione” ossia l’osservanza della sequenzialità del libro unico oggetto di possibile ispezione.
Nell’ipotesi in cui l’ispettore del lavoro dovesse riscontrare una discrasia tra le condotte dolose poste in essere e le distrazioni di capitali, avrà l’obbligo di segnalarla all’Inail che, qualora dovesse essere accertata nonché confermata, determinerà in capo al professionista la revoca dell’autorizzazione per la stampa laser impedendogli la prosecuzione nella gestione del libro unico dell’azienda.