Abuso d’ufficio. Archiviazione de plano senza che la persona offesa fosse avvisata: provvedimento da annullare Cassazione, sez. VI, 5 aprile 2012, n. 13179

 

ABUSO D’UFFICIO. ARCHIVIAZIONE DE PLANO SENZA CHE LA PERSONA OFFESA FOSSE AVVISATA: PROVVEDIMENTO DA ANNULLARE

Cassazione, sez. VI, 5 aprile 2012, n. 13179

 

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Potenza ha disposto l’archiviazione de plano, omettendo di instaurare il contraddittorio tra le parti, sebbene la persona offesa avesse dichiarato di volere essere informata dell’eventuale richiesta di archiviazione.

Probabilmente la scelta di procedere con decreto è stata determinata dalla considerazione che il reato di abuso d’ufficio tutela interessi pubblicistici, afferenti alla amministrazione pubblica, sicché il privato non acquista lo stato di persona offesa e per questo non ha diritto a ricevere alcun avviso nell’ipotesi in cui viene richiesta l’archiviazione del procedimento. D’altra parte, è questa la tesi sostenuta anche dal sostituto procuratore generale di questa Corte, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.

Si tratta di una tesi che non può essere condivisa, in quanto la giurisprudenza di questa Corte è orientata, da tempo, nel ritenere che il reato di abuso di ufficio quando sia commesso in danno di privati (e non sia cioè finalizzato a concedere un ingiusto vantaggio da parte del pubblico ufficiale) abbia natura plurioffensiva, nel senso che lede l’interesse della pubblica amministrazione ma, contemporaneamente, anche quello del privato, che ben può proporre opposizione alla richiesta di archiviazione

 

 

Cassazione, sez. VI, 5 aprile 2012, n. 13179

(Pres. Di Virginio – Rel. Fidelbo)

 

Ritenuto in fatto

E..S. , per mezzo del suo difensore di fiducia munito di procura speciale, ha proposto ricorso per cassazione contro il decreto emesso il 9 novembre 2009 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Potenza con cui è stata disposta l’archiviazione del procedimento a carico di P.L. e M.N. , indagati per i reati di cui agli artt. 323 e 378 c.p., deducendo la violazione degli artt. 408 e 409 c.p.p. per non essere stato avvisato, in qualità di persona offesa, della richiesta di archiviazione, nonostante avesse dichiarato di volerne essere informato ai sensi dell’art. 408 comma 2 c.p.p..

Il ricorrente ha anche depositato una memoria difensiva in cui, evidenziata la natura plurioffensiva del reato di abuso d’ufficio, ha rivendicato la qualifica di persona offesa.

Considerato in diritto

Il ricorso è fondato.

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Potenza ha disposto l’archiviazione de plano, omettendo di instaurare il contraddittorio tra le parti, sebbene la persona offesa avesse dichiarato di volere essere informata dell’eventuale richiesta di archiviazione.

Probabilmente la scelta di procedere con decreto è stata determinata dalla considerazione che il reato di abuso d’ufficio tutela interessi pubblicistici, afferenti alla amministrazione pubblica, sicché il privato non acquista lo stato di persona offesa e per questo non ha diritto a ricevere alcun avviso nell’ipotesi in cui viene richiesta l’archiviazione del procedimento. D’altra parte, è questa la tesi sostenuta anche dal sostituto procuratore generale di questa Corte, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.

Si tratta di una tesi che non può essere condivisa, in quanto la giurisprudenza di questa Corte è orientata, da tempo, nel ritenere che il reato di abuso di ufficio quando sia commesso in danno di privati (e non sia cioè finalizzato a concedere un ingiusto vantaggio da parte del pubblico ufficiale) abbia natura plurioffensiva, nel senso che lede l’interesse della pubblica amministrazione ma, contemporaneamente, anche quello del privato, che ben può proporre opposizione alla richiesta di archiviazione (tra le tante, Sez. VI, 10 aprile 2008, n. 17642, Cortellino).

Nella specie, da quanto prospettato nel ricorso e da quanto emerge dallo stesso decreto di archiviazione, risulta che l’ipotizzato reato di cui all’art. 323 c.p. avrebbe prodotto un danno ingiusto al privato, al quale deve essere riconosciuta la qualifica di persona offesa.

Il provvedimento impugnato va quindi annullato senza rinvio, disponendo la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il Tribunale di Potenza, perché provveda alla notifica dell’avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa.

 

P.Q.M.

 

Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica preso il Tribunale di Potenza per quanto di competenza.

 

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