Ipotesi di revoca dell’affido condiviso Cassazione, Sez. I, 29 marzo 2012 n. 5108 (F. G. Postiglione)

 

IPOTESI DI REVOCA DELL’AFFIDO CONDIVISO

Cassazione, Sez. I, 29 marzo 2012 n. 5108

Fabrizia Gaia Postiglione

 

 

La Suprema Corte di Cassazione con sentenza numero 5108/2012, ha bocciato il ricorso di un padre separato stabilendo che il continuo disaccordo tra gli ex coniugi determina uno stress per i figli.

Con la predetta sentenza, infatti, é stato revocato il provvedimento che inizialmente stabiliva  l’affidamento condiviso di una minore ma, in seguito, considerati i pessimi rapporti tra i genitori, il Tribunale di Roma decideva di disporre l’affidamento in via esclusiva alla madre.

Il padre e la madre infatti, non solo avevano deciso di interrompere ogni forma di dialogo ma, decidevano in via del tutto autonoma le attività che doveva svolgere la figlia.

A causa dei continui disaccordi la minore era costretta a fare due turni a scuola ed era sottoposta addirittura a due diversi regimi dietetici.

La ctu accertava, a seguito di tali eventi, una “alterazione della condizione psicologica” della bambina.

Il ricorso del padre era finalizzato a dimostrare un atteggiamento prevaricatorio da parte del genitore affidatario ma, per la Suprema Corte di Cassazione, non sussistevano in realtà i presupposti per affidare la minore a entrambi i coniugi.

Il disaccordo continuo tra gli stessi é stato quindi considerato un elemento molto grave per i Giudici di Piazza Cavour che hanno anteposto, nella predetta situazione, la salute psichica della bambina alla normativa vigente che, in ossequio  alla legge n. 54/2006, aveva sempre cercato di far prevalere la ‘bigenitorialità’ nei casi di separazioni.

L’affidamento condiviso in questo caso aveva però generato nella minore solo “ansia, confusione e tensione” e, di conseguenza, confermando il precedente orientamento della Corte di Appello, si era rivelato ” pregiudizievole all’interesse della minore”.

 

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