NULLITÀ DELLE “ NOZZE RIPARATRICI”
Cassazione, 30 marzo 2012, n. 5175
Fabrizia Gaia Postiglione
La Corte di Cassazione – Sezione I civile – Sentenza 30 marzo 2012 n. 5175 , ha stabilito la nullità del matrimonio che era stato contratto come conseguenza di una gravidanza inaspettata.
Nel caso in esame infatti il vincolo tra i coniugi era sorto con delle evidenti riserve mentali confermate dalla totale «carenza di affetto sponsale» oltre che da continue incomprensioni determinate da differenze caratteriali e di educazione.
La Cassazione precisa inoltre che la totale mancanza di un concreto tentativo di conciliazione tra marito e moglie non può che confermare la tesi già supportata in passato (attraverso decreto emesso nel 2009 della Segnatura Apostolica) la quale sosteneva che «la scelta matrimoniale fosse stata determinata dall’intento di riparare all’errore commesso e non invece dall’intento di A. di vivere per tutta la vita con F.».
In definitiva il matrimonio sarebbe stato contratto no come “vincolo” ma con “riserva” con conseguente brevità dello stesso motivo per cui i Giudici di Piazza Cavour sostengono che “la durata breve, di appena dieci mesi, della convivenza matrimoniale tra le parti, culminata nell’abbandono del tetto coniugale da parte della convenuta e caratterizzata da incomprensioni e contrasti continui, verosimilmente dovuti a differenze caratteriali e di educazione e a carenza di affetto sponsale, tali da renderne intollerabile la prosecuzione conferma il fatto che la scelta matrimoniale fosse stata determinata dall’intento di riparare all’errore commesso, il concepimento del figlio, anche da parte della convenuta e non, invece, dall’intento della medesima di vivere con il marito “per tutta la vita”.
Per i siffatti motivi la decisione del Tribunale ecclesiastico di annullare le nozze è considerata dalla Corte di Cassazione ineccepibile.