Opposizione a sanzione amministrativa: chi è il legittimato passivo? Cassazione, sez. II, 12 aprile 2012, n. 5807

 

OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA: CHI È IL LEGITTIMATO PASSIVO?

Cassazione, sez. II, 12 aprile 2012, n. 5807

(Pres. Rovelli – Rel. D’Ascola)

 

 

Svolgimento del processo

Il giudice di pace di Reggio Emilia il 3 aprile 2007 respingeva l’opposizione proposta da F.L. avverso un verbale di contestazione di infrazione stradale per eccesso di velocità, accertata il (omissis) in comune di (omissis).

In epigrafe la sentenza risultava pronunciata nei confronti della Polizia Municipale “Val D’Enza”, indicata come “convenuta – opposta”.

L’appello proposto dall’opponente veniva dichiarato inammissibile dal tribunale di Reggio Emilia con sentenza del 17 settembre 2009.

Il tribunale rilevava che erroneamente e insanabilmente l’impugnazione era stata notificata al comune di Gattatico e non al Consorzio Unione Val D’Enza costituito dal 1 ottobre 2008, che aveva incorporato l’organo consortile e che era stato parte del giudizio in primo grado.

F. ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 4 gennaio 2010.

Il Comune di Gattatico è rimasto intimato.

Motivi della decisione

L’unico motivo di ricorso in rubrica denuncia violazione e falsa applicazione di norme e vizi di motivazione.

Tra le varie argomentazioni svolte in ricorso, la difesa del F. evidenzia che il verbale era stato emesso dall’associazione di Polizia municipale che coordinava il servizio in una pluralità di comuni della provincia di Reggio Emilia, salva restando la “competenza e la rappresentanza processuale dei singoli Comuni” in ordine ai procedimenti giudiziari. Deduce inoltre che il Consorzio, identificato dalla sentenza del tribunale quale legittimato passivo nel giudizio di appello, non era neppure successore universale della precedente associazione comunale e che comunque, poiché l’atto impugnato era riferibile al comune di Gattatico, la costituzione del Consorzio non avrebbe potuto farlo “diventare automaticamente atto ascrivibile al Consorzio”.

La censura è fondata.

L’esame degli atti, consentito dalla natura processuale del vizio, consente di accertare che in primo grado (cfr. sentenza giudice di pace) per l’amministrazione si costituì l’agente G.M. , giusta delega del 25.1.2007 “a firma del Comandante Polizia Municipale”.

Questa delega, rilasciata il 25 gennaio 2007, indicava chiaramente nelle proprie premesse che “le amministrazioni comunali di Campegine e Gattatico, nella, persona, dei Sindaci pro tempore, intendevano costituirsi in giudizio per le udienze fissate nei mesi di febbraio 2 007, avanti il giudice di pace di Reggio Emilia” nella cause relative a sanzioni per violazioni del codice della strada; che le amministrazioni intendevano avvalersi della possibilità di delegare “in vece dei Sindaci pro tempore” il Comandante di Polizia Municipale” a presenziare alle udienze per resistere nei giudizi.

Il Comandante, in forza di questa motivazione, delegava l’Agente G. a svolgere le attività di difensive di cui all’art. 23 L. 689/81 per le udienze di febbraio 2007, in relazione agli atti di opposizione presentati “ai singoli Comuni”.

La lettura di questo documento consente inequivocabilmente di stabilire che l’attività difensiva dell’agente G. , nel primo grado del giudizio di cui qui si tratta, era svolta – su delega del Comandante del Corpo – in rappresentanza del Sindaco del Comune di Gattatico e non della Polizia Municipale Val D’Enza.

Era quindi errata l’intestazione della sentenza emessa dal giudice di pace, che indicava quale parte opposta la suddetta Polizia Municipale, cioè un organismo operativo delle amministrazioni locali, e non il Comune dal quale proveniva l’atto impugnato e che aveva – tramite il Sindaco e il suo delegato – incaricato l’agente di polizia di presenziare all’udienza.

Tratto in inganno dall’intestazione della sentenza, il tribunale di Reggio Emilia ha ritenuto che la pronuncia fosse stata resa nei confronti dell’organismo di Polizia, ma così non era, giacché la parte opposta che si era costituita nel giudizio, a seguito della proposizione dell’opposizione avverso il verbale di contestazione, era il Comune di Gattatico.

Correttamente l’opponente aveva individuato nel Comune suddetto la parte legittimata a resistere all’impugnazione, notificandole l’atto di appello.

L’impugnazione era quindi ammissibile.

Discende da quanto esposto l’accoglimento del ricorso. La sentenza impugnata va cassata e la cognizione rimessa ad altro giudice del tribunale di Reggio Emilia per lo svolgimento del giudizio di opposizione e la liquidazione delle spese di questo giudizio.

 

P.Q.M.

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia ad altro giudice del tribunale di Reggio Emilia, che provvederà anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

 

 

 

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